REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE I QUATER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 165 del 2004, proposto da
Biasci Fulvio, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Coppacchioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Aurelio Saffi n. 95;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Capotorto ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l’annullamento,
previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 1712 del 16 settembre 2003, notificata in data 10 ottobre 2003, adottata dal Dirigente dell’U.O.T. del Municipio X del Comune di Roma;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 9 dicembre 2003 e depositato l’8 gennaio successivo, si impugna la determinazione dirigenziale n. 1712 del 16 settembre 2003, con la quale il Comune di Roma ha determinato nei confronti del ricorrente la demolizione di opere edilizie abusive realizzate su un terreno di proprietà comunale (individuate in: “creazione di una rampa scoscesa… di n. 4 stalle …. baracca in legno… posa in opera di un cancello in ferro … realizzazione di n. 3 box …. e di un capannone di mq. 35x2,50 di altezza”).
Ai fini dell’annullamento si deducono i seguenti motivi:
Eccesso di potere, carenza della motivazione, illogicità, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge, incompetenza. Il provvedimento impugnato è genericamente motivato in quanto “si limita a riferire che i lavori de quo sarebbero abusivi, senza indicare il motivo e la violazione di legge specifica”. Non contiene, altresì, alcun elemento che consenta di determinare con la necessaria chiarezza e precisione la ubicazione, la esatta consistenza qualitativa e quantitativa delle opere di cui si richiede la demolizione, anche in mancanza di riferimenti catastali. I manufatti contestati sono comunque costituiti da struttura in legno e lamiera amovibile e precaria e, quindi, non assoggettabile alla disciplina della concessione edilizia ma, al più, a semplice dia - la cui omissione importa la semplice sanzione pecuniaria – anche in considerazione della destinazione prevista per il lotto dal P.R.G.. Il provvedimento doveva, pertanto, richiamare, al più, l’art. 37 del D.P.R. n. 380/01. Il provvedimento è illegittimo anche laddove rileva che il lotto sarebbe assoggettato a vincolo di rispetto della viabilità, senza riportare, però, la distanza dei manufatti dall’arteria cittadina di rapido transito. Per quel che concerne gli ulteriori vincoli, gli stessi non possono ritenersi applicabili a causa dell’omissione di qualsiasi dettagliata ubicazione del terreno.
In ultimo il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della facoltà di presentare domanda di condono edilizio, al fine di regolarizzare le opere contestate.
Con atto depositato in data 13 gennaio 2004 si è costituito il Comune di Roma, il quale – nel prosieguo e precisamente con memoria depositata in data 28 gennaio 2004 – ha così confutato le censure formulate: - la determinazione dirigenziale impugnata contiene una descrizione analitica delle opere oggetto di demolizione e non necessita una motivazione scrupolosa e dettagliata, considerata la natura degli abusi compiuti; - la circostanza che il ricorrente pretenda di aver realizzato opere precarie ed amovibili non assume alcuna importanza ed, anzi, è in contrasto con la disciplina degli artt. 3 e 5 T.U. Edilizia; - l’art. 35 è stato correttamente richiamato in quanto trattasi di opere realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire, su un suolo di proprietà di un ente pubblico.
Con ordinanza n. 2231/2004 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione fino alla scadenza dei termini previsti dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, per presentare domanda di condono edilizio.
In data 12 novembre 2008 il Comune di Roma ha depositato documenti.
In data 14 novembre 2008 ha, altresì, depositato una memoria, nell’ambito della quale ha precisato che “da verifiche effettuate dagli uffici comunali competenti è emerso che non risulta presentata dal sig. Biasci Fulvio nessuna domanda di condono edilizio”.
All’udienza pubblica del 27 novembre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di demolizione impugnato per difetto di motivazione.
Tale censura non è meritevole di condivisione.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.
In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06).
Ciò detto, il provvedimento impugnato – riportante gli abusi rilevati ed il richiamo delle disposizioni normative applicate - è da ritenere adeguatamente motivato.
1.2. Anche la censura afferente la descrizione delle opere abusive contestate è infondata.
L’analisi della formulazione del provvedimento induce ad affermare, infatti, che le opere risultano adeguatamente indicate, sotto il profilo sia dell’ubicazione che della consistenza, ossia sono riportate in modo tale da consentire al destinatario del provvedimento di comprendere con esattezza l’attività imposta dall’Amministrazione al fine di dare esecuzione all’ordine impartito.
Del resto, non sfugge che il provvedimento di cui si tratta rappresenta l’epilogo di una serie di attività istruttorie che hanno coinvolto anche il ricorrente, ponendolo nella condizione di partecipare al procedimento e, dunque, di far valere imprecisioni e/o errori relativi, tra l’altro, agli abusi accertati.
Atteso che, dalla documentazione agli atti, risulta che “al sopralluogo” il ricorrente ha riferito di aver eseguito i lavori in assenza di concessione edilizia (vedasi nota Comune di Roma del 13.1.2004, prot. n. 1873/04), appare possibile affermare che l’Amministrazione ha operato anche sulla base di ammissioni del soggetto responsabile, idonee ad attestare l’intervenuta comprensione da parte di quest’ultimo delle opere ritenute in contrasto con la disciplina edilizia.
1.3. Il ricorrente afferma, poi, che i manufatti contestati sono “costituiti da struttura in legno e lamiera, non ancorati stabilmente al suolo, pertanto amovibile e precaria e, quindi, sol per questo motivo non assoggettabile alla disciplina della concessione edilizia”.
Ciò premesso, lamenta l’erronea applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001.
Anche tale censura è infondata.
Al riguardo, il Collegio rileva che le opere descritte nel provvedimento sono ben riconducibili nell’ambito della nozione di costruzione, la quale si riferisce ad interventi che attuano una trasformazione del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, n. 3490 del 13 giugno 2006; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).
A ulteriore conferma, ricorda, poi, che la natura precaria di un intervento edilizio va valutata in relazione non ai connotati della struttura realizzata e, ancora, ai materiali utilizzati, ma alle esigenze ed all’utilità che la struttura stessa è destinata obiettivamente a soddisfare.
Tenuto conto degli esposti rilievi, è doveroso riconoscere che le opere realizzate dal ricorrente non risultano funzionalmente connesse a specifiche e ben individuate esigenze di carattere transitorio, idonee a rivelare un utilizzo precario e temporaneo per fini contingenti e cronologicamente determinati, bensì concretizzano nuove strutture destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo.
Ne consegue che – essendo fuori discussione l’insistenza su suolo comunale delle opere - l’Amministrazione, procedendo in applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/01, ha correttamente operato.
1.4. Da ultimo, il ricorrente contesta il provvedimento laddove rileva l’esistenza di vincoli.
Tale censura appare ultronea e, comunque, inidonea a delegittimare il potere in concreto esercitato dall’Amministrazione mediante l’adozione del provvedimento impugnato.
Quanto già rilevato – ossia la realizzazione su suolo di un ente pubblico di opere edilizie in carenza del prescritto permesso di costruire – è, infatti, sufficiente a supportare pienamente la legittimità della determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Roma.
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 165/2004.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2008 con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Pio Guerrieri - Presidente
Antonella Mangia - Primo Ref., Estensore
Rita Tricarico - Primo Ref.