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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 8 gennaio 2009 n. 23
Pres. , est. F. Giamportone
R. Mazzella (avv. P. Di Fruscio) c. Ministero della Economia e delle Finanze (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comando Generale della Guardia di Finanza (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli).


1. Militare e militarizzato - Trasferimento d’autorità - Presupposti - Individuazione

 

2. Pubblico impiego - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Presupposti - Individuazione - Fattispecie.

 

3. Militare e militarizzato - Trasferimento d’autorità - Sindacabilità in sede giurisdizionale - Limiti – Individuazione.

 

4. Militare e militarizzato - Trasferimento d’autorità - Natura giuridica dei relativi provvedimenti - Individuazione - Preventiva comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento - Non occorre.

1. Le esigenze di servizio sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d’autorità di un militare non debbono riguardare esclusivamente necessità organiche ovvero impegni tecnico-operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti a possibilità di compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelli relativi ad ipotesi di incompatibilità ambientale (1).

2. Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente – ed in particolare di un militare o dipendente della Polizia di Stato – non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (2) (in applicazione del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il trasferimento di un agente della Guardia di Finanza motivato in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto nel Comune nel quale l’agente risiede, consistente nel decesso del proprio cognato riconducibile alla locale criminalità organizzata).

3. Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale personale militare o dipendente della Polizia di Stato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo 'ab externo', sotto cioè il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell’attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell’Amministrazione (3).

4. I provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare, si inquadrano nel genus degli ordini e costituiscono espressioni di ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle forze armate, e come tali sottratti alla disciplina generale delle legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che essi non vanno preceduti dall’avviso di procedimento e non abbisognano di specifica motivazione (4)

 

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1. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 2006 n. 1112; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 5816;
2. cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3909 e 3 ottobre 1994 n. 760; T.A.R. Trentino Alto Adige - Trento, 28 novembre 2005 n. 374, T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 12 novembre 2003 n. 2709;
3. cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970;
4. cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2006 n. 807 e 27 ottobre 2005, n. 6048, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 13 marzo 2007 n. 1896 e 1 gennaio 2006 n. 10; Sez. VII, 23 febbraio 2006 n. 2289 e 1 giugno 2005 n. 7393; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 13 dicembre 2005 n. 13556; T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano, 2 novembre 2005 n. 365.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2004, proposto da
Mazzella Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Fruscio, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Lomonaco n.3, presso lo studio dell’avv. Mario Girardi;

contro



-
il Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, e - il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,



per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento n. 66/P/6 del 2.1.2004, con cui il ricorrente è stato trasferito d’autorità, per esigenze di servizio, dal Comando Regionale Campania al Comando Regionale Lombardia;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, per gli Organi intimati, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed i documenti dalla stessa prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/12/2008 il dott. Filippo Giamportone; assenti i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 6 marzo 1994 e depositato il 19 successivo il sig. Mazzella Raffaele, appuntato scelto della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, concernente il suo trasferimento d’autorità, per esigenze di servizio, dal Comando Regionale Campania al Comando Regionale Lombardia.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 97 della Costituzione,e dell’art. 3 della legge n 241/1990 e del giusto procedimento. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, sproporzionalità, manifesta ingiustizia, illogicità e arbitrarietà;
2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 7, 8 e 10 della legge n 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo e falsità del presupposto;
3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n 241/1990 e del giusto procedimento.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere all’impugnativa si è costituita in giudizio, per le Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale ha depositato relazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nonché altri documenti.
Alla camera di Consiglio del 5 aprile 2004 la domanda incidentale di sospensione è stata cancellata dal ruolo delle sospensive su espressa richiesta del difensore del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2008 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso, peraltro improcedibile poiché con successiva determina dell’1.4.2004 del Comando Generale della G.F. il provvedimento impugnato è stato “abrogato”, è infondato.
Con i tre motivi di ricorso, che stante la stretta connessione si esaminano congiuntamente, il ricorrente, a supporto della addotta illegittimità del provvedimento di trasferimento per servizio, deduce la violazione di legge (art. 97 della Costituzione, artt. 3, 7,8 e 10 della legge n. 241/1990) e del giusto procedimento, nonché l’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (difetto di istruttoria e di motivazione, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, sproporzionalità, manifesta ingiustizia, illogicità, arbitrarietà, falsità del presupposto).
In sintesi, il ricorrente sostiene che il provvedimento di trasferimento censurato, non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento, non esplicita l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
La delineata prospettazione non è condivisibile.
Al riguardo, va, anzitutto, evidenziato che le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d’autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche ovvero impegni tecnico-oprativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti a possibilità di compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali -come nella fattispecie- quelli relativi ad ipotesi di incompatibilità ambientale (C.S., Sez. IV, 6 marzo 2006 n. 1112; T.A.R. Campania, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 5816).
Ciò evidenziato, si osserva che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente – ed in particolare di un militare o dipendente della Polizia di Stato – non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (tra le tante, C.S. Sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3909 e 3 ottobre 1994 n. 760; T.A.R. Trentino Alto Adige-Trento, 28 novembre 2005 n. 374; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 12 novembre 2003 n. 2709).
Tale principio, assume inoltre particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento del personale militare o dipendente della Polizia di Stato, dove si configurano in capo alle rispettive Amministrazioni più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti, con correlativo rafforzamento dell’esigenza di tutela del prestigio dell’Amministrazione, in relazione a peculiari compiti ad essi propri, anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l’immagine offerta all’esterno dell’Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica (C.S., Sez. IV, 15 giugno 2004, 3926, 30 giugno 2003 n. 3909 e 13 marzo 1989 n. 155; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 11 gennaio 2006 n. 249; T.A.R. Valle d’Aosta, 22 giugno 2006 n. 125).
Inoltre, è stato affermato in giurisprudenza che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale di cui sopra sono sindacabili dal giudice amministrativo solo “ab externo”, sotto cioè il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell’attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell’Amministrazione (C.S., Sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970).
Ebbene, alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali, che il Collegio condivide, deve ritenersi che le circostanze addotte a fondamento del disposto trasferimento d’ufficio, e specificamente indicate nel decreto impugnato e nella richiamata proposta di trasferimento, appaiono sufficienti a giustificare, sotto il profilo logico-motivazionale, l’allontanamento del ricorrente dalla sede in cui prestava servizio, soprattutto se si tiene conto dell’ampia discrezionalità di cui gode in materia l’Amministrazione.
Infatti, il provvedimento e la proposta di trasferimento impugnati danno atto del grave fatto di cronaca avvenuto in data 14.8.2003 nel Comune di Mondragone (CE), dove il ricorrente risiede, consistente nel decesso del proprio cognato riconducibile alla locale criminalità organizzata.
In buona sostanza, il trasferimento per incompatibilità del ricorrente, in ordine al quale l’interesse pubblico tutelato prevale anche sulle esigenze personali e familiari del ricorrente medesimo, deve ritenersi pienamente coerente con le specifiche esigenze di servizio dell’Amministrazione militare.
Infine, si osserva che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, i provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare, come nel caso che occupa, si inquadrano nel genus degli ordini e costituiscono espressioni di ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle forze armate, e come tali sottratti alla disciplina generale delle legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che essi non vanno preceduti dall’avviso di procedimento e non abbisognano di specifica motivazione (Cfr., tra le tante, C. S., Sez. IV, 22 febbraio 2006 n. 807 e 27 ottobre 2005, n. 6048; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 13 marzo 2007 n. 1896 e 1 gennaio 2006 n. 10; Sez. VII, 23 febbraio 2006 n. 2289 e 1 giugno 2005 n. 7393; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 13 dicembre 2005 n. 13556; T.A.R. Trentino Alto Adige-Bolzano, 2 novembre 2005 n. 365).
Per quanto suesposto il ricorso sfugge a tutti i profili di censura dedotti e quindi va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto anche conto della natura della lite.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Alessandro Pagano, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2009



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