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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 19 dicembre 2008 n. 21398
Pres. F. Guerrieri, est. C. Polidori
WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. (Avv. G. Sartorio) c. Comune di Marigliano (Avv. G. Ganzerli)


Codice delle Comunicazioni - Procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile – Decorso infruttuoso del termine di novanta giorni dalla richiesta – Silenzio-assenso

Ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, le istanze di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile si intendono accolte, qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della D.I.A., non sia stato comunicato un provvedimento di diniego: decorso tale termine, dunque, il titolo abilitativo deve ritenersi formato (1): (Nella fattispecie il TAR ha accolto il ricorso in quanto l’Amministrazione ha illegittimamente ordinato la sospensione dei lavori per l’installazione dell’impianto atteso dagli atti di causa si evince che sulla D.I.A. presentata dalla ricorrente si era oramai formato, per silentium, il titolo abilitativo richiesto).

 

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1. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 31 marzo 2006, n. 3307; 9 maggio 2007, n. 5447; 25 febbraio 2008, n. 924


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso n. 5810/2008 proposto dalla

WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con il quale è domiciliato in Napoli, via dei Mille n. 16;


contro



il Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Ganzerli, con il quale è domiciliato presso la Segreteria del TAR per la Campania;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



dei seguenti atti:
- verbale della Polizia Municipale del Comune di Marigliano in data 29 settembre 2008, recante la diffida a sospendere i lavori di installazione dell’impianto di telefonia cellulare di cui alla D.I.A. presentata dalla società ricorrente in data 22 maggio 2008,
- nota n. 5747/S.A.T. in data 30 settembre 2008, a firma del Responsabile del procedimento, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente di non effettuare i lavori di installazione dell’impianto di telefonia cellulare di cui alla suddetta D.I.A.,
- nota n. 27795 in data 1°ottobre 2008, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Marigliano, recante parere contrario all’installazione del predetto impianto di telefonia cellulare;
- nota della Polizia Municipale del Comune di Marigliano in data 9 ottobre 2008, con la quale sono state comunicate alla società ricorrente le ragioni ostative alla revoca della suddetta diffida a sospendere i lavori di installazione dell’impianto di telefonia cellulare di cui trattasi;
- ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso il Regolamento comunale relativo alle “Stazioni radio base”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20 febbraio 2006, con particolare riferimento agli articoli 5 e 9, i quali prescrivono che gli impianti di telefonia cellulare devono avere un’area di pertinenza con raggio di almeno 200 metri dagli edifici residenziali, nonché
per l’accertamento dell’avvenuta formazione, per silentium, del titolo abilitativo necessario per l’installazione del predetto impianto di telefonia cellulare;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2008 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



AVVISATE le parti presenti all’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2008 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/1971;
RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/1971, consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria;
CONSIDERATO che le censure dedotte con il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso - incentrati sulla violazione dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla D.I.A. presentata dalla società ricorrente per l’installazione del predetto impianto di telefonia cellulare di cui trattasi - risultano palesemente fondate in quanto:
- in base alla procedura delineata dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, l’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della D.I.A. per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile (per mancata emanazione del tempestivo provvedimento inibitorio) comporta la formazione del silenzio-assenso, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 31 marzo 2006, n. 3307; 9 maggio 2007, n. 5447; 25 febbraio 2008, n. 924). Pertanto nel caso in esame l’Amministrazione intimata ha illegittimamente ordinato la sospensione dei lavori per l’installazione dell’impianto in quanto dagli atti di causa si evince che la D.I.A. presentata dalla ricorrente in data 22 maggio 2008 è conforme al modello B dell’allegato 13 al decreto legislativo n. 259/2003, sicché il suddetto termine di 90 giorni è scaduto in data 20 agosto 2008 e, quindi, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati si era oramai formato, per silentium, il titolo abilitativo richiesto;
- non è possibile ritenere che la formazione del silenzio assenso sia stata inibita dalle impugnate note n. 5747/S.A.T. in data 30 settembre 2008 e n. 27795 in data 1° ottobre 2008 con le quali è stata contestata la formazione del titolo anche in ragione di talune carenze documentali, perché le finalità acceleratorie e semplificatorie che ispirano tutta la disciplina di cui all’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 inducono a ritenere che il termine di quindici giorni di cui al comma 5 dello stesso art. 87, entro il quale il responsabile del procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta, abbia natura perentoria, e quindi le predette richieste di integrazione documentale risultano evidentemente tardive in quanto effettuata quando erano ormai decorsi quindici giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione;
- CONSIDERATO che, in ragione della accertata fondatezza dei primi due motivi di ricorso, la società ricorrente non ha interesse all’annullamento Regolamento comunale relativo alle “Stazioni radio base”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20 febbraio 2006;
CONSIDERATO che, stante quanto precede, il presente ricorso:
- deve essere dichiarato improcedibile, con particolare riferimento alla domanda di annullamento Regolamento comunale relativo alle “Stazioni radio base”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20 febbraio 2006;
- deve essere accolto, con assorbimento delle restanti censure e conseguente annullamento del verbale della Polizia Municipale del Comune di Marigliano in data 29 settembre 2008, della nota n. 5747/S.A.T. in data 30 settembre 2008, a firma del Responsabile del procedimento, della nota n. 27795 in data 1°ottobre 2008, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Marigliano, e della nota della Polizia Municipale del Comune di Marigliano in data 9 ottobre 2008;
CONSIDERATO che le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5810/2008 lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie. Per l'effetto, annulla il verbale della Polizia Municipale del Comune di Marigliano in data 29 settembre 2008, la nota n. 5747/S.A.T. in data 30 settembre 2008, a firma del Responsabile del procedimento, la nota n. 27795 in data 1° ottobre 2008, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Marigliano, e la nota della Polizia Municipale del Comune di Marigliano in data 9 ottobre 2008 .
Condanna il Comune di Marigliano al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Guerriero, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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