REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania
Napoli - Ottava Sezione
composto dai Signori:
Evasio Speranza - Presidente
Antonio Ferone - Componente
Carlo Buonauro - Componente rel/est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6032/2008 proposto da:
OPUS S.C.P.A. (CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE (SCPA) SIGMA S.A.S. rappresentato e difeso da:MAROTTA PASQUALE con domicilio eletto in Napoli Segreteria T.A.R.
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentato e difeso dall’avv.to Giuliano Percopo; SOTTOSEGRETARIATO EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA rappresentato e difeso dall’avv.to Giuliano Percopo;
e nei confronti di IMPREGIMA S.R.L.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione della viabilità di accesso all’impianto di discarica in località Maruzzella nel Comune di S.Tammaro nota n.21106\08;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti resistenti e controinteressate;
Udito il relatore Ref. Carlo Buonauro e gli avvocati come da verbale d’udienza;
Rilevato che la legge 27 gennaio 2006, n. 21 (pubblicata sulla G.U. 28 gennaio 2006, n. 23), nel convertire con modificazioni il d.l. 30 novembre 2005, introduce all’art. 2 del citato decreto legge le seguenti disposizioni:
“2 bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
2 ter. Le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate di ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell’art. 23 bis della stessa legge.
Ritenuto che, a tenore della citata normativa, deve ritenersi la incompetenza di questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il TAR del Lazio-sede di Roma, risultando le richiamate disposizioni applicabili anche ai giudizi in corso ed indipendentemente dal profilo connesso al carattere urgente e necessitato dell’intervento amministrativo;
Ritenuto che, ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non può essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il disposto letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”;
Considerato nondimeno che, anche al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per ragioni di territorio e conformemente al recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2007, devono ritenersi maggiormente conformi al principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) quelle soluzioni ermeneutiche che, secondo il meccanismo della traslatio iudicii, consentano di pervenire alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande giudiziali non correttamente instaurate per effetto di non univoci assetti ordinamentali, di tal che deve statuirsi per le parti l’onere di riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente nel termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che il presente giudizio, in relazione alla previsione del comma 2 ter e sentiti sul punto i difensori delle parti, può essere definito nel merito con decisione in forma semplificata, risultando salva, in capo al ricorrente, la possibilità, normativamente prevista , di riassumere il ricorso dinanzi al TAR del Lazio-sede di Roma;
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, avuto riguardo alla peculiarità della questione giuridica oggetto di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Napoli (Sezione VIII) così provvede:
dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, davanti al quale le parti hanno l’onere di riassumere il giudizio nel termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NAPOLI, in Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2008