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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 12 gennaio 2009 n. 15
Pres. S.I. Silvestri; Est. G. Manca
S. M. (in proprio) c/ il Consiglio Regionale della Sardegna (Avv. Dist. St.)


Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Interesse – Attualità e concretezza – Si riferiscono alla situazione giuridica collegata - Conseguenza - Fattispecie

In tema di accesso ai documenti amministrativi, l’art. 22, della L. 7 agosto 1990 n. 241, laddove prescrive la necessità, per la sussistenza del diritto d’accesso, che vi sia un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, ha inteso riferire gli attributi della concretezza e attualità, data la natura strumentale dell’accesso, alla situazione giuridicamente tutelata; tutto ciò, se non implica che, ai fini dell’accesso, il ricorrente debba dimostrare la concreta ed attuale possibilità di agire per la tutela giurisdizionale della situazione giuridica collegata (dato che le ragioni per agire potrebbero emergere solo dopo l’avvenuta conoscenza del contenuto dei documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso), nondimeno impone di verificare la consistenza dell’interesse, al fine di evitare che l’accesso diventi un inammissibile strumento di controllo generalizzato (nella specie, il Collegio sardo, ritenuto che l’esponente fosse titolare di un interesse legittimo – nella sua qualità di partecipante ad un concorso – ha delibato negativamente la consistenza di tale interesse, in quanto dalla motivazione dell’istanza presentata dal ricorrente risultava che l’interesse conoscitivo, per un verso, non si coordinava ad alcuna azione impugnatoria e, per altro verso, risultava essere connesso ad un procedimento penale in corso, nel cui ambito la parte lesa può attivare rimedi tipici per tutelare i propri interessi lesi) (1)

 

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(1) La giurisprudenza costante del giudice amministrativo sembra orientata nel senso di riferire il requisito dell’attualità all’interesse conoscitivo e non alla situazione giuridica collegata: v., in questa rivista, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 26 marzo 2008 n. 2599, secondo cui l’art. 22, della L. n. 241 del 1990, prescrivendo la necessità, per la sussistenza del diritto d’accesso, che vi sia un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, non richiede anche l'attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante, giacché l'attualità va pur sempre riferita all'interesse conoscitivo, laddove, per altro aspetto, la “corrispondenza” non può significare ovviamente sovrapposizione tra interesse conoscitivo e situazione giuridicamente tutelata, dovendo essere intesa nel senso della “correlazione” o “collegamento”; nello stesso senso, v., ampiamente, T.A.R. PUGLIA – BARI – Sezione III – Sentenza 7 maggio 2007, n. 1263. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n° 804/08 proposto da

S.M., in proprio, elettivamente domiciliato in Quartu Sant’Elena, via Mercadante n. 36,


contro



il Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è per legge domiciliato;


per l’annullamento



del provvedimento con cui le suddette amministrazioni hanno illegittimamente rifiutato l’accesso ai documenti amministrativi relativi al concorso a n. 10 posti di Assistente d’Aula, indetto con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 13/02/2003, indicati nell’istanza di accesso di cui alla richiesta formale del 27/08/2008; nonché


per l’accertamento



del diritto del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine alle amministrazioni convenute ad esibire la documentazione richiesta.

Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 26 novembre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO



1. – Il ricorrente ha partecipato al concorso, indicato in epigrafe. Con istanza del 27 agosto 2008, il ricorrente chiedeva copia degli atti relativi alla procedura concorsuale, con particolare riferimento ai seguenti:
- elaborati della prova scritta di coloro che in graduatoria sono risultati dal primo a 24° posto, nonché del candidato T.M. presente nell’aula in cui il ricorrente ha effettuato la prova;
- schede di valutazione (se esistenti) della prova scritta dei concorrenti dal 1° al 24° posto della graduatoria finale;
- elenco nominativi dei componenti il Comitato di controllo nominato dall’amministrazione del Consiglio per la prova scritta e relative competenze per numero di aula e piano;
- elenchi dei candidati distinti per aula;
- visione dei certificati e documenti prodotti dai candidati per la partecipazione al concorso.
L’amministrazione intimata non ha tuttavia provveduto alla esibizione della documentazione richiesta. Poiché risultano trascorsi oltre trenta giorni dalla proposizione della domanda di accesso, il ricorrente ritiene che sulla stessa si sia formato il silenzio, con significato di diniego, ai sensi dell’art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990.
2. - Con il ricorso notificato e depositato il 21 ottobre 2008, il ricorrente chiede che venga ordinato al Consiglio Regionale l’esibizione e/o il rilascio di copia dei documenti di cui all’istanza di accesso del 27 agosto 2008, sopra richiamata. A sostegno delle predette domande deduce la violazione della norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 ss della legge n. 241/90. Sul piano dell’interesse all’accesso, rileva di aver interesse «all’accertamento dei fatti, al corretto svolgimento del concorso e alla veridicità di quanto dichiarato nei verbali della commissione giudicatrice confrontandolo col contenuto degli elaborati scritti» e quindi ad «avere ogni elemento necessario per accertare la regolarità, eventuali comportamenti o fatti … utili ai fini delle indagini dell’inchiesta della Procura di Cagliari», dalle quali potrebbero «emergere fatti e responsabilità che … potrebbero diventare motivo per proporre successivamente ricorso amministrativo».
3. – Si è costituito il Consiglio Regionale della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto il ricorrente non dimostra la titolarità di un interesse concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. L’istanza del ricorrente sottende, invece, l’esercizio di un controllo generalizzato dell’azione amministrativa che non è ammesso dalla disciplina sul diritto di accesso.
4. - Il ricorso è infondato.
L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, nella versione introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, subordina l’esercizio del diritto di accesso alla dimostrazione della titolarità di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». L’interesse all’accesso è ulteriormente circoscritto dall’art. 24, comma 3, che esclude l’ammissibilità di «istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni».
L’interesse all’accesso, nella definizione risultante dopo le modifiche della legge n. 15/2005, si presenta sempre collegato ad una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, mostrando una natura strumentale e non autonoma rispetto a questa. In altri termini, l’esercizio del diritto di accesso è costruito come un mezzo (ulteriore) per la tutela di autonome posizioni giuridiche sostanziali. Inoltre, occorre che l’interesse sia diretto (cioè personale), concreto e attuale. Queste due ultime qualifiche, data la premessa della natura strumentale dell’accesso, non possono che essere riferite alla situazione giuridicamente tutelata. Tuttavia, non possono essere interpretate nel senso di dover dimostrare la concreta e attuale possibilità di agire per la tutela giurisdizionale della situazione giuridica sottesa all’interesse all’accesso, dato che le ragioni per agire potrebbero emergere solo dopo l’avvenuta conoscenza del contenuto dei documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso. Impongono, piuttosto, di verificare la consistenza dell’interesse al fine di evitare che l’accesso diventi un inammissibile strumento di controllo generalizzato. Nel caso di specie, la situazione giuridica tutelata corrisponde all’interesse legittimo, in capo al ricorrente nella sua qualità di partecipante alla procedura concorsuale. Ma, in primo luogo, sulla base di quanto affermato in ricorso dal ricorrente (pag. 2: «In seguito a mia richiesta del 25 luglio 2007 di consultazione dei verbali di commissione giudicatrice, in data 23 agosto 2007 sono venuto a conoscenza per la prima volta dei criteri di valutazione adottati … »), si deve escludere che la conoscenza degli atti della procedura possa essere utilizzata per proporre impugnazioni giurisdizionali.
In secondo luogo, il ricorrente afferma che l’interesse all’accesso è connesso al procedimento penale che sarebbe pendente presso la Procura della Repubblica di Cagliari. Ma si tratta di interesse conoscitivo che non trova tutela nell’ambito della disciplina sull’accesso dettata dalla legge n. 241/1990, per cui il ricorrente, ove si ritenga danneggiato da condotte penalmente rilevanti che emergano nell’ambito del procedimento penale di cui trattasi, potrà eventualmente agire secondo gli strumenti messi a disposizione dal codice di procedura penale (a partire dalla costituzione di parte civile).
5. - Il ricorso, in definitiva, è da respingere. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.


PER QUESTI MOTIVI



Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Silvio Ignazio Silvestri - Presidente
Alessandro Maggio - Consigliere
Giorgio Manca - Referendario – estensore

Depositata in segreteria oggi 12/01/2009



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