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| n.1-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 105
Pres. E. Speranza, est. S. Scudeller
Fera Pietro (Avv. Angela Fera) c. Commissario Straordinario Albo Psicologi, Ministero di Grazia e Giustizia (Avvocatura distrettuale Stato) |
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1. Giurisdizione e competenza - Professioni - Psicologi - Ricorsi avverso atti adottati dal Commissario straordinario in sede di iscrizione all’albo - Controversie - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste
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2. Giustizia amministrativa - Traslatio iudicii - Dal g.a. al g.o. - Pronuncia che declina la giurisdizione - Contenuto - Determinazione
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1. La giurisdizione ordinaria, espressamente prevista dall'art. 19 L. 18 febbraio 1989 n. 56, per i ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell’ordine degli psicologi, sussiste anche per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in via transitoria dal Commissario straordinario per la formazione dell'albo degli psicologi ai sensi dell’art. 32 della stessa legge (1).
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2. Per dare attuazione al principio della traslatio iudicii anche tra diverse giurisdizioni, affermato tanto dalle S.U della Cassazione con decisione 4109/2007, tanto dalla Corte Costituzionale n. 77/2007, il g.a., ove declini la propria giurisdizione in favore di quella del g.o. a) rimette le parti davanti al g.o. affinchè dia luogo al processo di merito; b) precisa lui stesso la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda; c) fissa, in applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c., un termine per la riassunzione davanti al g.o., entro cui tale salvezza opera (2)
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1. cfr. Cassazione civile, SS.UU., 05 luglio 2004 , n. 12267; id. nn. 2994/1991, 682/1992, 2096/1992, 136/1993, 4182/1994; |
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2. cfr. Consiglio Stato sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2231, Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801, Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2008, n. 1605; Consiglio di Stato sez. V, 20 agosto 2008, n. 3969. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2056 del 1990, proposto da
Fera Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato, Angela Fera, con domicilio eletto in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Commissario Straordinario Albo Psicologi, Ministero di Grazia e Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 24/1/90 del Commissario nominato ai sensi dell’articolo 31 della L. 56/1989 per la formazione e l’iscrizione nell’albo professionale degli Psicologi per la Regione Campania, con il quale si dichiara che “non può essere consentito l’accoglimento” della sua domanda di iscrizione;
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario Albo Psicologi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/12/2008 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che: [1] con atto notificato il 28 marzo 1990 - depositato il 4 aprile 1990 -, il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con il quale il Commissario Straordinario dell’Albo degli Psicologi ha respinto l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 32, comma 1), lettera c) della legge 18 febbraio 1989, n. 56; [2] con istanza depositata il 5 luglio 2008, sottoscritta dal procuratore e dall’interessato, deve ritenersi esser stato partecipato il persistente interesse alla definizione del giudizio;
Considerato che sulla controversia va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adìto Tribunale, secondo quanto rappresentato dalla difesa erariale con memoria depositata il 15 maggio 1990;
Considerato che, in adesione ad un orientamento ormai risalente (SS.UU. nn. 2994/1991, 682/1992, 2096/1992, 136/1993, 4182/1994), va rilevato che “In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, secondo le previsioni della l. 18 febbraio 1989 n. 56, la giurisdizione del giudice ordinario (con pienezza di poteri, inclusa quindi la pronuncia di condanna ad eseguire l' iscrizione medesima), la quale è espressamente prevista, nella disciplina definitiva, in sede di ricorso contro i provvedimenti degli istituendi consigli regionali o provinciali, deve essere affermata, nella disciplina transitoria, anche in sede di ricorso contro i provvedimenti del commissario straordinario nominato per la formazione di detto albo, atteso che pure in tale ipotesi l' iscrizione stessa si correla al riscontro di requisiti predeterminati dalla citata legge, con margini di discrezionalità meramente tecnica e non amministrativa, di modo che le posizioni soggettive degli aspiranti hanno natura e consistenza di diritti soggettivi.” (Cassazione civile, sez. un., 05 luglio 2004 , n. 12267);
Viste: [a] la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l’istituto della translatio judicii, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; [b] le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2231, Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801, Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2008, n. 1605; Consiglio di Stato sez. V, 20 agosto 2008, n. 3969;
Considerato che, in ragione di quanto su indicato, deve essere:
[1] dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adìta Sezione;
[2] dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta, ai sensi dell’articolo 50 c.p.c., innanzi al giudice i competente nel termine perentorio di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
Considerato che sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione Ottava -:
dichiara il difetto di giurisdizione in esito al ricorso in epigrafe;
dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Renata Emma Ianigro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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