REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 464 del 2008, proposto da:
I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) C.I.S.L.. Nazionale (IAL Nazionale), rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande, Antonio Lirosi, Alessandro Cantelmo, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18;
contro
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
degli atti con i quali la Regione Abruzzo ha revocato l’affidamento delle attività formative 2000-2006 (P.O.R. FSE Abruzzo 2000/2006, Misure A/2, A/3.1, A/2.3, B/1.1, B/1.1a, B/1.1b, B/1.2, B/1.3, C, C/2, C/3, C/3.1, C/4.1a, C/4.1b, C/4.1d, C/4.1e, C/4.1f, C/4.1h, C/4.2, D/1, D/1.1, D/1.2, D/1.3, D/2, E/1) allo I.A.L. C.I.S.L. Abruzzo e disposto il recupero delle somme erogate a titolo di finanziamento per un totale di Euro 8.514.935,90 anche nei confronti dello I.A.L. Nazionale ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza;
Considerata la sussistenza dei presupposti per definire immediatamente il giudizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, la società ricorrente impugna gli atti con i quali la Regione Abruzzo ha revocato l’affidamento delle attività formative 2000-2006 (P.O.R. FSE Abruzzo 2000/2006, Misure A/2, A/3.1, A/2.3, B/1.1, B/1.1a, B/1.1b, B/1.2, B/1.3, C, C/2, C/3, C/3.1, C/4.1a, C/4.1b, C/4.1d, C/4.1e, C/4.1f, C/4.1h, C/4.2, D/1, D/1.1, D/1.2, D/1.3, D/2, E/1) allo I.A.L. C.I.S.L. Abruzzo e disposto il recupero delle somme erogate a titolo di finanziamento per un totale di Euro 8.514.935,90 anche nei confronti dello I.A.L. Nazionale ricorrente.
La ricorrente, nel ricostruire le vicende che hanno condotto alla revoca del finanziamento alla I.A.L. Abruzzo, dovute alla mancata rendicontazione a sua volta derivante dalla omessa approvazione dei bilanci per impossibilità di ricostruire le vicende contabili nel periodo in questione, rappresenta la propria estraneità al rapporto concessorio intercorso tra la Regione e lo I.A.L. C.I.S.L. Abruzzo, stante l’assoluta autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e patrimoniale di quest’ultimo, comprovata dai rispettivi atti costitutivi.
Il ricorso deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 C.C. e dell’art. 5 della L.21 dicembre 1978, n.845. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, perplessità e confusione dell’azione amministrativa: lo IAL Nazionale non può essere soggetto passivo dell’obbligazione di carattere restitutorio posta a base dell’azione amministrativa, stante la assoluta autonomia dello I.A.L. Abruzzo, sul cui patrimonio ricade la responsabilità per eventuali indebite percezioni di finanziamenti pubblici; del resto l’autonomia dell’ente regionale sarebbe comprovata dalla circostanza che solo con lo I.A.L. Abruzzo la Regione ha stipulato la convenzione per la gestione del piano di sviluppo;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costruzione e dell’art. 3 L. n.241/90. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento, erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta. Sviamento: la richiesta di restituzione rivolta alla ricorrente è priva di motivazione, non contenendo le ragioni di fatto e di diritto che la coinvolgerebbero nella fattispecie restitutoria individuata a carico dello IAL Abruzzo e neppure considerando i chiarimenti forniti nel corso del procedimento dalla stessa ricorrente;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 7 della L. n.241/90. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per violazione e vizi del procedimento e per ingiustizia manifesta. Sviamento: è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa emanazione di provvedimento cautelare, stante la sussistenza dei requisiti di gravità ed urgenza.
Si costituiva la regione Abruzzo deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, e, in ogni caso, per mancata lesività immediata degli atti impugnati; in subordine, chiedeva rigettarsi lo stesso nel merito stante l’insussistenza della pretesa autonomia dello IAL Nazionale rispetto alla IAL Abruzzo.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2008, nel corso della quale veniva rappresentata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio riservava la decisione.
DIRITTO
La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di annullamento degli atti con i quali l’Amministrazione si è determinata a disporre la revoca di svariati finanziamenti in favore dello I.A.L. Abruzzo contestualmente disponendone il recupero e la trasmissione di copia dell’atto all’Amministratore Unico dello IAL CISL Nazionale “affinché provvedano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto” alla liquidazione di quanto ”dovuto”.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
In materia di contributi pubblici, la giurisprudenza ha oramai chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione involgente interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione per contrasto con l’interesse pubblico (cfr. Cass. Civ., Sezz.UU., 13 ottobre 2006, n.22099; Cons. di Stato, sez.VI, 26 novembre 2004, n.5649 e 9 maggio 2002, n.2539; Cons. di Stato, sez.V, 27 marzo 2000, n.1765; Cass. Civ., SS.UU., 9 agosto 2000, n.554; da ultimo, Cons.di Stato, sez.VI, 5 novembre 2007, n.5700).
Invero, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, con provvedimenti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione), per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto e la relativa controversia spetta alla cognizione dell’AGO.
Viceversa, può configurarsi una posizione di interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dall’amministrazione concedente in via d’autotutela per originari vizi di legittimità dell’erogazione o per rilevato contrasto con l’interesse pubblico.
Nel caso di specie, è certamente in discussione l’an di una pretesa obbligazione restitutoria che la Regione intende far valere nei confronti di un soggetto (l’attuale ricorrente) che si proclama estraneo al rapporto concessorio e che, in buona sostanza, chiede l’accertamento negativo della sussistenza del predetto obbligo; tale accertamento è questione certamente estranea alla cognizione di questo Giudice, involgendo con evidenza diritti soggettivi.
Va peraltro osservato che proprio la natura delle censure sollevate, tutte volte a dimostrare l’estraneità della ricorrente al rapporto sottostante, e, giova osservare, neppure in parte tendenti ad inficiare la legittimità della disposta revoca, convince della ricadenza della questione in ambito cognitorio esulante dalla giurisdizione di questo Giudice, non involgendo alcun potere autoritativo sul quale si possa esercitare il normale sindacato di legittimità.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo disponendo al contempo la rimessione della causa innanzi all’AGO.
Le spese possono compensarsi in ragione della natura della causa e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dispone la trasmissione della causa, a cura del ricorrente, innanzi all’AGO, ove la medesima causa dovrà essere riassunta nel termine di sei mesi dalla comunicazione e /o notificazione della presente Sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)