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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 1 dicembre 2008 n. 20721
Pres. U. De Maio - est. A. Storto
C. Di Salvatore (Avv. R. Montefusco) c. Comune di Ercolano (Avv.ti S. Soria, A. Scognamiglio e G. Coppola)


Edilizia ed Urbanistica – Abusi Edilizi – Procedimenti sanzionatori ex artt. 27 e 31 D.Lgs. 380/01 – Differenze

Lo specifico presupposto che differenzia il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 31 del TU dell’edilizia (ex art. 4 l. n. 47 del 1985), rispetto a quello di cui all'art. 27 del medesimo testo normativo (ex art. 7 della stessa legge 47/1985) va rinvenuto nella localizzazione delle opere abusive su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ovvero destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica e quindi nella necessità di reintegrare con immediatezza il bene protetto, pregiudicato dall'abusivo intervento edilizio. Ne consegue che l'ordine di demolizione deve seguire automaticamente all'accertamento dell'illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali (anche in ordine alla scelta se procedere alla demolizione o unicamente alla acquisizione al patrimonio dell’ente), al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l'applicazione della sanzione ripristinatoria. (1)

 

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(1) cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 aprile 2005 , n. 3780; T.A.R. Campania n. 3862/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III




composto dai Signori:
Dott. Ugo De Maio - Presidente
Dott. Angelo Scafuri - Giudice
Dott. Alfredo Storto - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 734 del 2007 proposto da

Ciro DI SALVATORE
, n. ad Ercolano il 22.07.1943, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo e di quelli per motivi aggiunti, dall’Avv.to Raffaele Montefusco col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Calata S. Marco n. 4 (presso Avv.to Enrico Angelone)


CONTRO



COMUNE di ERCOLANO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso – giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di delibera di G.M. n. 72 del 15.3.2007, nonché giusta procura in calce al ricorso per primi motivi aggiunti ed in virtù di delibera di G.M. n. 195 del 10.7.2007, dagli Avv.ti Sergio Soria, Andrea Scognamiglio e Giuseppe Coppola, coi quali elettivamente domicilia in Ercolano, al corso Resina n. 39, presso la Casa comunale


PER L’ANNULLAMENTO



dell’ordinanza n. 109, adottata il 21.11.2006 dal Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano, notificata il 24.11.2006, con cui si ingiunge la demolizione ad horas di lavori abusivi, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.;

e, con primi motivi aggiunti:
del provvedimento del Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano prot. n. 23164, adottato il 30.5.2007 e notificato il 31.5.2007, con il quale, sul presupposto della non spontanea ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 109/06 del 21.11.2006, si dava comunicazione per il giorno 14 giugno 2007 dell’inizio dell’attività di demolizione d’ufficio (ed in danno) dei manufatti oggetto di contestazione;

e, con secondi motivi aggiunti:
del provvedimento del Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano prot. n. 2937, adottato il 21.1.2008 e notificato il 29.1.2008, con il quale, sul presupposto della non spontanea ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 109/06 del 21.11.2006, si disponeva l’inizio dell’attività di demolizione d’ufficio dei lavori abusivi contestati con la suddetta ingiunzione e si dava comunicazione dell’inizio delle operazioni per il giorno 20 febbraio 2008;

e, con terzi motivi aggiunti:
del provvedimento del Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano prot. n. 18367, adottato il 30.4.2008 e notificato il 5.5.2008, con il quale, sul presupposto della non spontanea ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 109/06 del 21.11.2006, si disponeva l’avvio dell’attività di demolizione d’ufficio dei lavori abusivi contestati con la suddetta ingiunzione e si dava comunicazione dell’inizio delle operazioni per il giorno 20 maggio 2008.

Visto il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e difesa del Comune di Ercolano con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza del 6 novembre 2008, il Giudice dott. Alfredo Storto;
Uditi gli Avvocati delle parti come da relativo verbale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO




Con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 gennaio 2007 al Comune di Ercolano e depositato il successivo 9 febbraio, Ciro Di Salvatore impugnava l’ordinanza comunale n. 109/2006 con la quale gli era stata ingiunta la demolizione ad horas di opere, realizzate senza alcun titolo abilitativo, alla via Farina n. 65, ex 9, e così descritte: «sul fondo di sua proprietà, sottostante a serre preesistenti in legno con copertura in materiale traslucido, stava realizzando un manufatto in muratura poggiante su intercapedini in cls avente funzione di camera d’aria, copertura in travetti in ferro scatolare e lamiere coibentate, n. 6 (sei) vani finestre completi di infissi esterni in ferro del tipo napoletane, con soglie in marmo, n. 2 vani balconi completi di infissi in ferro, sempre del tipo napoletane e soglie in marmo, n. 1 vano ingresso completo di porta in materiale “siporex” onde ricavare n. 6 ambienti, impianto idrico, canaline sottotraccia per un eventuale impianto elettrico, intonaco liscio parziale. Esternamente esso si presenta con intonaco liscio. Il tutto occupa una superficie di circa 100,00 mq. Con altezza di circa 3,20 mt.».
L’impugnativa fonda sui seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, di istruttoria ed erroneità dei presupposti, non essendo stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento;
2) incompetenza, difetto di legittimazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 107, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.EE.LL.), illegittimità derivata, in quanto il provvedimento non è stato adottato dal Sindaco ma dal Dirigente, pur non essendo l’attribuzione di poteri a questi ultimi immediatamente operativa, ma necessitando della mediazione statutaria e regolamentare che, nella specie, non sarebbe intervenuta;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria, in quanto nel caso di specie i lavori erano stati ultimati, quantomeno nello stato grezzo, ragion per cui mancherebbe almeno uno dei presupposti di operatività dell’art. 27 cit, è cioè il fatto che i lavori siano allo stato iniziale oltre alla sussistenza un vincolo di inedificabilità sancito da normativa di legge o da prescrizioni urbanistiche;
4) violazione degli artt. 7 e 27 l. n. 47/1985 come recepiti negli art. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001, violazione del giusto procedimento di legge, difetto dei presupposti di diritto, in quanto l’ordine di demolizione non è stato preceduto dalla obbligatoria valutazione tecnico-economica di competenza della G.M., ex art. 27 l. n. 47/1984 (ora art. 41 d.P.R. n. 380 del 2001) né sono state specificate all’ingiunto le conseguenze della sua eventuale inottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ercolano chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con primi motivi aggiunti, notificati al Comune di Ercolano il 26 giugno ed il 4 luglio 2007 e depositati i successivi 5 e 20 luglio, il medesimo ricorrente ha impugnato, sulla scorta delle medesime censure articolate col ricorso principale, il provvedimento comunale che, sul presupposto della mancata spontanea attuazione all’ingiunzione di demolizione n. 109/2006, aveva disposto la demolizione d’ufficio per il giorno 14 giugno 2007.
Il Comune resisteva chiedendo il rigetto dell’ulteriore ricorso.
Nella Camera di consiglio del 5 luglio 2007 il Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione con ordinanza che, tuttavia, era riformata dal Consiglio di Stato il successivo 20 novembre.
Con un ulteriore ricorso, notificato al Comune di Ercolano il 7 febbraio 2008 e depositato il successivo 8 febbraio, il Di Salvatore articolava ulteriori motivi aggiunti – sostanzialmente per illegittimità derivata da quella della ingiunzione di demolizione – avverso il provvedimento comunale che disponeva l’avvio dell’attività di demolizione di ufficio delle opere abusive comunicando l’inizio dei lavori per il 20 febbraio 2008.
Resisteva il Comune di Ercolano chiedendo il rigetto anche di questo ricorso.
Nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2008, il Tribunale respingeva la domanda incidentale di esecuzione.
Allo stesso modo provvedeva nella successiva Camera di consiglio del 5 giugno 2008 su analoga domanda di sospensione proposta con ulteriori motivi aggiunti (notificati il 15 maggio 2008 e depositati il successivo 20 maggio) avverso la comunicazione dell’inizio delle operazioni di demolizione d’ufficio per il giorno 20 maggio 2008, cui aveva resistito il Comune intimato chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza, nella quale il difensore del ricorrente ha dichiarato di aver provveduto sua sponte a demolire le opere in questione, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




1. Va in primo luogo osservato che l’avvenuta spontanea demolizione delle opere abusive, per mano del ricorrente, non rende di per sé improcedibile l’azione giudiziale così intrapresa e volta alla verifica della legittimità dell’ordine comunale di demolizione. L’attività spontanea del Di Salvatore è infatti intervenuta dopo che il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello del Comune, aveva respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, per cui essa non può essere qualificata in termini di acquiescenza al provvedimento, né può far venire meno l’interesse alla decisione delle impugnazioni proposte, residuando per il ricorrente l’interesse all’ottenimento di un eventuale risarcimento del danno..

2. Nel merito dei motivi di ricorso, va senz’altro respinto quello appuntato sulla mancata previa comunicazione di avvio del procedimento in quanto, attesa la natura di atto dovuto dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive – il cui presupposto è rappresentato unicamente dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza del titolo abilitativo –, nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 21-octies l. n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14, l. n. 15 del 2005, il quale statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.

3. Quanto, poi, alla dedotta incompetenza del Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano all’adozione del provvedimento impugnato per la mancanza della necessaria delega sindacale, come ha correttamente rilevato il Comune resistente nelle sue difese, l’art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) espressamente ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare: «tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale». Negli stessi termini, anche il d.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’edilizia) prevede la competenza del dirigente o del responsabile dell’ufficio per la vigilanza sull’attività urbanistica.
D’altro canto, anche lo statuto del comune di Ercolano (pubblicato sul BURC suppl. n. 61 del 19.11.2001), in vigore dal 24.11.2001, all’art. 45 espressamente richiama la normativa dettata dall’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL al fine di individuare le competenze dei dirigenti.
Pertanto, sia la normativa nazionale che quella comunale conformemente riconoscono la competenza dirigenziale per l’emanazione di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia. In questi termini, peraltro, l’unanime giurisprudenza, anche di questo TAR
Il motivo va dunque respinto.

4. Del pari infondato risulta il motivo che censura la mancanza di uno dei requisiti di applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente ad avviso del ricorrente, di quello identificabile nello «stato iniziale dei lavori».
Dispone in realtà la norma evocata che «il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi».
Non è dunque necessario, ai fini dell’applicabilità del richiamato art. 27, che le opere siano ancora in uno stato diverso da quello della «conclusione dei lavori».
Questa norma è stata invece univocamente interpretata dalla giurisprudenza, in particolare di questo Tribunale, nel senso che lo specifico presupposto che differenzia il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 31 del TU dell’edilizia (ex art. 4 l. n. 47 del 1985), rispetto a quello di cui all'art. 27 del medesimo testo normativo (ex art. 7 della stessa legge 47/1985) va rinvenuto nella localizzazione delle opere abusive su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ovvero destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica e quindi nella necessità di reintegrare con immediatezza il bene protetto, pregiudicato dall'abusivo intervento edilizio. Ne consegue che in tal caso l'ordine di demolizione deve seguire automaticamente all'accertamento dell'illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali (anche in ordine alla scelta se procedere alla demolizione o unicamente alla acquisizione al patrimonio dell’ente), al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l'applicazione della sanzione ripristinatoria. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 aprile 2005 , n. 3780, nonché T.A.R. Campania n. 3862/2008 cit.).

5. Quanto alla mancata valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta Comunale che, ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 380 del 2001 (ex art. 27 l. n. 47 del 1985), doveva precedere la demolizione a cura del Comune (c.d. “di ufficio”) – e in disparte ogni questione in ordine alla vigenza per “reviviscenza” della norma all’epoca dei fatti in esame (posto che l’originario art. 41, il quale prevedeva tale incombente, era stato sostituito dall’art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, che tale valutazione non prevedeva più, il quale era stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 196 del 2004 della Consulta) – va comunque rilevata l’improcedibilità del motivo, posto che questa non era richiesta per l'ingiunzione a demolire, ma solo per i lavori di demolizione effettuati direttamente dal comune (v. C.d.S., Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268), lavori che, nella specie, non sono mai stati compiuti per avere il ricorrente provveduto spontaneamente al ripristino dello stato dei luoghi.

6. Va infine considerato, quanto alla lamentata mancata specificazione all’ingiunto delle conseguenze della sua inottemperanza all’ordine demolitorio, che l'ingiunzione di demolizione deve contenere solo l'accertamento dell'esecuzione delle opere abusive e il conseguente ordine di demolizione, mentre non è necessario che precisi quali siano le conseguenze per il caso della sua inosservanza, né tanto meno che identifichi l'area destinata, in tale caso, ad acquisizione gratuita (C.d.S., Sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341).

7. Quanto, poi, ai tre ricorsi per motivi aggiunti essi vanni dichiarati inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti di natura non provvedimentale, trattandosi di mere comunicazioni della data iniziale e di quelle successive di esecuzione delle operazioni di demolizione, in precedenza sospese in ottemperanza alla pronuncia cautelare del Tar, poi riformata dal Consiglio di Stato, ed ai provvedimenti cautelari presidenziali inaudita altera parte.
Tali atti, dunque, non hanno alcun contenuto dispositivo nuovo, limitandosi a fissare la data per l’esecuzione delle operazioni e rivestendo quindi natura esecutiva dell’ordinanza 109/2006 gravata col ricorso principale oggi respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.


P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti di cui in epigrafe (R.G. n. 734/2007), così provvede:
1) dichiara in parte improcedibile ed in parte rigetta il ricorso principale;
2) dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
3) condanna Ciro Di Salvatore a rifondere al Comune di Ercolano le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così è deciso nella Camera di consiglio del 6 novembre 2008.



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