REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE OTTAVA
composto dai Signori:
dott. Evasio Speranza - Presidente
dott. Antonio Ferone - Consigliere rel.
dott. Carlo Buonauro - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 5745/2005 Reg. Gen., proposto da
Di Meglio Aniello, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Coppola ed elettivamente domiciliato in Napoli, in via Forno Vecchio n.7
CONTRO
Ministero della Pubblica Istruzione - Dir. Gen. per la Campania, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli, domiciliataria per legge;
e nei confronti
di Cortese Francesco, non costituito;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere immesso in ruolo come da diritto di inserimento con riserva ex art.3 O.M. n.185 del 5.7.1988;
VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITA alla pubblica udienza del 24 novembre 2008 la relazione del Consigliere Ferone;
UDITI altresì gli avvocati, come da verbale d’udienza;
RITENUTO e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21.07.2005 e depositato il successivo 29.07.2005, il Prof. Di Meglio Aniello ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inserito in ruolo come da diritto di inserimento con riserva ex art. 3 sell’O.M. n.185 del 05.07.1988.
L’interessato riferisce di aver partecipato alla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 27/A Educazione musicale indetta dal Ministero della P.I. ai sensi delle O.O.M.M. n. 185/88 , n.283/88 e n.170/88.
Precisa poi di aver partecipato con riserva alle procedure abilitanti (a seguito di ordinanza del TAR Lazio), di aver conseguito l’abilitazione con il punteggio di 56/80 e di essere stato inserito nella graduatoria prima con riserva e successivamente senza riserva.
Ha chiesto,quindi, con ripetute istanze, la immissione in ruolo a seguito del diritto maturato con la partecipazione alla citata sessione di abilitazione.
L’Amministrazione scolastica, dopo tentativi di conciliazione, inutilmente esperiti, ha richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato. A seguito di istanza di informazioni sull’uso “ dei posti congelati ai sensi dell’O.M. n.141 del 21.05.90 “ e di copia delle graduatorie, l’Amministrazione ha inviato nota del 17.05.2005 di chiarimenti, riepilogando le tappe della vicenda che ha interessato il ricorrente e precisando,infine, che i posti congelati sono stati utilizzati per i contratti a tempo indeterminato stipulati nell’anno scolastico 1995/96.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di violazione dell’art. 11 della legge 27 dicembre 1989 n. 417.
Si è costituita con atto formale l’Amministrazione scolastica per resistere al gravame.
Con atto depositato il 20.12.2007 il ricorrente ha sostituito il proprio difensore con l’avv.to Felice Pittorino.
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il collegio rileva pregiudizialmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per decadenza.
Ed, infatti, ai sensi dell’art. 45 comma 17 del D.L.vo n.80 del 1998 (ora trasfuso nell’art. 69 comma 7 del D.L.vo n. 165 del 2000), le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, data quest’ultima da intendersi come termine per la proponibilità della domanda giudiziale alla cui scadenza segue la perdita radicale del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso, e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con facoltà di radicare la questione innanzi al giudice ordinario.
Orbene,nel caso di specie , il ricorrente lamenta la mancata immissione in ruolo nelle graduatorie per soli titoli, a seguito del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento avvenuto nell’anno 1989 con il punteggio di 56/80, ed ha prodotto il ricorso in esame con atto notificato il 27.07.05 e depositato il 29.07.05. Sicchè, pur trattandosi di una pretesa azionata sulla base di un titolo conseguito in epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998, il relativo contenzioso è stato invece azionato in epoca di gran lunga successiva a quella (15 settembre 2000) indicata dalla norma sopra richiamata quale limite alla domanda giudiziale che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall’art. 69 citato.
Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sezione ottava, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.11.2008.