Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.1-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2008 n. 2395
Pres. Giovannini, Est. Savo Amodio
F. Scuderi (Avv.ti G. e R. D’Ottavio, L. Marrapodi, G. D’Ottavio) c/ Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), G. Pignatone (n.c.)


Giustizia amministrativa - Notifica a mezzo posta - Non a mani proprie - Nozione di ufficio - Interpretazione restrittiva - Novella ex L. 31/08 - Irrilevanza - Conseguenze

A norma dell’art. 139, c.p.c., per ufficio del destinatario presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi, alla stregua di un’interpretazione restrittiva della disposizione in parola, solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario presti lavoro, senza che siffatta disciplina possa ritenersi in alcun modo innovata, quanto alle notifiche a mezzo posta, dall’art. 7, L. 890/82, c.m. dall’art. 36, co. 2quater d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. dalla L. 31/08. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell’atto non sia avvenuta a sue mani ma a mani di altro soggetto, pur se addetto all’ufficio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima




composto dai Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Antonino SAVO AMODIO - Consigliere rel.
Mario Alberto di NEZZA - I Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 5142 del 2008 Reg. Gen., proposto dal

dott. Scuderi Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Premuda n. 6;


contro



il Consiglio superiore della magistratura (in seguito: il C.S.M.) ed il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;


e nei confronti



del dott. Pignatone Giuseppe, non costituito;


per l’annullamento



della delibera del C.S.M. 13 marzo 2008, con la quale è stata approvata la proposta di conferimento in favore del dott. Pignatone dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e di ogni altro atto ad essa comunque connesso;

visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
visti i motivi aggiunti;
visti gli atti tutti di causa;
nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 5 novembre 2008, gli avvocati come da relativo verbale;
ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Il dott. Scuderi ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, denunciando numerose illegittimità afferenti il provvedimento con il quale è stato conferito al dott. Pignatone l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Si sono costituiti il Ministero della giustizia e il C.S.M., che, eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e, in via gradata, l’infondatezza delle doglianze mosse nei confronti del provvedimento impugnato.
Non è presente, invece, il controinteressato, dott. Pignatone.
Il ricorrente ha prodotto memoria conclusionale, nella quale controdeduce all’eccezione di rito e ribadisce le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio.


DIRITTO



L’impugnativa è inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il rilievo dell’inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato presso l'ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all'ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall'art. 139, secondo comma, Cod. proc. civ., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati (cfr. da ultimo, fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 5 aprile 2007 n. 1549, III Sez., 27 maggio 2008 n. 2775/08 e V Sez., 17 settembre 2008 n. 4400).
La giurisprudenza ha chiarito che il recepimento nel processo amministrativo delle norme di procedura civile in materia di notificazione va attuato con molta prudenza, attesa la rilevanza che in esso assumono la certezza del termine di ricevimento del ricorso e la sua tempestiva conoscenza (basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell'istanza cautelare, ai termini decadenziali per notificare ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc.), per cui anche l'applicazione dell'art. 139 Cod. proc. civ. va condotta con rigore, nel senso che per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario, come nella fattispecie, presti lavoro.
Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell'art. 139 Cod. proc. civ., al luogo di esercizio (evidentemente in proprio) dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.
Occorre, a questo punto, darsi carico di un ulteriore profilo, costituito dalle modificazioni, introdotte dall’art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, che aggiunge il seguente comma all’art. 7 della legge n. 20 novembre 1982 n. 890: “se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Assume il ricorrente che tale previsione innovativa farebbe venire meno l’obbligo di notifica diretta, sancito dalla giurisprudenza amministrativa.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
La novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale era destinata ad inserirsi, dovendo, appunto, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 della legge n. 890 cit.., che reca l’elencazione, in ordine di priorità, delle persone alle quali il piego può essere consegnato.
La norma privilegia la consegna in mani proprie e, quando questa non sia possibile, consente l’affidamento del piego a persona di famiglia convivente, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario: trattasi di una formulazione che, com’è ovvio, riproduce sostanzialmente le disposizioni codicistiche.
In ulteriore subordine, il terzo comma indica il portiere dello stabile o la “persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.
Quella testé indicata è l’ipotesi che più si attaglia alla fattispecie in esame.
A giudizio del ricorrente, evidentemente, tale previsione, collegata all’obbligo di dare comunicazione all’interessato (sul quale obbligo, si badi, fa esclusivamente leva il dott. Scuderi), avrebbe l’effetto di superare l’interpretazione restrittiva data dalla giurisprudenza amministrativa al termine “ufficio”, di cui all’art. 139, terzo comma, del Codice di rito.
L’indicata prospettazione non risulta condivisibile.
Intanto, deve dirsi che, come risulta dal chiarissimo dettato dell’ultimo comma dell’art. 7, la notificazione si perfeziona con la consegna del piego.
Pertanto, la mancata successiva comunicazione non incide sulla validità della notificazione stessa, costituendo una mera irregolarità nell’ambito della complessiva fattispecie.
Tale conclusione, invero, si pone in linea con quanto previsto dall’art. 139, quarto comma, Cod. proc. civ., che fa seguire la consegna dell’atto al portiere o al vicino di casa da un’apposita comunicazione, anche qui dell’“avvenuta notificazione”, a mezzo di lettera raccomandata. (Sulla natura di mera irregolarità dell’omissione di tale adempimento cfr., per tutte, Cass., sez. lavoro, 13 maggio 2003 n. 7349).
Fatta questa premessa, deve osservarsi che il terzo comma dell’art. 7 non innova la disciplina codicistica e, in particolare, non fa venire meno la necessità del rapporto diretto che deve sussistere fra l’interessato ed il soggetto ricevente il piego, che sta alla base dell’interpretazione restrittiva innanzi indicata.
La norma prevede un doppio requisito legittimante: la sussistenza di un “vincolo da rapporto di lavoro continuativo” e l’obbligo del ricevente di distribuire la posta al destinatario.
E’ già sulla prima delle due specificazioni che si scontra la tesi attorea, atteso che il “vincolo” in parola equivale, in tutto, al rapporto fiduciario indicato dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 139, secondo comma, del Codice di rito e che, pertanto, deve necessariamente intercorrere direttamente tra i due soggetti interessati: ricevente e destinatario.
Nulla è innovato, quindi, con riguardo alla differente ipotesi della notificazione presso gli uffici pubblici non a mani proprie, per la quale continua a persistere la preclusione derivante dal fatto che l’organizzazione e la struttura di essi sfuggono all’ambito di disponibilità del destinatario dell’atto giudiziario, tradendo, perciò stesso, le esigenze di certezza e di celerità nella ricezione del piego, che hanno portato alla suddetta interpretazione restrittiva della normativa codicistica.
Da ultimo, e solo per completezza, deve osservarsi che, seguendo la tesi attorea, si finirebbe per creare un doppio ed opposto regime della notificazione presso gli uffici e non a mani proprie del destinatario, atteso che, per l’ipotesi in cui non si faccia uso del servizio postale, continuerebbe ad applicarsi l’art. 139 Cod. proc. civ., con le implicazioni, solo in questo caso, della nullità enucleata dalla giurisprudenza.
In fatto, è incontroverso che la notifica al dott. Pignatone, tanto del ricorso, quanto dei motivi aggiunti, è stata effettuata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a mezzo del servizio postale. Gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio indicano, come effettivo percettore di entrambi i documenti, un addetto al servizio del destinatario. Inoltre, non risulta effettuata la comunicazione di cui all’art. 7, ultimo comma, della legge n. 890, più volte citata.
Passando alla richiesta di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti del dott. Pignatone, deve rilevarsi che l’istanza fa leva sui principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 novembre n. 477 del 2002 e, in particolare, sulla scissione delle responsabilità della parte da quelle dell’ufficiale giudiziario con riguardo all’attività di notificazione degli atti giudiziari. Assume il dott. Scuderi che l’irritualità riscontrata nella specie sarebbe da attribuire in via esclusiva al funzionario pubblico, trattandosi di un’attività che esulerebbe del tutto dall’ambito del suo controllo.
La tesi esposta nella memoria difensiva è che la Corte costituzionale avrebbe espressamente affermato che il rischio della notifica per posta non ricade sul richiedente, essendo la successiva attività dell’ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante. Ciò varrebbe maggiormente a seguito della già illustrata integrazione dell’art. 7 della legge n. 890 cit..
Per verificare l’applicabilità al caso di specie dell’invocato istituto processuale, occorre partire dalla normativa di riferimento: gli artt. 36 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e 34 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Le citate disposizioni, riferite espressamente alla possibilità di rimediare alla tardività del ricorso tutte le volte in cui non sia rispettato il termine di decadenza previsto per la notificazione dello stesso, presuppongono che l’errore che ha determinato il suddetto vizio non possa essere imputato all’attore, sia perchè si versi in uno stato di incertezza oggettiva sul termine o sulle forme di tutela processuale, sia perchè l’errore stesso non sia originato da colpa dell’interessato.
La seconda ipotesi è quella che ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che l’irrituale effettuazione della notifica del ricorso sarebbe attribuibile in via esclusiva alla responsabilità dell’ufficiale giudiziario, limitandosi il privato a richiedere l’operato di quest’ultimo.
A sostegno di questa tesi, come si è detto, il dott. Scuderi invoca il principi sanciti dalla Corte costituzionale, la quale ha stabilito il principio che "le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinano con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso", individuando come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal "principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante".
In particolare, nel caso delle notificazioni a mezzo posta, la Corte ha ritenuto irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Conseguentemente, ha stabilito che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Nella specie, secondo la prospettazione attorea, si verificherebbe una situazione in tutto analoga a quella esaminata e risolta dalla Corte costituzionale.
Tale affermazione, in realtà, non è condivisibile, in quanto la vicenda presa in considerazione dalla Consulta presentava dei caratteri profondamente diversi da quella in esame.
In quella circostanza, infatti, si disputava della tempestività di una notifica a mezzo posta, che l’art. 149 Cod. proc. civ. e l’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 cit. collegano alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, anteriore, di consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario.
Le norme sono state dichiarate incostituzionali in quanto non prevedevano la scissione temporale degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario; per il primo, in particolare, la Corte ha ritenuto che si dovesse tenere conto della data di consegna del piego all’ufficiale giudiziario, in quanto la successiva attività sfugge al controllo del privato.
Appare evidente, quindi, che l’invocata sentenza è stata calibrata su un caso specifico, nel quale effettivamente alcun appunto poteva muoversi al richiedente. Essa, pertanto, non reca alcuna affermazione di principio in merito ad una limitazione di responsabilità di quest’ultimo, sempre e comunque, riferita alla sola formulazione della richiesta all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica.
Come ha precisato la giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007 n. 1549 e T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, 8 marzo 2004 n. 261), occorre valutare se la complessiva condotta del privato abbia in qualche modo contribuito – se non addirittura determinato - l’irritualità della notifica operata dal funzionario pubblico.
Nella specie, al dott. Scuderi può muoversi più di un appunto.
Intanto, egli, nell’istanza di notificazione, non ha dato istruzioni circa la necessaria consegna “a mani proprie” del piego, né ha indicato all’ufficiale giudiziario il luogo di residenza del controinteressato, ma ha fatto riferimento all’ufficio di appartenenza quale luogo della notificazione, assumendosi così ogni alea connessa a tale designazione.
Deve aggiungersi, per completezza, che nella memoria difensiva non si fa accenno a possibili difficoltà incontrate nel rinvenimento dell’indirizzo di casa del dott. Pignatone.
Pertanto, l’ufficiale giudiziario, così come l’agente postale, si sono attenuti a quanto indicato dall’istante nella relata di notificazione, non potendo attribuirsi ad essi l’onere di conoscenza dell’interpretazione limitativa data dal giudice amministrativo alla possibilità della notificazione “in ufficio”, problema del quale doveva farsi carico esclusivamente il richiedente (cfr., oltre alla giurisprudenza amministrativa citata, Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2003 n. 11072).
Il profilo decisivo, in punto di responsabilità dell’istante, discende, peraltro, dalla condotta successiva alla ricezione della cartolina di ritorno, atteso che egli non ha effettuato alcun controllo circa la validità della notificazione effettuata nei confronti del controinteressato. Come ha chiarito la giurisprudenza prima citata, l’accertamento del perfezionamento della fattispecie progressiva, nel suo complesso, costituisce un presupposto ineliminabile che fa carico verificare, oltre che al giudicante, prioritariamente al notificante.
Nella specie, l’avviso di ricevimento reca la data del 16 maggio 2008 come quella di materiale ricezione dell’atto giudiziario da parte dell’“addetto al servizio” del controinteressato.
La verifica della ritualità dell’adempimento commissionato all’ufficiale giudiziario, oltre che assolutamente agevole e dall’esito inequivocabile, avrebbe portato l’interessato a constatarne il vizio insanabile, consentendogli di richiedere la rinnovazione della notifica, resa possibile dal fatto che la delibera impugnata era del 13 marzo 2008, sicché è altamente probabile (se non certo) che al 16 maggio 2008 non fosse scaduto il termine d’impugnazione di cui all’art. 21 della legge n. 1034, in precedenza citata.
Tale modus operandi avrebbe consentito all’interessato – questo sì - di invocare i principi sanciti nella sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale per ovviare ad un eventuale sforamento del termine di effettiva ricezione della nuova notificazione effettuata.
La condotta del ricorrente è stata, invece, contrassegnata dall’assoluta inerzia, prova evidente che egli ha avuto contezza del vizio afferente la fase di instaurazione del contraddittorio solo a seguito della relativa eccezione sollevata dall’amministrazione resistente.
Circa gli effetti sostanziali che tale condotta ha prodotto in termini di lesione del diritto di difesa, è sufficiente osservare che il ricorso è stato chiamato una prima volta in camera di consiglio (18 giugno 2008) per l’assunzione di eventuali misure cautelari ed una seconda volta, all’odierna udienza di discussione, e che entrambe le fasi processuali sono state celebrate in assenza del controinteressato.
Per le considerazioni esposte, l’istanza di rimessione in termini non può essere accettata e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2008.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento