- la Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
1) del provvedimento n. 058793/03 del 26.8.2003, concernente il diniego dell’istanza della ricorrente, volta all’assegnazione provvisoria presso qualsiasi ufficio o reparto della Polizia di Stato presso la sede di Campobasso;
2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per le Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/12/2008 il dott. Filippo Giamportone; assenti i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 31.10.2003 e depositato il 20 del mese successivo, la ricorrente, agente della P.S. in servizio presso la Questura di Napoli, ha impugnato specificamente il provvedimento indicato in epigrafe, concernente il rigetto della domanda, con cui aveva chiesto l’assegnazione provvisoria per 60 giorni (rinnovabile) presso la sede di Campobasso per motivi familiari (allergia al latte vaccino del figlio nato il 4.11.2002).
Il ricorso è stato affidato alla seguente censura:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 2, 3, 37, 52 e 97 della Costituzione.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere all’impugnativa si è costituta in giudizio, per le Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale però non ha deposito scritti defensionali.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2008 il ricorso, assenti i difensori delle parti, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, peraltro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse attuale in considerazione della carattere temporalmente limitato del beneficio a suo tempo richiesto (assegnazione provvisoria ad altra sede), è infondato.
Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 2, 3, 37, 52 e 97 della Costituzione, lamentando, in sintesi, l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla gravità dei motivi addotti e allo stato di lavoratrice madre, non giustificata dalla discrezionalità di cui gode l’Amministrazione.
La doglianza è priva di consistenza.
Ed invero, posto che la ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, ha chiesto l’assegnazione provvisoria per sessanta giorni presso la sede di Campobasso, supportando l’istanza con documentazione medica attestante che il figlio nato il 4.11.2002 è affetto da allergia al latte vaccino con prescrizione di allattamento al seno, va rilevato che l’invocato art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, in ordine all’assegnazione temporanea, stabilisce che :”L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in soprannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile”.
Ebbene, l’Amministrazione con il provvedimento impugnato ha disposto: “. . .vista la situazione così come in atto rappresentata, tenuto conto delle esigenze di servizio, non appare per il momento possibile adottare una favorevole determinazione in merito all’istanza in esame”.
Ora, appare all’evidenza che, seppure con motivazione succinta, l’Amministrazione ha dato atto della insussistenza dei presupposti necessari previsti dalla riportata norma regolamentare per concedere il beneficio dell’assegnazione provvisoria.
Infatti, non è stato giudicato gravissimo il motivo dell’allergia del figlio della ricorrente che abbisognava dell’allattamento al seno, in quanto tale prestazione, ove in precedenza effettivamente effettuata, non può ritenersi impedita dalla sede di servizio.
Inoltre, sono state valutate prevalenti le esigenze di servizio.
A quanto sopra, va poi aggiunto che la disposizione sopra riportata va interpretata alla stregua della copiosa giurisprudenza formatasi con riguardo al personale militare o ad esso assimilabile, laddove ha posto in luce la permanenza in capo all’Amministrazione di un ampio margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso “può concedere”) per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative e laddove ha affermato che i trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono subordinati alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (cfr., T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 6824; T.A.R. Lombardia–Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. n .3395/00; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi di equità, a cagione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Alessandro Pagano, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)