REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 6416 del 2008, proposto da:
Mottola Maria Maddalena, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso Mario Caliendo in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Regione Campania - Area Gen.Le Coordinamento Ass.Sanitaria; Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg.;
nei confronti di
Dell'Aversana Francesco;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale n. 22 del 23 luglio 2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 18 agosto 2008, recante giudizio di non ammissione dei candidati non in possesso dei requisiti di partecipazione ed in particolare recante l’esclusione della ricorrente, nonché degli altri atti indicati in ricorso (decreto pubblicato sul B.U.R.C. n. 67 del 31 dicembre 2007, contenente la previsione dei requisiti di ammissione; nota prot. n. 0806185 del 15 settembre 2008 della Regione Campania di rigetto ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente; nonché di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
CONSIDERATO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la definizione nel merito del presente giudizio, con sentenza in forma abbreviata, essendo integro il contraddittorio, le parti essendo state sentite sul punto in camera di consiglio ed essendo la causa di pronta soluzione in rito e, dunque, matura per la decisione;
CONSIDERATO che la ricorrente contesta la sua esclusione – perché in servizio in area diversa da quelle indicate nel bando - dal giudizio di idoneità ex art. 8, comma 1-bis, del d.lgs n. 502 del 1992, per l’inquadramento a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti delle dotazioni organiche, dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato addetti alle attività di emergenza territoriale e di medicina dei servizi;
RITENUTO che il ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come la Sezione ha già avuto modo di statuire in un precedente conforme (Tar Campania, Napoli, sez. V, 17 maggio 2006, n. 4513, nel quale si è avuto modo di chiarire che la pretesa all’assunzione in ruolo nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero, ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del d. lgs. n. 502\92, aggiunto dall’art. 9 del d. lgs. n. 517\93, non pone una questione concernente una procedura concorsuale, non avendo luogo una scelta comparativa tra più aspiranti che sfocia nella predisposizione di una graduatoria, ma una mera valutazione di idoneità, unita al riscontro del solo possesso degli altri requisiti per l’inquadramento in ruolo. Deriva che, in assenza di tale procedura di scelta, la presente controversia rientra nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, comprensiva, ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165\2001, anche delle controversie concernenti l’assunzione al lavoro).
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI, SEZ. V, letti ed applicati gli artt. 21, decimo comma e 26, quarto comma, della legge n. 1034 del 1971 (e successive modificazioni), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)