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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 29 gennaio 2009 n. 214
Pres. Campanella, Est. Leotta
L.V.B. Lo Vecchio (S. Scalia) c/ Collegio dei Periti Industriali-Catania (Avv. G. Mingiardi), Ministero Istruzione Ricerca e Università (Avv. dello Stato)


Professioni e mestieri - Perito industriale - Esame di abilitazione - Requisiti di ammissione - Titolo di studio - Possesso Diploma di Laurea in Scienze geologiche - Sufficienza - Ragioni

In base al combinato disposto di cui all’art. 8 ed all’art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001 citato, all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di “Perito industriale - Sezione Industrie Minerarie”, per la quale l’O.M.10 marzo 2008 richiede il possesso di una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra, può partecipare anche il candidato in possesso del Diploma di laurea (DL) in “Scienze geologiche” (vecchio ordinamento). Infatti il possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale costituisce un “quid pluris” rispetto ad una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra. In tal senso depone anche la considerazione che l’onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto (1).

 

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(1) Cfr. Cons. Stato-Sez. VI, 24 gennaio 2005 n. 124; Tar Lazio-Sez. III, 7 luglio 2006, n. 5503.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2008, proposto da:
Lo Vecchio Luca Vittorio Benito, rappresentato e difeso dall'avv. Salvino Scalia, con domicilio eletto presso Salvino Scalia in Catania, via N.Fabrizi, 21;


contro



Collegio dei Periti Industriali - Catania, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso Giuseppe Mingiardi in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A; Ministero Istruzione, Universita’ e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- dell'elenco trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 7 dell'O.M. 18 marzo 2008, dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierno ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, nella specializzazione del nuovo ordinamento “Industrie Minerarie”,
- nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza del superiore atto impugnato e che con esso sia comunque posto in rapporto di correlazione e/o connessione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Collegio dei Periti Industriali - Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Visto l'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Premesso quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio;


I - Premesso che:
Il Dott. Lo Vecchio Luca, in possesso di Diploma di laurea (DL) in “Scienze Geologiche” (vecchio ordinamento) conseguito presso l'Università degli Studi di Catania in data 27 luglio 2005, nella sessione relativa all’anno 2006 ha superato l'Esame di Stato abilitante alla professione di Geologo presso l'Università della Calabria.
Con domanda del 12 aprile 2008 ha chiesto di essere ammesso all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale nella specializzazione del nuovo ordinamento in “Industrie Minerarie”, documentando di avere svolto il relativo tirocinio professionale.
Con nota prot. n. 10418/R.U./U. del 6 ottobre 2008, rispondendo ad un’istanza dell’interessato del 3 settembre 2008, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha informato il Dott. Lo Vecchio che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Catania non lo aveva incluso nell’elenco degli ammessi a sostenere le prove d’esame per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, “in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa”.
Con il presente gravame l’interessato ha impugnato la propria esclusione, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Catania ha dedotto l’inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione dell’O.M. 10 marzo 2008, che disciplina l’esame abilitante, e la sua infondatezza nel merito.
Con decreto presidenziale n. 13 91 del 15 ottobre 2008 il ricorrente è stato ammesso, con riserva, alla procedura abilitante di cui trattasi.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la causa è passata in decisione.

II - Considerato che:
L’ordinamento degli studi universitari è stato riformato dalla L. 15 maggio 1997 n. 127.
Con il decreto attuativo del M.U.R.S.T. del novembre 1999 n. 509 è stato avviato un profondo processo di riforma delle Università, la cui offerta formativa è stata riorganizzata con il fine di abbreviare i tempi per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e di uniformare a livello europeo i percorsi formativi ed i corrispondenti titoli di studio.
All'interno di determinati ambiti disciplinari ogni Ateneo, sulla base del principio dell'autonomia didattica, ha predisposto Corsi di Laurea di primo livello (L = durata triennale) e Corsi di Laurea Magistrale o Specialistica (LS = durata due anni), completando l'offerta formativa con Corsi di Perfezionamento (Master), Diplomi di Specializzazione (DS) e Dottorati di Ricerca (DR).
Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (contenente modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) ha regolamentato “ex novo” l’accesso alle professioni per il cui esercizio l'ordinamento richiedeva il possesso di un titolo di studio che non trovava corrispondenza nei nuovi corsi di laurea e nei nuovi titoli introdotti (laurea triennale e laurea specialistica, articolate in diverse classi).
L’art. 2 del citato D.P.R. n. 328/2001 ha poi istituito per alcuni Albi professionali due sezioni (A e B) in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo, prevedendo l’accesso alla sezione A con la laurea specialistica (LS) ed alla sezione B con la sola laurea (L).
Per quanto riguarda i geologi, agli iscritti della sezione A (LS: classi 82/S, 85/S e 86/S, rispettivamente Scienze e tecnologie ambientali, Scienze geofisiche e Scienze geologiche) è stato riconosciuto il titolo di geologo mentre agli iscritti della sezione B (L: classe 16 – Scienze della Terra) è stato riconosciuto il titolo di geologo junior.
Il ricorrente ha superato l’esame di Stato ed è iscritto alla sezione A del relativo Albo come “geologo”.
Per partecipare alla sessione di esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, l’art. 2 dell’O.M. 10 marzo 2008 ha richiesto, al comma 2, il possesso di uno dei seguenti titoli, in coerenza con le corrispondenti sezioni:
“ ... omissis ...
F) diplomi universitari triennali di cui alla Tabella C allegata (art. 8, comma 3, D.P.R. n. 328/2001 e relativa Tabella A);
G) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla Tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. n. 328/2001)”.
Tralasciando l’ipotesi dei diplomi universitari triennali (nessuno dei quali consente l’accesso alla sezione che interessa in questa sede), è opportuno riportare il testo integrale dell’art. 55 del D.P.R. n. 328/2001, che così dispone:
“1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato”.
Il D.M. 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245, S.O. (contenente la determinazione delle classi delle lauree universitarie), ha regolamentato, all’allegato 16, la classe delle lauree (L) in “Scienze della Terra”, prescrivendo che “I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali cartografia geologica e tematica; mitigazione dei rischi geologici e ambientali; indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici; reperimento, valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche; valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali; analisi e certificazione dei materiali geologici; gestione del territorio e valutazione d'impatto ambientale; rilievi geodetici, topografici, oceanografici e atmosferici. Tali professionalità potranno trovare applicazione in enti pubblici, istituzioni, aziende, società, studi professionali”.
Premesso che nella fattispecie in esame non viene in contestazione la questione del tirocinio, avendo l’interessato documentato di aver svolto a suo tempo il tirocinio previsto, il Tribunale è chiamato a stabilire se all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di “Perito industriale - Sezione Industrie Minerarie”, per la quale l’O.M. 10 marzo 2008 richiede il possesso di una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra, possa partecipare anche il ricorrente, in possesso del Diploma di laurea (DL) in “Scienze geologiche” (vecchio ordinamento).
L’art. 8 del D.P.R. n. 328/2001 prescrive che “ ... coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità di tirocinio ove previsto dalla normativa previgente”.
Secondo il Tribunale, in base al combinato disposto di cui all’art. 8 ed all’art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001 citato, all’esame di abilitazione di cui trattasi ha titolo per partecipare anche il ricorrente, in quanto in possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale, che gli ha consentito l’iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Geologi e che costituisce addirittura un “quid pluris” rispetto ad una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2005 n. 124; Tar Lazio, Sezione Terza, 7 luglio 2006, n. 5503), l'onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, va disposto l’annullamento dell’impugnato elenco redatto dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, nella parte concernente la mancata inclusione del ricorrente, sussistendo i vizi di violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 328/2001 e di eccesso di potere per illogicità manifesta, dedotti rispettivamente con la II^ e la III^ censura.

III - Ritenuto per il resto, assorbiti gli ulteriori rilievi, di rigettare la domanda di risarcimento del danno, dal momento che, per effetto del decreto presidenziale n. 1391 del 15 ottobre 2008, il ricorrente ha potuto partecipare alla’esame di abilitazione di cui trattasi.

IV - Ritenuto, attesa la novità della questione, di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato elenco redatto dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, nella parte concernente la mancata inclusione del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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