REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
SEZIONE TERZA
composto dai Signori: DOMENICO LUNDINI - Presidente f.f.
GIUSEPPE SAPONE - Cons.
CECILIA ALTAVISTA - Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la
SENTENZA
Sul ricorso 6667/2005 proposto da
Sergio Basile, Federico Cempella, Cenedese Antonio, rappresentati e difesi da Paolo Ricciardi e Giorgio Ricciardi, con domicilio eletto in Roma viale Tiziano 80.
contro
Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA Generale dello STATO, con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
Magistrato delle Acque di Venezia
Consorzio Venezia Nuova
per l’annullamento
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio del Ministero delle Infrastrutture
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi nella pubblica udienza del 26 novembre 2008, designato relatore il Primo Referendario Cecilia Altavista, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto del 10-6-1996 il Magistrato delle Acque di Venezia ha conferito, nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna, ai ricorrenti l’incarico di collaudo in corso d’opera dei lavori di ripristino e risanamento dei marginamenti delle Rive di Zattere e Giudecca. Mentre i ricorrenti eseguivano il loro incarico, sono stati approvati nuovi stralci di lavori, sempre nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia- Rive Zattere e Giudecca, affidando gli incarichi di collaudo ad altri esperti.
A seguito di richieste dei ricorrenti, con nota del 3-5-2005, il Magistrato delle Acque di Venezia comunicava che gli incarichi di collaudo per gli altri stralci erano stati affidati ad altre commissioni di collaudo e in particolare anche il sesto, per il quale avevano avanzato specifica richiesta i ricorrenti.
Avverso tale nota del 3-5-2005 e avverso la nomina della nuova commissione di collaudo e per il risarcimento del danno è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione degli artt 3, 7 e 21 bis della legge n° 241 del 7-8-1990;
eccesso di potere per sviamento; per errore nei presupposti e difetto di istruttoria;
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
La giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed i componenti della commissione di collaudo debba qualificarsi in termini di "locatio operis" ovvero come prestazione d'opera intellettuale, ancorché resa in favore di un ente pubblico, in forma continuativa e coordinata; quindi le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, di cui all’art. 33 d. lg. 31 marzo 1998 n. 80, non essendo in contestazione una procedura di affidamento di un appalto di servizi, nè l'attività resa dall'amministrazione in occasione di erogazione di pubblico servizio a fruitori del servizio stesso (Consiglio Stato , sez. IV, 27 giugno 2001 , n. 3483; Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2000 , n. 6315; cfr altresì di recente T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater 18 giugno 2008 , n. 5964, per cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la revoca della nomina di componenti della Commissione di collaudo di un'opera pubblica in quanto attiene alla fase esecutiva del rapporto e non espressione di poteri autoritativi).
Nel caso di specie, poi, la contestazione dei ricorrenti non ha neppure propriamente ad oggetto la revoca dell’ incarico, quanto la interpretazione dell’atto con cui sono stati nominati i componenti della commissione di collaudo. In particolare, se l’incarico di natura contrattuale, di prestazione d’opera intellettuale fosse limitato al primo stralcio degli interventi o comprensivo degli ulteriori interventi successivi. Si tratta dunque di una questione strettamente attinente al rapporto contrattuale tra l’amministrazione e i componenti della commissione di collaudo.
La controversia rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il presente ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008.