T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 25 febbraio 2009 n. 334
Aldo Ravalli – Presidente, Luigi Viola – Estensore.
Ente Fiera Salento s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani) c.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce (avv. A. Orlandini). |
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Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Protocollo d’intesa concluso da un ente fieristico e da enti pubblici territoriali e non – Ente fieristico – Obbligo di un ente a versare il contributo prestabilito – Emanazione di una sentenza ex art.2932 c.c. – Domanda – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Vi rientra.
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Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che, con riferimento ad un protocollo d’intesa concluso da un ente fieristico e da enti pubblici territoriali e non, concerni la domanda da parte dell’ente fieristico di emanare una sentenza ex art. 2932 c.c. che, previo accertamento della spettanza del credito, sancisca l’obbligo di uno dei predetti enti di erogare a suo favore il contributo prestabilito, in esecuzione del protocollo.
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Reg. sentenze : 334/2009
Reg. generale : 451/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia
I Sezione di Lecce
composto dai signori magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Luigi Viola Consigliere relatore
Carlo Dibello Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 451/2008 proposto
dall’Ente Fiera Salento s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore Dott. Cosimo Casilli, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria n. 9 elettivamente domiciliata
contro
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, in persona del Segretario Generale pro tempore Dott. Roberto Pierantoni, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e presupposta determina dirigenziale, dall’Avv. Alessandro Orlandini, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16 elettivamente domiciliato
per
l’emanazione di una sentenza ex art. 2932 c.c. che, previo accertamento della spettanza del credito, sancisca l’obbligo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce di erogare a favore di Fiera Salento s.p.a. la somma complessiva di € 75.000,00, in esecuzione del protocollo d’intesa del 24 giugno 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Caggiula in sostituzione del Prof. Avv. Sticchi Damiani per la ricorrente e l’Avv. Orlandini per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Fiera del Salento s.p.a. (inizialmente Fiera di Galatina e del Salento s.p.a.) costituisce una delle più importanti infrastrutture fieristiche della Provincia di Lecce.
In data 24 giugno 2003, era stipulato, nel dichiarato intento di dare nuovo impulso e vigore alle attività dell’ente fieristico, un protocollo d’intesa tra la Provincia di Lecce, il Comune di Galatina e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce; in particolare, la Provincia di Lecce e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce si obbligavano ad «erogare, per gli anni 2003 e 2004, la somma di € 75.000,00 cadauna…..al netto di eventuale IVA ed imposte, per l’organizzazione di 5 manifestazioni da parte di Fiera Salento>>; il Comune di Galatina si impegnava, al contrario, a sottoscrivere un mutuo di € 800.000 per l’ammodernamento e adeguamento del quartiere fieristico, da porsi a carico per il 50% dell’Amministrazione comunale e, per il resto, dell’ente fieristico; era poi prevista la successiva sottoscrizione di «un accordo con il quale si darà attuazione a quanto convenuto nel presente atto considerato che dovrà comunque prevedersi che:
-Fiera Salento dovrà relazionare periodicamente (a cadenza semestrale) circa l’utilizzo delle somme concesse e dell’attività svolta;
-gli Enti tramite i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di FIERA SALENTO potranno esercitare disgiuntamente il diritto di gradimento su ogni manifestazione per cui vengano utilizzate le risorse finanziarie derivanti dal presente accordo>>.
Il protocollo d’intesa era successivamente modificato da un successivo accordo intervenuto con la Provincia di Lecce e il Comune di Galatina che si impegnavano successivamente ad erogare somme minori di quelle originariamente previste; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, pur avendo a messo a bilancio le relative somme negli anni 2003 e 2004, non sottoscriveva alcun accordo attuativo e non corrispondeva quanto previsto nel protocollo d’intesa del 24 giugno 2003.
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, quindi, l’emanazione di una sentenza ex art. 2932 c.c. che, previo accertamento della spettanza del credito, sancisca l’obbligo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce di erogare a favore di Fiera Salento s.p.a. la somma complessiva di € 75.000,00, in esecuzione del protocollo d’intesa del 24 giugno 2003.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili.
All'udienza del 28 gennaio 2009 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come la fattispecie dedotta in giudizio rientri nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha, infatti riportato alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative alla conclusione o all’esecuzione degli «accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>> previsti dall’art. 15, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8953); la soluzione, derivante dal combinato disposto degli artt. 15, 2° comma e 11, 5° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241 è poi stata considerata estensibile alle ipotesi, come quella in decisione, di atti (come i cd. “protocolli d’intesa”) che non assumono valore sostitutivo del provvedimento amministrativo (Cass., civ., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15893), ma che costituiscono, pur sempre, «l’incontro di volontà dei relativi rappresentanti legali nonché il frutto di mediazione e compensazione tra i vari interessi pubblici coinvolti>> (T.A.R. Sardegna, sez. II, 14 aprile 2006, n. 662).
Deve poi escludersi che la possibilità, per il Giudice amministrativo, di conoscere della fattispecie sia preclusa dalla previsione dell’art. 26 dello Statuto dell’ente ricorrente che prevede una clausola compromissoria relativa a «tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci o fra i Soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale>>; l’arbitrato previsto dalla previsione statutaria ha, infatti, esclusivo riferimento alle controversie attinenti al rapporto sociale e non può essere estesa a ricomprendere fattispecie, come quella in decisione, che attengono ad iniziative concordate all’esterno della società tra i soci dell’ente; si tratta, quindi, di iniziative che non modificano o incidono sul rapporto sociale, e che, proprio per questo, non possono essere riportate alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto sociale.
Per quello che riguarda la legittimazione, non sussistono poi particolari problemi ad inquadrare il protocollo d’intesa azionato dalla ricorrente all’interno dell’istituto del contratto a favore di terzo previsto dall’art. 1411 cod. civ, e, quindi, ad ammetterne l’azionabilità da parte dell’Ente Fiera Salento s.p.a. che, pur non avendo partecipato all’accordo, ha indubbio interesse all’esecuzione del protocollo ed ha dimostrato ampiamente la propria volontà di “volerne profittare”.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
In primo luogo ed in via preliminare, la Sezione non può mancare di rilevare come l’esperibilità dell’azione ex art. 2932 cod. civ. (ammessa, in linea di principio, dalla giurisprudenza in materia di accordi sostitutivi: T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 23 gennaio 2007, n. 79), sia comunque preclusa dalla mancata impugnazione, nel termine di decadenza, della deliberazione 11 aprile 2005 n. 79 della Giunta camerale della Camera di commercio di Lecce, avente ad oggetto la definitiva volontà «di non procedere ad alcun accordo che richiami il “protocollo d’intesa per la Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.” del 24.06.2003…(e) di confermare, comunque la disponibilità della “Camera” a partecipare, per la propria quota, alla ricapitalizzazione della società Fiera di Galatina e del Salento s.p.a.>>; con tutta evidenza, si tratta di una deliberazione che esplicita la definitiva volontà dell’Ente convenuto di “svincolarsi” dall’accordo e che, quindi, attiene a quella fase di formazione interna della volontà dell’ente pubblico di vincolarsi in sede negoziale che, dalla giurisprudenza, è riportata ad una posizione soggettiva di interesse legittimo, e quindi, anche all’interno della giurisdizione esclusiva, all’obbligo di impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni.
In secondo luogo, deve rilevarsi come il Protocollo d’intesa del 24 giugno 2003, già ab origine non fosse caratterizzato dai requisiti indispensabili per poter procedere all’emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.; in particolare, il rinvio finale ad «un accordo con il quale si darà attuazione a quanto contenuto nel presente atto>> evidenzia chiaramente la volontà delle parti di rinviare ad una successiva attività negoziale la specificazione dei contenuti sostanziali del rapporto da costituire; siamo pertanto in presenza di una di quelle ipotesi di sostanziale mancata specificazione «di molteplici ed essenziali elementi>> del rapporto da costituire che, per giurisprudenza incontroversa (Cass., civ., sez. lav., 9 giugno 1990, n. 5602; 24 ottobre 1991, n. 11284; 3 marzo 1992, n. 2568; 16 maggio 1998, n. 4953), preclude il ricorso all’azione ex art. 2932 cod. civ. (che, infatti, presuppone la presenza di tutti gli elementi essenziali per la definizione del futuro rapporto contrattuale), residuando solo la possibile proposizione dell’azione risarcitoria.
In terzo luogo, il possibile accoglimento del ricorso è definitivamente precluso dalla stipulazione del successivo accordo «a sostegno della attività di “Fiera di Galatina e del Salento s.p.a.”>> intervenuto tra la ricorrente, la Provincia di Lecce ed il Comune di Galatina (si tratta dell’accordo senza data, depositato in giudizio da parte ricorrente in data 17 dicembre 2008); pur in mancanza dell’adesione della Camera di commercio di Lecce, è, infatti, evidente come l’accordo in questione dia atto di un definitivo mutamento del quadro di riferimento (il successivo intervento della possibilità di accedere a fondi comunitari per la ristrutturazione della sede fieristica; la riduzione da cinque a quattro delle manifestazioni da realizzarsi dalla ricorrente) e delle obbligazioni delle parti (la riduzione del contributo da € 75.000,00 ad € 60.000,00; nel caso del Comune di Galatina, in sostituzione dell’obbligo di accendere e sostenere il mutuo per la ristrutturazione, reso inutile dall’accesso ai fondi comunitari) che rende del tutto impossibile persistere nell’esecuzione di un precedente Protocollo d’intesa, ormai superato dall’evoluzione degli eventi; è quindi evidente la sostanziale contraddizione insita nell’atteggiamento della ricorrente che, da un lato, ha portato avanti una modificazione del Protocollo d’intesa, per cercare di porlo in linea con la modificazione del quadro di riferimento e, dall’altro, oggi insiste per l’esecuzione del precedente accordo, ormai superato dagli eventi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese di giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.
Condanna la ricorrente alla corresponsione, in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 28 gennaio 2009.
Aldo Ravalli – Presidente
Luigi Viola – Consigliere Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 25 febbraio 2009
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