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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 30 dicembre 2008 n. 2215
Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant
B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa (Avv. Dist. St.)


1. Pensione e quiescenza - Indennità di buonuscita - Computo – Emolumenti valutabili - Indennità integrativa speciale – Beneficio ex L. 29 gennaio 1994, n. 87- Domanda dell’interessato entro un termine perentorio – Necessità.

 

2. Pensione e quiescenza - Indennità di buonuscita - Computo – Emolumenti valutabili - Indennità integrativa speciale – Dipendenti dell’Ente Autonomo del Flumendosa – Non vi rientra - Ragioni.

1. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, il diritto del dipendente a vedersi computata l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

 

2. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, la previsione del regolamento di organizzazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa, secondo cui i dipendenti conservano il precedente trattamento previdenziale e di anzianità, determina, in virtù dell’implicito rinvio alla L. 20 marzo 1970 n. 75, l’applicazione dei criteri di computo colà previsti per i dipendenti statali e parastatali, i quali non contemplano “l’indennità integrativa speciale”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 760/1997 proposto da

BANDEL Lucio, BERTI Giampaolo, CORDEDDU Maria Grazia, CORSO Angelo, DEMONTIS Luciano, ERRIU Paolo, MEGNA Elio, MANTEGA Maria Pia, MEREU Salvatore, MOCCI Eraldo, MONTANARI Francesco, MURA Antonio, MURRU Giorgio, NURCHI Antonio, PETRETTO Angelo, PIRINA Giancarlo, PITTAU Luciano, SODDU Antonio, SPANU Giovanni, RINALDI Gabriele, RIVANO Enrico, ZARA Francesco, MUSCA Vincenzo, MATTANA Giovanni, MARRAS Giovanni, MACCIONI Efisio, CAMBONI Sebastiano, CAMPULLU Giovanni, PETTINAU Giorgio, CANNELLA Teodoro, PINNA Gennaro, COSSU Mario, CORDA Gino, ECCA Giancesare, ANEDDA Marco, CHIAVINI Angiolino, VACQUER Italo, PIA Antonio, MARINI Giorgio, MANCA Mario, MANCOSU Ottavio, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gian Luigi Falchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cagliari, Piazza Giovanni XXIII, n. 62,

CONTRO



Ente Autonomo del Flumendosa
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la medesima domiciliato in via Dante, n. 23,

PER LA CONDANNA



dell’E.A.F., previa dichiarazione del diritto, alla corresponsione dell’indennità di anzianità spettante a favore dei ricorrenti, computata sulla base stipendiale comprensiva della indennità di contingenza già goduta durante il servizio, maggiorata di rivalutazione ed interessi, vinte le spese.

VISTO il ricorso con i relativi allegati.
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo del Flumendosa.
VISTE le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.
NOMINATO relatore alla Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO




Espongono i ricorrenti, già dipendenti dell’Ente Autonomo Flumendosa, di aver ricevuto, all’atto della cessazione dal servizio, un’indennità di buonuscita calcolata senza tenere conto della cd. “indennità di contingenza”, che pure costituiva una componente fissa della loro retribuzione.
Avevano, pertanto, proposto ricorso innanzi a questa Sezione, con esito positivo e conseguente rideterminazione della buonuscita nei termini richiesti. A seguito di appello proposto dall’Amministrazione, il Consiglio di Stato aveva però dichiarato l’estinzione del processo in base a quanto previsto dall’art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
Con il ricorso in esame si reitera la richiesta di rideterminazione dell’indennità di buonuscita nei termini già in precedenza descritti, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Secondo i ricorrenti, a seguito della pronuncia di estinzione adottata dal Giudice d’Appello, rivivrebbero le originarie pronunce di questa Sezione, con le relative statuizioni, che dovrebbero essere, quindi, riaffermate.
In ogni caso le ragioni sostenute in ricorso troverebbero fondamento nella normativa regionale sarda, che include per intero l’indennità di contingenza nella base di calcolo della buonuscita, mentre nessun rilievo assumerebbe, ai fini della decisione, quanto diversamente previsto dalla legge statale 87/1984.
Si è costituito in giudizio l’Ente Autonomo Flumendosa, chiedendo la reiezione del gravame.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO




Giova preliminarmente rilevare che la questione posta all’attenzione del Collegio comporta dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di applicare, anche ai dipendenti di enti diversi da quelli statali, le disposizioni introdotte dalla legge 87/1994, la quale ha riformulato la disciplina della buonuscita con specifico riferimento alla possibilità di tenere conto, nella relativa base di calcolo, della cd. indennità integrativa speciale (cui corrisponde, per i dipendenti degli enti locali, la cd. indennità di contingenza, invocata nell’odierno ricorso).
La soluzione data a questo problema comporta, per regola, notevoli ripercussioni, ove si consideri che la richiamata legge statale, pur ammettendo (entro certi limiti) la possibilità di computare la citata indennità ai fini della buonuscita, la subordina a precise condizioni e, nel contempo, statuisce, all’art. 4, l’estinzione di tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Ritiene, non di meno, il Collegio che nello specifico caso posto alla sua attenzione l’infondatezza delle domande proposte dai ricorrenti debba essere affermata a prescindere dalla tesi al riguardo prescelta, per le ragioni che si passa ad esporre.
1) Appare preferibile, in primo luogo, propendere per la diretta applicabilità della legge statale 87/1994 alla fattispecie in esame.
Come riferiscono gli stessi ricorrenti, infatti, la controversia è stata oggetto di pronunciati d’appello che hanno dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 4 della legge 87/1994. Orbene tale circostanza - oltre a privare di qualsivoglia effetto le precedenti pronunce di primo grado, travolte dalla citata pronuncia di estinzione - dimostra che il Giudice d’Appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui alla legge 87/1994, con le limitazioni che ne conseguono.
In specie dovrà trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della legge 87/1994, a mente del quale il diritto del dipendente a vedersi computata, ai fini della buonuscita, l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, “che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”, circostanza, quest’ultima, che i ricorrenti non hanno allegato né, tanto meno, dimostrato.
2) Ma pur se si dovesse propendere per la tesi opposta - e ritenere, quindi, che la legge 87/1994 non trovi applicazione ai dipendenti E.A.F. - le argomentazioni esposte dai ricorrenti troverebbero, comunque, ostacolo, in uno specifico ed autorevole precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262, avente ad oggetto identica domanda proposta da un dipendente E.A.F.), dal quale il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi.
Occorre rilevare, al riguardo, che l’Ente autonomo Flumendosa, inizialmente rientrante tra gli enti parastatali soggetti alla legge 70/1975 (figurando nella tabella IV allegata a detta legge), è stato poi “regionalizzato” con legge Regione Sardegna 8 maggio 1984, n. 17, la quale ha anche previsto, all’art. 10, che l’Ente dovesse modificare il proprio regolamento organico, al fine di conformarsi al regime giuridico dettato, per i dipendenti della Regione Sardegna, dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
E, tuttavia, l’art. 77 del regolamento organico dell' Ente Flumendosa, (come modificato con deliberazione commissariale 11 settembre 1986, n. 1086: vedi memoria difensiva E.A.F. in data 22 ottobre 2008, pag. 4, non contestata in fatto dai ricorrenti), ha previsto che i dipendenti E.A.F. conservino il precedente trattamento previdenziale e di anzianità.
Detto rinvio regolamentare, che i ricorrenti non hanno in alcun modo contestato o impugnato, comporta l’applicazione dell'art. 13 legge statale 70/1975, il quale, a sua volta, prevede che “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”.
E, allora, nel concetto di “stipendio annuo complessivo”, cui fa riferimento l’art. 13 legge 10/1975, certamente non può essere inclusa “l’indennità integrativa speciale” (denominata “indennità di contingenza” per i dipendenti regionali), posto che l'art. 26 della stessa legge 70/1975 ne vieta l’attribuzione ai dipendenti degli enti parastatali oltre la “…misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato” (esattamente in questi termini si esprime la richiamata sentenza 1262/2000 del Consiglio di Stato). In altre parole è lo stesso regolamento organico dell’E.A.F., seppur attraverso un complesso sistema di rinvii normativi, a ricondurre il computo della buonuscita agli stessi criteri previsti per i dipendenti statali e parastatali.
Le pretese dei ricorrenti incontrano, infine, un ulteriore e decisivo ostacolo.
Secondo l’esposizione della difesa dell’Ente, sul punto non contestata da controparte, i dipendenti E.A.F. non sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., per cui difetta, nel caso di specie, il presupposto in forza del quale, a norma dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, potrebbe sorgere il loro diritto a vedersi ricomprendere nell'indennità corrisposta dallo stesso I.N.A.D.E.L anche l’indennità integrativa speciale (cfr. Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262).
Per quanto precede il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, in ragione della particolare incertezza normativa e giurisprudenziale che caratterizza la materia oggetto del ricorso.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA



Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei signori:

Rosa Panunzio, Presidente;
Franco Scano Consigliere;
Antonio Plaisant, Primo Referendario- estensore,

Depositata in Segreteria oggi 30/12/2008



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