 |
| |
 |
 |
| n.1-2009 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 31 dicembre 2008 n. 12549
Pres. Giovannini - Est. Politi
Pacifico Costruzioni S.p.a. ed altri (Avv. E. Soprano) c/ Presidenza del consiglio dei ministri (Avv. Stato) |
|
1. Contratti della P.A. – Gara – A.T.I. – Singola impresa – Quota dei lavori – Indicazione – In sede di offerta - Necessità – Ragioni.
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Gara – Mancato affidamento – Danno – Quantificazione – Presupposti.
|
|
1. Nelle procedure di gara, le imprese partecipanti in A.T.I. hanno l'obbligo di indicare non solo le quote di partecipazione al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche le quote dei lavori da eseguire già nell'offerta di gara, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di buon andamento e trasparenza cui l'attività della stazione appaltante deve essere informata.
|
| |
|
2. Il danno derivante ad una impresa dal mancato affidamento di un appalto è quantificabile nella misura dell'utile non conseguito, pari al 10 %, solo se e in quanto l'impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi; mentre, laddove tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile (1).
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2002 n. 5860; sez. VI, 9 marzo 2007 n. 1114 e 9 novembre 2006 n. 6607. |
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|
|
|
 |
|
| |
|