REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 342 del 2007, proposto da:
Azienda Agricola Merlin, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Ciliberti cui è succeduto in corso di causa l’avv. Luciano Missera, con domicilio eletto presso Alessandro Carbone Avv. in Trieste, via S. Francesco 14/1;
contro
Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3; Provincia di Udine;
nei confronti di
Ditta Sguazzin Flavio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determina dirigenziale n. 2007/4902/00033 d'ord. dd. 13.6.2007, emessa dal Dipartimento Territorio e Ambiente/Unità Organizzativa gestione del territorio del Comune di Udine, con la quale veniva dichiarata la decadenza della ricorrente dall'assegnazione in locazione agraria di fondi rustici siti nei Comuni di Carlino e San Giorgio di Nogaro;
Visto il decreto presidenziale n. 105 dell' 8 agosto 2007 di rigetto dell'istanza di misure cautelari provvisorie;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/11/2008 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente espone di essere risultata assegnataria della conduzioni in affitto dei fondi rustici di cui ai lotti 2, 7 e 12 della procedura per trattativa privata indetta dal Comune di Udine per l’affitto dei fondi rustici del legato di Toppo Wassermann. Interveniva peraltro un disaccordo col Comune per le proposte modalità contrattuali. La stipula veniva fissata per il 24 aprile 2007 ma il Comune non reperiva un’associazione di categoria che tutelasse gli interessi della ricorrente - necessaria per la validità del contratto contenente patti in deroga.
Non trovando accordo sulle clausole di contratto veniva esperito il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Udine, anch’esso con esito negativo.
Successivamente il Comune la avvisava dell’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione per il mancato rispetto del termine del 24.4.2997 per la stipula del contratto ed infine emetteva l’impugnato provvedimento di decadenza, avverso il quale vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; nell’assunto che il Comune si era impegnato a prender contatti con le organizzazioni di categoria al fine del perfezionamento del contratto per cui era suo onere provvedervi e, in mancanza di queste, non era possibile provvedere alla stipula.
2) Violazione e falsa applicazione del punto 1, ultimo capoverso, delle condizioni generali regolanti l’affittanza, quanto alla durata del contratto; nell’assunto che la disciplina contenuta nella bozza di contratto non rispettava quella ( già prevista in deroga all’art. 1 l. 203/82) dal bando di gara, venendo prevista una deroga non alla sola durata minima ma anche a quella massima, che viene fatta coincidere con quella minima triennale, la quale può venir a sua volta ulteriormente derogata dato che le parti avevano la possibilità di recesso anticipato.
3) Violazione e falsa applicazione del punto 1, ultimo capoverso, delle condizioni generali regolanti l’affittanza, quanto alla clausola di recesso anticipato; nell’assunto che tale clausola sarebbe riservata dalla legge solo a favore dell’affittuario coltivatore diretto mentre veniva estesa anche al Comune con ciò rendendo del tutto ipotetico anche il termine di validità del contratto.
4) Ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, ultimo capoverso, delle “condizioni generali regolanti l’affittanza” in relazione alla eliminazione del tacito rinnovo; nell’assunto che anche la predetta clausola, in quanto non prevista dal bando e contra legem, non avrebbe potuto essere imposta dal Comune con minaccia di decadenza.
5) Violazione e falsa applicazione del bando/avviso nella parte in cui, con la bozza di contratto, si vorrebbe imporre, a carico dell’affittuario, la stipulazione di una clausola fideiussoria; nell’assunto che anche questa non sarebbe stata prevista dal bando.
Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del TAR in quanto l’atto di decadenza impugnato avrebbe natura di atto paritetico.
DIRITTO
Il Collegio deve darsi carico in via preliminare di accertare se la presente controversia rientri o meno nella giurisdizione del giudice amministrativo, il che richiede l’esatta verifica di quale sia il petitum sostanziale del ricorso e dell’effettiva natura dell’atto impugnato.
Con quest’ultimo l’amministrazione, dopo aver ricostruito la vicenda a partire dall’assegnazione alla ricorrente in locazione agraria dei fondi rustici di cui ai lotti 2, 7 e 12 di cui all’apposito avviso di gara a trattativa privata bandita per darli in affitto, ricorda che la signora Merlin, adducendo varie ragioni di contestazione dello schema di contratto di affitto, non era ancora addivenuta alla richiesta stipula del contratto – nonostante le ripetute richieste a tal fine rivoltele - ed aveva invece proceduto ad occupare e coltivare i fondi in questione anche se l’immissione negli stessi avrebbe dovuto decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Ciò premesso la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla condizione di assegnataria in locazione agraria dei fondi in questione.
Ci troviamo quindi di fronte ad un atto atipico che mutua il nomen di un atto amministrativo tipico e proprio dei rapporti di durata al quale solitamente si riconosce natura dichiarativa e di sostanziale presa d’atto della cessazione del rapporto già intervenuta per il verificarsi dei presupposti di legge. Tutt’altra cosa è la decadenza del caso di specie, posto che non si riferisce ad un rapporto di durata, che non risulta essersi ancora instaurato tra le parti e che, comunque, qualora fosse intervenuto sarebbe stato regolato dalle norme di diritto privato e non da quelle del diritto amministrativo. L’amministrazione pertanto non fa applicazione di alcun poter pubblicistico ma adotta un atto che rimane nei limiti del rapporto paritetico in atto tra le parti ed ingenera quindi una situazione del tutto analoga a quella della revoca dell’aggiudicazione che intervenga non in sede di autotutela ma nel caso in cui l’amministrazione prenda atto della volontà dell’altro contraente di sottrarsi alla stipulazione del contratto (a prescindere dalla sussistenza o meno di tale presupposto) ponendo in essere in essere un atto paritetico di decadenza dall'aggiudicazione definitiva per asserita inosservanza da parte dell’aggiudicatario dell'obbligo di prestarsi alla stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7772). Altra fattispecie sostanzialmente analoga in cui la giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo è quella del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto osservato dall'amministrazione comunale sulla diffida a stipulare un atto pubblico di trasferimento di un terreno di proprietà comunale (Consiglio Stato , sez. V, 29 aprile 2003 , n. 2196).
E’ pertanto evidente che anche nel caso oggetto della presente controversia non si verte in materia di interessi legittimi ma di diritti, tant’è che il fine ultimo cui mira la presente azione è quello di arrivare alla stipula del contratto di affitto ma senza le condizioni pretese dal Comune e contestate dalla ricorrente come estranee alle prescrizioni del bando. Non c’è dubbio quindi che si verta in materia di diritti e che al riguardo sussista la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo.
In ossequio ai principi in tema di translatio iudicii affermati dalle SS.UU della Cass. Civ. con sent. n. 4109 del 22 febbraio 2007 e dalla Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 12 marzo 2007, il Collegio ritiene che, in attesa che il legislatore li traduca in norme specifiche, sia opportuno precisare che sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e rimettere le parti innanzi al Giudice Ordinario fissando il termine di sei mesi per la riassunzione (cfr C.d. S., IV, 13 marzo 2008 n. 1059, arg. ex art. 367 c.p.c).
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile e fissa per la riassunzione dinanzi al G. O. il termine di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Udine le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre al contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente FF, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)