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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 18 dicembre 2008 n. 2913
Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore.
Molendini e altro (avv. F. La Forgia) c.
Comune di Molfetta (avv. M.S. Lezza),
Uva e altro.


Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Norma statutaria – Giunta comunale – Composizione – Rappresentanza di ambo i sessi – Sindaco – Scelta degli assessori – Discrezionalità – E’ limitata.

Nel caso in cui una norma dello Statuto di un Comune preveda che la Giunta comunale sia composta da persone appartenenti ad ambo i sessi, risulta limitata la discrezionalità di cui gode il Sindaco nella scelta dei propri assessori, la quale, per tale ragione, non deve necessariamente privilegiare il dato politico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Serenella Molendini, Commissione Regionale Pari Opportunità, Associazione Tessere, Francesca La Forgia, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca La Forgia, con domicilio eletto presso Francesca La Forgia in Bari, via Melo, 48;

contro



Comune di Molfetta in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Simona Lezza, con domicilio eletto presso Maria Simona Lezza in Bari, c/o St.Lezza-Bellomo via G.Suppa,38;
nei confronti di
Pietro Uva, Mauro Giuseppe Magarelli, Pantaleo Petruzzella, Domenico Corrieri, Giulia La Grasta, Vincenzo Spadavecchia, Giacomo Spadavecchia, Saverio Tammaco, Mariano Caputo, Luigi Roselli;

per l'annullamento, quanto al ricorso principale:
previa sospensione dell'efficacia,
- dei decreti sindacali datati 24.5.2008, prot. n. 29393, di nomina di n. 9 Componenti della Giunta Comunale e 13.6.2008, di nomina del decimo Componente la Giunta medesima, tutti di sesso maschile;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del decreto del Sindaco del Comune di Molfetta prot. n. 51178 del 22.9.2008, con cui il Sindaco del Comune di Molfetta ha nominato gli assessori facenti parte della Giunta Comunale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 23/07/2008 e depositato il 21/08/2008, la ricorrente esponeva che il neo eletto Sindaco del Comune di Molfetta nominava i componenti della Giunta Municipale scegliendoli, tutti, tra persone di sesso maschile: la dott.ssa Molendini, in qualità di Consigliera di Parità, unitamente alla Commissione Regionale per la Pari Opportunità ed all’avv.to La Forgia, ricorrevano pertanto avverso i menzioni atti deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.51 Cost. e dell’art. 37 dello Statuto comunale, il quale ultimo prevede che “…Il Sindaco, nella formazione della Giunta, assicura la presenza dei due sessi”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Molfetta, chiedendone la reiezione.
Con ordinanza 474/2008, “Rilevato: …che secondo il pur sommario giudizio del Collegio, l’art. 37 dello Statuto del Comune di Molfetta, anche in una lettura costituzionalmente orientata, non limita la discrezionalità del sindaco nella nomina dei componenti la Giunta, precludendogli di sceglierli tutti tra persone del medesimo sesso, dovendosi piuttosto ritenere che la norma in esame faccia carico al Sindaco di adoperarsi al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all’interno del predetto organo” e “che l’effettiva esplicazione di tale attività del Sindaco, ove non si concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno alla giunta municipale, deve trovare almeno un riscontro effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare le ragioni che impediscono l’attuazione del principio delle pari opportunità”, concedeva la misura cautelare richiesta, e per l’effetto ordinava al Sindaco del Comune di Molfetta di procedere alla rinnovazione delle nomine dei componenti la Giunta entro il termine di giorni otto dalla comunicazione della ordinanza medesima.
In ottemperanza alla menzionata ordinanza cautelare, il Sindaco del Comune di Molfetta, con decreto 22/09/2008 procedeva alla nomina dei componenti la Giunta Municipale, confermando tutti gli assessori già nominati.
Avverso il predetto decreto hanno proposto motivi aggiunti la dott.ssa Molendini, la dott.ssa Terravoli, l’Associazione Tessere e l’avv.to La Forgia, deducendone, con unico articolato motivo, l’illegittimità per violazione degli artt. 51 Cost. 6 D. L.vo 267/2000 e 37 dello Statuto Comunale, per eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e falsità della motivazione e dei presupposti, nonché contraddittorietà manifesta.
Il Comune di Molfetta si è costituito anche nella seconda fase del giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
Alla Camera di Consiglio del 17/12/2008 il ricorso, attesa la completezza del contraddittorio e la non necessità di procedere ad istruttoria, è stato introitato a sentenza ex art. 21 comma 10 L. 1034/71, previo avviso ai difensori.

DIRITTO



Meritevole di accoglimento è, anzitutto, il ricorso per motivi aggiunti.
La motivazione del decreto di nomina degli assessori del 22/09/2008, si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi:
a) i provvedimenti di nomina dei componenti la Giunta Municipale sono atti di natura politica, caratterizzati da amplissima discrezionalità nonché dalla sussistenza di un particolare rapporto di fiducia tra Sindaco e assessore;
b) tale impostazione, sostanzialmente condivisa dal Collegio, conferma che nella nomina degli assessori deve essere privilegiato il dato politico a quello tecnico;
c) si ritiene perciò che nella nomina degli assessori debba essere rispettata la volontà dell’elettorato e che, pertanto, i componenti della Giunta Municipale debbano essere individuati nella persona dei consiglieri comunali che hanno riportato il maggior numero dei voti, salvo che la complessità della materia renda opportuna la nomina di un tecnico;
d) nella graduatoria dei consiglieri comunali appartenenti allo schieramento che ha appoggiato il Sindaco eletto, non vi sono, nei primi dieci posti, delle donne;
e) peraltro, tre donne sono risultate elette in Consiglio proprio a seguito della rinuncia alla carica di consigliere da parte di coloro che sono stati chiamati a far parte della Giunta Municipale: ciò ha loro consentito di entrare a far parte di altre importanti articolazioni della Amministrazione Comunale ed ha anche dimostrato la “massima considerazione della presenza femminile all’interno dell’Ente, nella sue varie articolazioni”;
f) secondo il combinato disposto degli artt. 47 T.U.E.L. nonché 37 e 39 dello Statuto del Comune di Molfetta , ed in conformità al decreto sindacale 25/05/2008, la Giunta Municipale deve essere composta da dieci assessori, scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale.
Orbene, non è necessario entrare nel merito della correttezza e della intrinseca coerenza delle motivazioni addotte dal Sindaco a giustificazione delle proprie scelte, per poter affermare la illegittimità del provvedimento impugnato: la cui motivazione, sopra brevemente riportata, dimostra che il Sindaco non ha svolto quella attività che l’articolo 37 dello Statuto Comunale gli impone di espletare al fine di “assicurare”, nella formazione della Giunta, la presenza dei due sessi.
Invero – come già sottolineato nella ordinanza cautelare 474/2008 – il citato articolo 37 deve essere interpretato nel senso che esso impone al Sindaco di porre in essere tutte le attività utili e necessarie affinché l’organo esecutivo del Comune – cioè la Giunta – risulti composto da persone appartenenti ad ambo i sessi, nonché di dare conto, nel provvedimento con il quale designa gli assessori, dell’espletamento delle attività svolte e delle ragioni per le quali esse, eventualmente, non hanno sortito il risultato utile, e cioè di avere la disponibilità di persone di ambo i sessi per la formazione della Giunta. In tal senso è evidente che l’art. 37 dello Statuto indubbiamente limita la discrezionalità di cui il Sindaco gode nella scelta dei propri assessori, scelta che, per tale ragione, non deve necessariamente privilegiare il dato politico.
Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti dimostra che nel caso di specie il Sindaco ha adottato un criterio di massima per la individuazione dei futuri assessori (chiamata dei consiglieri dello schieramento eletti con il maggior numero di voti), e che, una volta preso atto che tale criterio portava alla individuazione dei futuri assessori solo in persone di sesso maschile, egli - erroneamente ritenendo di non esservi tenuto - non ha posto in essere alcuna ulteriore attività allo scopo di verificare la disponibilità, tra le persone a lui legate da rapporto di fiducia, di donne disponibili ad assumere la carica di assessore. Con ciò facendo il Sindaco ha palesemente disatteso il portato dell’art. 37 dello Statuto Comunale.
Irrilevante è poi la motivazione del decreto 22/09/2008 laddove esso si premura di dar conto della presenza femminile in altre articolazioni della Amministrazione Comunale: infatti l’art. 37 dello Statuto impone al Sindaco di “assicurare” la presenza dei due sessi specificamente nella Giunta Municipale, e non in altri organi, siano essi il Consiglio Comunale piuttosto che la rappresentanza di una società municipalizzata.
Il ricorso per motivi aggiunti va conclusivamente accolto.
Debbono anche essere dichiarati illegittimi, nella sola parte in cui vengono designati i nominativi degli assessori, i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Richiamato quanto sopra detto in ordine all’art. 37 dello Statuto, emerge l’evidente difetto di motivazione dei decreti di nomina degli assessori del 24/05/2008 e del 13/06/2008, dai quali non è possibile evincere quale tipo di attività il Sindaco avesse posto in essere al fine di assicurare la rappresentanza di ambo i sessi in seno alla Giunta Municipale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III:
accoglie il ricorso principale, e per l’effetto annulla i decreti del Sindaco del Comune di Molfetta del 24/05/2008 prot. 29393 e 13/06/2008 prot. 33541, nella sola parte in cui vengono designate le persone fisiche dei componenti la Giunta Municipale;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il decreto del Sindaco del Comune di Molfetta del 22/09/2008, prot. 51178, con il quale, in ottemperanza alla ordinanza di Questo Tribunale n. 474/2008, è stata rinnovata la designazione dei componenti la Giunta Municipale.
Condanna il Comune di Molfetta al rimborso delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessive E. 3.000,00, oltre contributo unificato, IVA e CAP di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2008


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