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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 30 dicembre 2008 n. 2222
Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant
Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. (avv.ti A. Castelli e S. Congiu) c/ il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali in carica, il Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro (Avv. Dist. St.)


1. Edilizia e urbanistica – Vincolo diretto – Fondamento - Art. 2, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

 

2. Edilizia e urbanistica – Vincolo indiretto – Finalità – Considerazione di profili paesaggistici - Illegittimità.

1. In tema di tutela dei beni culturali, il vincolo diretto non trova fondamento solo sulla previsione di cui all’art. 2, comma primo, lett. b), del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ma anche su quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs., che contempla beni contraddistinti da un importante interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico.

 

2. In tema di tutela dei beni culturali, l’apposizione di un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, per definizione “strumentale” alla conservazione e fruizione di beni d’interesse storico-artistico, non può essere sorretta da valutazioni obiettivamente estranee al concetto d’interesse storico-artistico ed inerenti la tutela di aspetti paesaggistici relativi ad un’area considerata nella sulla valenza complessiva, come “bene d’insieme” (nella specie, il Collegio sardo ha ritenuto illegittimo il vincolo indiretto apposto su un’area assai vasta, circostante alcune torri spagnole costruite sulla costa nord occidentale dell’isola).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 437/2003 proposto da

Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, vico II Merello, n. 1, presso lo studio degli avv.ti Agostino Castelli e Silvana Congiu, che la rappresentano e difendono,

CONTRO



il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali in carica, il Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la medesima domiciliati in via Dante, n. 23,

avverso



- il decreto del Soprintendente Regionale per la Sardegna per i Beni e le Attività Culturali 6 novembre 2002, n. 21, notificato alla società ricorrente con nota 17 gennaio 2003, n. 473, con il quale lo stesso Soprintendente ha sottoposto i manufatti “Torre Spagna”, “Torre di Airadu” e “Torre Bentine e Sale” a vincolo di tutela di particolare interesse storico;
- il decreto datato 2 gennaio 1997, con il quale il predetto Direttore Generale ha rettificato il Decreto Ministeriale del 5 gennaio 1996 ed ha assoggettato a tutela, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 1089/1939, gli immobili di proprietà del ricorrente in Comune di Teulada, loc. S. Isidoro, al F. 4 Sez G, particelle 11 (parte), indicati a contorno rosso nella planimetria; e, ai sensi dell’art. 21 della stessa legge, ha vincolato i terreni in catasto al Foglio 4, Sez. G, 11 (parte); e pertanto per una estensione di mq. 20.000, di gran lunga più ampia rispetto alla superficie di mq. 4,000 vincolata con il Decreto Ministeriale del 5 gennaio 1996.

VISTO il ricorso con i relativi allegati.
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni culturali e Ambientali.
VISTE le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.
NOMINATO relatore alla Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO




La Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. è proprietaria di una vasta area in territorio di Sassari, loc. Porto Ferro, per un estensione di 176 ettari, su cui insiste una torre di avvistamento costiera denominata “Torre Airadu”. Detta area è limitrofa a terreni di diversa proprietà, su cui insistono altre due torri costiere di avvistamento, denominate “Torre Bantine ‘e Sale” e “Torre di Spagna”.
Con nota 21 novembre 2001, n. 34568, la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici, Storici e Demoetnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato alla Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. l’avvio di un’istruttoria per sottoporre a vincolo di particolare interesse storico ed architettonico le tre torri dianzi citate, unitamente al complesso delle aree circostanti, per una estensione complessiva di 200 ettari.
Con nota 19 dicembre 2001 la Società Agricolo Industriale Baratz s.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni, contestando l’effettiva necessità di un vincolo storico-architettonico esteso ad un compendio territoriale così esteso ed avanzando il dubbio che la prospettata scelta dell’Amministrazione si fondi, in realtà, su valutazioni di carattere paesaggistico.
Pur a fronte di tali osservazioni, con decreto 6 novembre 2002, n. 21, la competente Soprintendenza ha proceduto ad apporre il vincolo storico-architettonico nei termini inizialmente prospettati. Con il citato decreto, in particolare, le tre torri di avvistamento sono state sottoposte a “vincolo diretto” di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, mentre sulle aree limitrofe - per una estensione totale di 200 ettari (di cui 176 di proprietà di Agricolo Industriale Baratz s.r.l.) - è stato apposto un “vincolo indiretto” ai sensi dell’art. 49 dello stesso d.lgs. 490/1999.
L’odierno ricorso ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento impositivo - tanto nella parte in cui introduce il cd. “vincolo diretto” quanto in relazione alla previsione del cd. “vincolo indiretto” - sulla base di articolate censure che verranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 8 aprile 2003, n. 218, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta limitatamente alla parte del decreto impugnato avente ad oggetto l’apposizione del “vincolo indiretto”.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO




Per ragioni di comodità espositiva sarà dapprima esaminata l’unica censura (esattamente la quarta) rivolta nei confronti del “vincolo diretto” e successivamente saranno affrontati gli altri motivi, che attengono, invece, al “vincolo indiretto” apposto sulle aree che circondano le torri .
I. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce difetto di motivazione relativamente alla scelta di sottoporre le tre torri a “vincolo diretto” ex art. 2 d.lgs. 490/99, in quanto il relativo decreto, e l’allegata relazione storico-artistica, non conterebbero una soddisfacente esposizione di quell’“interesse particolarmente importante…a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere” che l’art. 2, comma primo, lett. b), d.lgs. 490/1999, richiede ai fini dell’apposizione del vincolo. Né, del resto, tale interesse sussisterebbe in concreto, in quanto le torri non sarebbero collegate a nessun particolare episodio rilevante della storia sarda.
Il motivo è infondato.
Esso sconta, infatti, un’errata impostazione di fondo, nella parte in cui si basa sulla riconduzione del “vincolo diretto” alla sola previsione di cui all’art. 2, comma primo, lett. b), del d.lgs. 490/1999, e non anche a quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso d.lgs.
Si legge, invece, nel decreto impugnato (IX capoverso), che i beni in esame “hanno interesse particolarmente rilevante ai sensi dell’art. 2 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, il che dimostra come l’Amministrazione abbia tenuto conto non solo del loro collegamento con “particolare episodi” della storia sarda (in base alla richiamata disposizione di cui alla lett. b), ma anche del loro importante interesse “artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico” in generale (secondo quanto disposto dalla norma di cui alla lett. a)”.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia idonea a sorreggere, sul piano logico-giuridico, la scelta discrezionale operata dall’Amministrazione.
Prescindendo dai dettagli relativi agli aspetti architettonici - sui quali la relazione allegata al decreto si sofferma, peraltro, assai diffusamente - quanto agli aspetti storici ed antropologici si leggono, tra le altre, le seguenti considerazioni: “il sistema delle torri costiere in località Porto Ferro si inserisce nel quadro…della organizzazione della difesa ed avvistamento nella Sardegna Nord occidentale… impiantato, almeno nella sua organizzazione complessiva, durante la seconda metà del secolo XVI nell’ambito della riorganizzazione del sistema difensivo insulare operato dall’apparato militare Spagnolo del regno di Filippo II…furono utilizzate stabilmente fino alla II guerra mondiale all’interno del sistema dei semafori di segnalazione…Le torri rivestono notevole importanza storica-architettonica e paesaggistica in quanto testimonianza di un grandioso programma edilizio di difesa messo in atto con semplicità ed efficacia, che fonde i temi dell’architettura militare con l’uso di tecniche tradizionali e materiali poveri reperiti nel luogo…Le due torri di “Bantin e’ sale” ed “Airadu” costituivano la difesa più prossima per la rada di Porto Ferro, utilizzata dai pescatori di corallo per riparare le imbarcazioni”.
Vi è, quindi, una compita enucleazione delle ragioni che consentono di qualificare le torri quali “beni d’interesse storico ed antropologico”, in specie la funzione svolta nell’ambito di vicende militari che hanno caratterizzato varie fasi della storia dell’isola, nonché l’importanza rivestita in relazione ad alcuni aspetti della vita delle popolazioni locali.
Il che costituisce espressione di una valutazione discrezionale esente da vizi logici estrinsecamente rilevabili e, per il resto, certamente non sindacabile in questa sede, come vorrebbe, invece, la ricorrente, nella parte in cui fa riferimento alla “non particolare rarità” degli immobili in questione in esame, ampiamente diffusi sulle coste sarde. Un rilievo, quest’ultimo, che oltre a sconfinare nel merito, non è, comunque, condivisibile, essendo di immediata evidenza che la notevole diffusione sul territorio di una certa tipologia costruttiva non ne esclude la rilevanza storica e semmai ne conferma il radicamento con la cultura e la storia delle popolazioni locali.
II. Meritano accoglimento, invece, i rilievi svolti dalla società ricorrente nei confronti del “vincolo indiretto” apposto sulle aree circostanti le torri ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/99, in forza del quale l’Amministrazione ha inibito la realizzazione, su area di proprietà della stessa ricorrente per complessivi 176 ettari, di “manufatti di sorta”, salvo “eventuali manufatti lignei solo se completamente smontabili e privi di fondazioni di qualsiasi genere, eventualmente previste per le sole attività funzionali alla conduzione di fondi a destinazione agricola”.
Assumono, in specie, carattere assorbente, la prima, la seconda e la quinta censura, che par la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere esaminate congiuntamente.
La società ricorrente evidenzia, al riguardo, che il vincolo indiretto - oltre ad abbracciare un’area vastissima, estesa a zone anche molto lontane dalle torri, da cui le stesse non sono neppure visibili - non sarebbe sufficientemente motivato in punto di “rilevanza strumentale” della fascia così individuata rispetto ad effettive esigenze di fruizione e conservazione dei beni oggetto di vincolo diretto, per cui la vera motivazione della scelta sarebbe da ricercare in obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, il che comporterebbe, sotto un primo profilo, lo sviamento della misura imposta dal suo fine proprio, e, sotto altro aspetto, il difetto di competenza, venendo in rilievo un vincolo di natura paesaggistico-ambientale apposto da Amministrazione cui è affidata, invece, la cura di interessi storico-artistici.
Tali doglianze meritano di essere condivise.
Dalla lettura della relazione allegata al decreto di vincolo, infatti, non è dato evincere una convincente esposizione di ragioni, strumentali rispetto alle esigenze di tutela delle tre torri, che sorreggono la scelta dell’Amministrazione di sottoporre a fascia di rispetto una così rilevante estensione territoriale.
Nella medesima relazione e nello stesso decreto sono, invece, contenuti numerosi riferimenti ad esigenze di carattere ambientale e paesaggistico, quali, ad esempio, la necessità di “conservazione della continuità storica tra gli immobili e l’ambiente che li circonda” o il fatto che l’ambiente che circonda le torri sia costituito da “pareti rocciose, spiagge e dune sabbiose, macchia mediterranea e tracce di antichi insediamenti…”.
Tutte valutazioni, queste ultime, che certamente possono costituire oggetto di vincoli paesaggistici (in parte già gravanti, peraltro, sulla zona de qua), ma certamente non possono giustificare l’apposizione di un vincolo ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/1999, per definizione “strumentale” alla conservazione e fruizione di beni d’interesse storico-artistico.
Anche altre parti della motivazione appaiono collegate più a valutazioni di carattere paesaggistico che ad un interesse storico-artistico: si fa riferimento ai passi ove l’Amministrazione si sofferma sulla valenza complessiva, dal punto di vista paesaggistico dell’intera area, vista come “bene d’insieme”. Si è in presenza di valutazioni obiettivamente estranee al concetto d’interesse storico-artistico, anche considerata la notevole estensione della fascia di rispetto, troppo ampia per essere ricondotta ad una reale esigenza di tutela delle tre torri.
La giurisprudenza, del resto, ha da tempo precisato che le caratteristiche proprie del “vincolo indiretto” sono tali da limitarne il legittimo utilizzo a precise condizioni, in modo da evitare che lo strumento, per sua natura accessorio e strumentale, finisca per rendere possibile una vincolatività generica ed indifferenziata (cfr., ex multis, Consiglio di stato, Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 4866). E la relativa valutazione deve essere compiuta dal Giudice sotto il profilo estrinseco, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del caso posto alla sua attenzione, con speciale riguardo alla puntualità della motivazione, alla completezza dell’istruttoria ed alla obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di tutela così come emergenti dal procedimento; tanto più nei casi, come quello che si pone ora all’attenzione del Collegio, in cui l’estensione dell’area soggetta a vincolo indiretto è oggettivamente notevole.
Da quanto precede emerge la fondatezza delle censure in esame, il che comporta l’annullamento del provvedimento in parte qua, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di procedere ad una nuova delimitazione dell’area ex art. 49 d.lgs. 490/1999, sulla base, questa volta, di una puntuale motivazione in ordine alla sua effettiva strumentalità rispetto alle esigenze di tutela delle torri.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto in parte, nei termini in precedenza esposti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA



Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui prevede che le aree (di proprietà della ricorrente) siano assoggettate a “vincolo indiretto” ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/1999. Rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio, il giorno 19 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei signori:

Rosa Panunzio, Presidente;
Franco Scano Consigliere;
Antonio Plaisant, Primo Referendario- estensore,

Depositata in Segreteria oggi 30/12/2008



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