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| n.1-2009 - © copyright |
T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 9 gennaio 2009 n. 39
Pres. Di Sciascio - Est. Vitali
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Avv.ti P. della Porta e A. Gamalero) c/ Azienda mobilità e trasporti s.p.a. di Genova (Avv.ti A. Marconi e M. Bolognesi) ed altri |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Imprese prequalificate singolarmente – A.T.I. successiva – Ammissibilità – Ragioni.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Consorzio di cooperative – Requisiti di idoneità tecnica e finanziaria – Solo consorzio – Requisiti generali – Singole imprese esecutrici.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Società pubbliche - Divieto di partecipazione – Applicabilità – Mero servizio – Servizio pubblico – Distinzione – Necessità.
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4. Contratti della P.A. – Gara – Divieto di partecipazione – Società partecipate indirettamente da enti pubblici – Inapplicabilità.
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5. Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termini – Dimidiazione – Applicabilità – Condizioni.
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1. Nelle procedure di gara, è ammissibile la riunione in A.T.I. di imprese che si sono prequalificate separatamente. Infatti, l’art. 37 comma 9 D. Lgs. n. 163/2006, si limita a stabilire che sono ammesse alla presentazione dell'offerta le imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, posto che l'A.T.I. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da quelli invitati.
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2. Nelle procedure di gara, in caso di partecipazione di consorzi di cooperative costituiti ai sensi della legge n. 422/1909, i requisiti di ammissione da verificare in capo al consorzio sono quelli di idoneità tecnica e finanziaria; mentre i requisiti di ammissione da verificarsi non soltanto in capo al consorzio, ma anche rispetto alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio, sono esclusivamente quelli generali relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, di quello economico nonché della moralità (1).
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3. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, che impone alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti, va effettuata una distinzione tra mero servizio, a cui si applica la norma, e servizio pubblico, a cui non si applica la norma. Infatti, ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente. Al contrario, costituisce mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della amministrazione.
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4. Il divieto per le società costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche di svolgere prestazioni a favore di soggetti diversi dagli enti partecipanti o costituenti, previsto dall’art. 13 del D.L. n. 223/2006, si applica soltanto nei casi di società in cui l’ente locale sia socio, come tale titolare di una partecipazione al capitale sociale. Di conseguenza, è irrilevante la partecipazione indiretta a società da parte di enti pubblici che si esplica nel controllo e nel collegamento societario ex. art. 2359 c. c.
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5. Nel processo amministrativo, la dimidiazione dei termini ex art.23 bis, comma2, l. 1034/1971, non si applica ai motivi aggiunti avverso atti nuovi e sopravvenuti connessi soggettivamente ed oggettivamente a quelli originariamente impugnati, mentre si applica nell’ipotesi in cui i motivi aggiunti abbiano ad oggetto atti esclusivamente endoprocedimentali.
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(1) Cfr. Cons. di St., V, 5.9.2005, n. 4477; T.A.R. Liguria, II, 7.6.2007, n. 1050; T.A.R. Lazio, I, 25.7.2006, n. 6372). |
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