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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 13 gennaio 2009 n. 113
Pres. Giulia, Est. Mattei.
A. Gabrielli, F. Recchioni, U. Di Pietro (Avv.ti G. Pellegrino, C. Milana) c/
Prefettura della Provincia di Roma (Avv. dello Stato), R. Cornacchia (Avv.
M. Domenici).


Comuni e province - Consigliere comunale - Dimissioni non presentate personalmente - Inefficacia - Regolarizzazione successiva - Ammissibilità - Sussiste - Conseguenze.

A norma dell’art. 38, co. 8, d.lgs. 267/00, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non presentate personalmente, che -come nella specie- non siano corredate da autenticazione delle firme e presentate al protocollo da un soggetto munito di delega autenticata, sono inefficaci e come tali non possono rappresentare il presupposto di fatto per lo scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, co. 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 267/00. Ciò nondimeno le dimissioni irrevocabili formalmente protocollate possono essere oggetto di regolarizzazione, se prive di alcuno degli anzidetti requisiti di forma. (Pertanto, nella specie, la nota di conferma delle dimissioni già formalizzate, sottoscritta e presentata personalmente presso la segreteria comunale da tutti i consiglieri dimissionari, vale a rendere regolari ed efficaci le predette dimissioni, sì da sanare il vizio di forma che le inficiava, con conseguente legittimità dello scioglimento del consiglio comunale disposto ai sensi del citato art. 141, stante il raggiungimento delquorum dei soggetti dimissionari richiesto dalla medesima disposizione).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. I ter



ha pronunciato la seguente

SENTENZA


 

sul ricorso (n. 3166/2008) proposto da
Angelo GABRIELLI, Filoteo RECCHIONI, Umberto DI PIETRO, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Carlo Milana ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Corso Rinascimento, n. 11
contro

la Prefettura della Provincia di Roma, in persona del Prefetto pro tempore rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

E NEI CONFRONTI
-
di Roberto Cornacchia, rappresentato e difeso dall’avvocato Martina Domenici elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in Roma, Via Flaminia, n. 189;
- di Angelo Mascetti e Silvia Montagna, n.c.;

PER L’ANNULLAMENTO
- del decreto del Prefetto di Roma n. 30646 del 1.4.2008 con cui è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano e la nomina della dott.ssa Silvia Montagna a commissario prefettizio.

Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale e del sig. Roberto Cornacchia.
Vista l’ordinanza n. 2105/2008, adottata nella Camera di consiglio del 17 aprile 2008, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento prefettizio impugnato.
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2638/2008, adottata nella Camera di consiglio del 20 maggio 2008.
Visto l’atto propositivo di motivi aggiunti mediante il quale è stata proposta impugnativa avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 30.6.2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10.7.2008 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano, nonché la nomina del Commissario prefettizio.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Uditi i difensori delle parti in causa, come da verbale d’udienza.
Relatore, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2008, il dott. Fabio Mattei.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO


1.
Con atto (n. 3166/2008) i sigg.ri Angelo Gabrielli, Filoteo Recchioni ed Umberto Di Pietro hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento prefettizio, in epigrafe indicato.
2. Espongono che con note presentate al Sindaco del Comune di Sant’Angelo Romano in data 31.3.2008 i consiglieri comunali Amedeo Domenica, Dino Nardi e Roberto Cornacchia (prot. n. 1850), Massimiliano Salvatori, Remo Verdirosi, Domenico Mariani e Angelo Mascetti (prot. n. 1851), Ottorino Mattei e Tiziano Palombi (prot. n. 1852) hanno presentato le loro dimissioni dalla carica ricoperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Espongono che con nota del 31.3.2008, prot. n. 1862 il dipendente comunale sig. Giovanni Melilli ha rappresentato al Sindaco di aver proceduto a protocollare, pur non essendo addetto a tale funzione, le predette note di dimissioni attestando che due dei nove consiglieri dimissionari non erano presenti al momento della formale presentazione delle stesse.
4. Affermano che il Sindaco di Sant’Angelo Romano con nota del 31.3.2008, prot. n. 1873 ha proceduto alla convocazione del Consiglio comunale al fine di determinarsi in ordine alla surroga dei consiglieri comunali presenti alla consegna delle lettere di dimissioni, peraltro trasmessa al Prefetto della Provincia di Roma in pari data con nota prot. n. 1866.
5. Riferiscono che nel pomeriggio dello stesso giorno il Segretario comunale di Sant’Angelo Romano ha comunicato al Sindaco e al Prefetto di Roma che tutti i nove consiglieri comunali dimissionari in sua presenza avevano a lui consegnato nota del 31.3.2008, protocollata con il n. 1872 confermativa delle dimissioni precedentemente formalizzate con le succitate note prot. nn. 1850, 1851 e 1852.
Con decreto, in epigrafe indicato, il Prefetto della Provincia di Roma ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano, nonche la contestuale nomina del commissario prefettizio, in ragione delle dimissioni di nove consiglieri comunali pari alla meta più uno dei componenti detto organo, presentate ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Avverso detto provvedimento parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione dell’art. 141, comma 1, lett. b) e comma 3 e dell’art. 38 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
b) Violazione dell’art. 141, commi 3, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta.
6. Con atto notificato in data 19 settembre 2008 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 30.6.2008, dispositivo dello scioglimento del Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano e della nomina del commissario prefettizio, lamentando:
a) violazione degli artt. 38 e 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento dal fine, motivazione illogica ed insufficiente.
7.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno ed il sig. Roberto Cornacchia che hanno chiesto il rigetto del gravame.
8. Il ricorso è infondato e, per tale ragione, deve essere respinto.
9. Osserva il Collegio che con decreto del Prefetto della Provincia di Roma in data 1° aprile 2008, oggetto dell’impugnativa principale, è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano e la contestuale nomina del commissario prefettizio nella persona della dott.ssa Silvia Montagna.
Tale provvedimento risulta essere stato adottato dall’Autorità intimata a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate, ex art. 38, comma 8 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, contestualmente e personalmente con note in data 31.3.2008 assunte al protocollo comunale ai nn. 1850, 1851 e 1852, rispettivamente dai consiglieri Domenica, Nardi e Cornacchia; Salvatori, Verdirosi, Mariani e Mascetti; Mattei e Palombi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 1, lett. b), sub. 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Giova osservare che la normativa innanzi richiamata, in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali dispone (art.141) che “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:…. b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause;…… 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia.”.
L’art. 38 del citato decreto delegato al comma 8 disciplina le modalità di presentazione delle dimissioni e della contestuale cessazione dalla carica, all’uopo disponendo che: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141”.
10. Con il primo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 141 e 38 del succitato decreto delegato, asserendo che le dimissioni formalizzate con le note innanzi richiamate nn. 1850, 1851 e 1852 sarebbero state presentate in assenza di due consiglieri comunali (Roberto Cornacchia ed Angelo Mascetti) e che le firme di quest’utlimi apposte sull’atto di dimissioni, peraltro non inoltrate tramite soggetto all’uopo delegato, non sarebbero state autenticate, con conseguente inefficacia delle dimissioni e conseguente inapplicabilità dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3, ossia della sospensione del Consiglio comunale, per mancato raggiungimento del quorum dei soggetti dimissionari pari alla metà più uno dei consiglieri comunali in carica.
Deducono, altresì, che la lettera di conferma delle dimissioni ad opera dei nove consiglieri comunali sarebbe stata presentata al segretario comunale e non al Consiglio comunale e che la volontà ivi espressa di dimissioni sarebbe priva di efficacia in ragione della illegittima presentazione delle dimissioni formalizzate con le note nn. 1850, 1851 e 1852.
10.1 La censura è priva di pregio.
10.2 Occorre al riguardo evidenziare che con le predette note nove consiglieri comunali hanno formalizzato le loro dimissioni dalla carica mediante presentazione contestuale di atti separati, debitamente assunti al protocollo dell’Ente.
Tali note risultano essere state presentate personalmente da sette consiglieri (Domenica, Nardi, Salvatori, Verdirosi, Mariani, Mattei e Palombi) e protocollate da un dipendente comunale non addetto all’ufficio protocollo il sig. Melilli, stante l’assenza in servizio della dipendente addetta a tale ufficio sig.ra Latini.
Risulta, per tabulas, che lo stesso sig. Melilli con nota del 31.3.2008 n. 1862 ha comunicato al Sindaco l’avvenuta consegna delle note di dimissioni da parte di sette consiglieri comunali, appena citati, le quali non sarebbero state a suo dire sottoscritte in sua presenza.
E’ dato inoltre rilevare che con nota del 31.3.2008 prot. n. 1869 indirizzata al Sindaco di Sant’Angelo Romano lo stesso sig. Melilli attesta di aver protocollato in data 31.3.2008 le dimissioni presentate dai nove anzidetti consiglieri comunali, ivi nominativamente indicati, stante l’assenza della dipendente addetta all’ufficio di protocollo e di aver riscontrato successivamente la sparizione delle succitate note prot. nn. 1851 e 1852.
Osserva, altresì, il Collegio che nel pomeriggio del giorno 31.3.2008 tutti i nove consiglieri dimissionari hanno confermato personalmente e contestualmente le loro dimissioni nelle mani del segretario comunale.
Orbene, osserva il Collegio che la presentazione degli atti recanti le dimissioni dei consiglieri, disciplinata dagli articoli 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, tende in primo luogo ad escludere l'intervento di persone diverse dall'interessato o dal delegato nella presentazione al protocollo degli atti recanti le dimissioni stesse.
La previsione normativa, volta ad assicurare certezza e veridicità di atti che possono determinare la dissoluzione di organi collegiali i cui componenti sono stati eletti secondo il metodo democratico, impone che della presentazione delle dimissioni sia dato in qualche modo conto da parte del soggetto che cura l'assunzione a protocollo, giacché, altrimenti, risulterebbe vanificato l'intento cui le norme mirano, non essendo all'uopo sufficiente il mero requisito della simultaneità o contemporaneità, attestato dall'unicità dell'atto o dalla stretta sequenza numerica dei numeri di protocollo.
Sempre in tema di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 comma 1 n. 3), d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, il Collegio osserva che la norma tende a garantire che l'atto di dimissioni sia evidentemente sorretto da una volontà tipica di pervenire alla dissoluzione dell'organo rappresentativo, prevedendo dunque la con testualità delle dimissioni ove raccolte in un documento unico, o della contemporaneità in caso di predisposizione di più atti.
Orbene, riguardo alla fattispecie in esame, il Collegio, pur condividendo l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui le dimissioni che non siano presentate personalmente, che non siano corredate da autenticazione della firma e non siano presentate al protocollo da un soggetto munito di delega autenticata non possono rappresentare il presupposto di fatto per l’applicazione delle misure previste dal succitato art. 141, ritiene che le dimissioni irrevocabili che siano state formalmente protocollate possano essere oggetto di regolarizzazione, se prive di alcuno degli anzidetti requisiti di forma prescritti dalla legge.
Ne discende, pertanto, nel caso in esame che la nota di conferma di dimissioni dalla carica di consigliere comunale sottoscritta e presentata personalmente nel pomeriggio del 31.3.2008 da tutti i consiglieri dimissionari rende regolari e perfettamente efficaci le dimissioni dei consiglieri comunali che, lungi dal disporre delle proprie dimissioni già rassegnate, hanno provveduto a sanare un vizio di forma che ne avrebbe inficiato la regolarità, presentandosi, dunque, nella stessa giornata in cui venivano rassegnate le dimissioni dalla maggioranza dei consiglieri comunali, presso la segreteria del comune ai fini dell'accertamento delle loro generalità e dell'autenticazione delle rispettive sottoscrizioni ( in tal senso, C. Stato, Sez. V, 12.6.07, n. 3137).
11. Con il restante ordine di censure i ricorrenti lamentano la mancata indicazione nel corpo del provvedimento prefettizio delle specifiche ragioni di grave ed urgente necessità prescritte, a norma dell’art. 141, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di procedere alla sospensione del Consiglio comunale.
La doglianza non è suscettibile di positiva definizione.
A tale riguardo, occorre osservare che nelle premesse del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma oggetto di impugnativa sono chiaramente enunciate le ragioni per le quali si è ritenuto di disporre la sospensione del predetto organo, ravvisabili “nell’esigenza di assicurare all’Ente la continuità nell’esercizio della funzioni attribuite e la tempestività nell’assumere tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione dell’attività nei confronti della collettività al fine di assicurare la funzionalità dell’Ente”.
Trattasi, ad avviso del Collegio, di specifica e circostanziata rappresentazione dei reali presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottesi alla disposta sospensione, con conseguente insussistenza sia del lamentato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di illogicità manifesta sia della paventata carenza motivazionale, non potendosi dubitare che il venir meno della funzionalità del Consiglio comunale, massimo organo collegiale di Governo dell’ente, per effetto delle dimissioni presentate dalla maggioranza sei suoi componenti, costituisce evento tale da giustificare l’esercizio del potere largamente discrezionale attribuito al Prefetto dal predetto art.141, comma 7, D. Lgs. n.287/2000
12. Per le ragioni già esposte nel precedente punto 10.2 devono ritenersi infondati anche i motivi aggiunti proposti nei confronti del D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di S. Angelo Romano.
13. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
14.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere, tuttavia, integralmente compensati fra le parti in causa.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9.10.2008 con l’intervento dei signori:
Dott. Patrizio Giulia Presidente
Dott. Pietro Morabito Consigliere
Dott. Fabio Mattei Primo Referendario

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