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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 gennaio 2009 n. 78
Pres. A. Onorato, est. P. Carpentieri
V. Cascone Vittorio (avv. S. Mascolo) c. Unita' Sanitaria Locale n. 35 Castellammare di Stabia, (avv. G. Laterza)


Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Svolgimento di mansioni superiori - Rispetto alla qualifica formalmente rivestita - Differenze retributive - Art. 29 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 – Condizioni – Fattispecie

L'art. 29 comma 2 del D.P.R. n. 761 del 1979 subordina la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l'espletamento fattuale di mansioni superiori al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante: le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante; su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso; l'organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità (1): (nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato infondato il ricorso dal momento che la documentazione prodotta dal ricorrente, ai fini della remunerabilità delle mansioni superiori,non era idonea a dimostrare la sussistenza dei tre presupposti indefettibili sopra indicati, necessari ai fini dell’accoglibilità della proposta domanda).

 

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1. cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1048; Id., 5 febbraio 2007, n. 451; 16 giugno 2005, n. 3153; 12 luglio 2004, n. 5043; sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2579.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4896 del 1992, proposto da:
Cascone Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mascolo, con domicilio eletto presso Salvatore Mascolo in Napoli, Segreteria T.A.R.;


contro



Unita' Sanitaria Locale n. 35 Castellammare di Stabia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Laterza, con domicilio eletto presso Giovanni Laterza in Napoli, Segreteria T.A.R.;


per l'annullamento



del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di inquadramento ex L. 207/85 presentata il 10/7/85 e sul successivo atto di diffida e messa in mora notificato il 20/2/1992,

nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella posizione funzionale di operaio specializzato (4° livello) con decorrenza dal 10/7/85, e con riconoscimento del diritto al pagamento di tutte le differenze retributive dovutegli a partire dal 30/6/80 in virtù del lavoro effettivamente prestato (applicato anziché socio sanitario ausiliario) corrispondenti alla differente retribuzione corrisposta per le due differenze funzionali, oltre svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate a partire dalle singole scadenze mensili

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unita' Sanitaria Locale N.35 C.Mmare di Stabia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in esame, notificato il 12 maggio 1992 e depositato in segreteria il successivo giorno 20, il ricorrente, dipendente della USL n. 35 della Campania con la qualifica di ausiliario socio-sanitario, agisce per il riconoscimento, giuridico ed economico, dal 30 giugno 1980, delle mansioni superiori di operaio specializzato di 4° livello asseritamente svolte.
A sostegno del ricorso ha prodotto copia della delibera del Co.Ge. della USL n. 35 n. 1 del 6 gennaio 1983, divenuta esecutiva il 2 marzo 1983 – avente ad oggetto “Trasferimenti di posti di organico - adeguamento situazioni di diritto e situazioni di fatto (art. 80 ANUL 1977/1979 – code contrattuali)” – con la quale l’organo di gestione dell’amministrazione sanitaria aveva chiesto alla Regione Campania l’autorizzazione a trasformare una pluralità di posti di organico (tra cui 33 posti di ausiliario da trasformare in posizioni di operaio specializzato di 3° livello, ivi inclusa, tra queste, la posizione del ricorrente), nonché copia della successiva delibera dello stesso organo di gestione n. 219 del 20 novembre 1987 – avente ad oggetto “corresponsione competenze al personale sulle stipendialità del mese di novembre 1987 – ratifica disposizioni di servizio” – con la quale l’amministrazione di appartenenza aveva ratificato le disposizioni di servizio prott. nn. 26228 e 26229 del 20 novembre 1987 attributive delle mansioni superiori.
Si è costituita per resistere in giudizio l’amministrazione sanitaria intimata, che ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008 la causa è stata dunque chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto. Il capo della domanda inteso a reclamare il superiore inquadramento è peraltro anche inammissibile, giusta la costante e condivisa giurisprudenza che ha riconosciuto alle mansioni superiori rilievo a fini esclusivamente economici ed ha ritenuto la natura autoritativa degli atti di inquadramento, pretendendone conseguentemente la tempestiva impugnativa, con esclusione di ogni successiva domanda di accertamento.
Comunque, nel caso di specie, ogni pretesa, anche puramente economica, connessa alle mansioni superiori asseritamente espletate, risulta infondata e non accoglibile.
In diritto giova ricordare che, ai fini della remunerabilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, devono necessariamente concorrere cumulativamente tre presupposti indefettibili: l’esistenza di un posto in pianta organica vacante e disponibile corrispondente alle mansioni superiori di che trattasi; un atto formale di conferimento dell’incarico promanante dall’organo fornito di competenza a deliberare l’attribuzione della qualifica; l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori – corrispondenti alla qualifica immediatamente superiore (per il personale sanitario, per un periodo eccedente quello di franchigia previsto dall’articolo 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).
Questo assunto corrisponde ad una massima ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa, in base alla quale per i dipendenti delle Asl “l'art. 29 comma 2 del d.P.R. n. 761 del 1979 subordina la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l'espletamento fattuale di mansioni superiori al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante: le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante; su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso; l'organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità” (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1048; Id., 5 febbraio 2007, n. 451; 16 giugno 2005, n. 3153; 12 luglio 2004, n. 5043; sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2579).
Alla stregua di tale canone di giudizio, la pretesa di parte ricorrente si palesa destituita di fondamento.
L’unico atto in astratto idoneo a fondare la pretesa economica di parte ricorrente avrebbe potuto essere costituito dalla citata delibera del Co.Ge. n. 219 del 20 novembre 1987 di ratifica delle disposizioni di servizio prott. nn. 26228 e 26229 del 20 novembre 1987 attributive delle mansioni superiori (la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, giudica peraltro anche tali atti di ratifica ex post inidonei ai fini della attribuibilità delle differenze retributive connesse alle mansioni superiori, occorrendo comunque un idoneo atto autorizzativo ex ante). Sennonché anche tale atto è inservibile ai fini reclamati dal ricorrente, posto che esso risulta annullato dal Co.Re.Co. con atto prot. 53633 assunto nella seduta del 16 dicembre 1987, verbale n. 257, dec. n. 129.
Per tutti gli esposti motivi il ricorso è infondato e va, come tale, respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.


P.Q.M.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, V^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge e compensa per intero tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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