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1. – Non rientra tra le competenze comunali fissare distanze minime tra le stazioni radio base di telefonia mobile e particolari tipologie di insediamenti abitativi per motivi di salute.
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2. – I regolamenti comunali devono essere preceduti da idonea istruttoria tecnica che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni delle stazioni radio base di telefonia mobile siano da preferire ad altre e in ogni caso devono consentire in concreto l’erogazione del servizio.
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3. – Il diniego all’installazione di un impianto radioelettrico per la telefonia cellulare deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990 ogni volta in cui residui in capo alla P.A. una valutazione discrezionale circa l’installazione stessa.
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4. – L’annullamento in sede giurisdizionale di un diniego avverso un’istanza di autorizzazione presentata per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, non comporta la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87 c. 9 D.Lgs. 259/03, non avendo la P.A. esaurito il suo potere in merito, ma impone soltanto alla P.A. di ripronunciarsi.
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