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GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - Sentenza 10 settembre 2009
Giud. D’amico
Casario (Avv. Di Cerbo) c/ Comune di Napoli (Avv. Langella) ed altri


Giurisdizione e competenza – Organizzazione e gestione della misura del reddito di cittadinanza – G.A. - Sussiste

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. regionale 2/04, è previsto che l’organizzazione e la gestione della misura del reddito di cittadinanza vada programmata all’interno dei piani sociali di zona. Tale previsione normativa evidenzia l’ampiezza del potere discrezionale della P.A. , a fronte della cui attività è configurabile un interesse legittimo, nonché la giurisdizione del giudice amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI



Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Loredana D’Amico, I sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Nella causa iscritta al N. 141468/2008 R.G., riservata per la decisione all’udienza del 15.07.2009, avente ad oggetto : pagamento somme e vertente

TRA



Cesario Maria,
nata a Napoli il giorno 15.09.1967, elettivamente domiciliata con l’avv. Giancarlo Di Cerbo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione a Napoli, Via M. Schipa n. 57, presso lo studio dell’avv. p. Carlo Langella, ATTRICE

CONTRO



1) Comune di Napoli,
in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Comunale, con l’avv. Aldo Ruberto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
2) Regione Campania,
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziella Mandato e Monica Laiso, dell’Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti per notar Stefano Cimmino di Napoli, rep. n. 35093 del 17.09.2002, elettivamente domiciliata a Napoli, Via S. Lucia, n. 81, Palazzo Regione CONVENUTI

CONCLUSIONI



- All’udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell’attrice insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



Va innanzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle parti convenute ed in ogni caso relativa a questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 37 c.p.c.. Detta eccezione risulta fondata e la questione va risolta affermando, per i motivi qui di seguito esposti, la giurisdizione del giudice amministrativo. Erroneamente parte istante qualificava la situazione soggettiva posta a base della domanda quale diritto soggettivo. Invece, considerati il contenuto complessivo sia della l. regionale n. 2/2004 che del successivo Regolamento di attuazione e l’elenco relativo all’ambito territoriale 18, questo giudice ritiene che la posizione soggettiva dell’istante vada qualificata quale interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Come ribadito dalla Corte di Cassazione in molteplici decisioni tra cui si ricorda l’ordinanza S.U. N. 3848 del 20.07.2007, alla quale si uniforma questo giudice “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l’ausilio assistenziale , previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell’an , del quid e del quomodo dell’erogazione”. Orbene nel caso de quo l’obbligo alla prestazione non nasce a carico della P.A. direttamente dalla legge, ma solo da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e a carattere discrezionale, frutto di una complessa sequenza procedimentale necessaria per l’individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili come previsto dall’art. 3, comma 3, della l. regionale 2/04. Peraltro l’art. 4 della citata legge, comma 2, prevede espressamente che “l’organizzazione e la gestione della misura del reddito di cittadinanza” vada programmata all’interno dei piani sociali di zona”.Tali previsioni normative in modo inequivocabile evidenziano l’ampiezza del potere discrezionale della P.A. a fronte della cui attività non è configurabile un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo. Peraltro va ulteriormente evidenziato che, in presenza del limite delle risorse disponibili previsto a monte dalla legge 2/04, il mero inserimento in una graduatoria, laddove non vi sia riconoscimento della somma spettante, non integra diritto soggettivo, ma solo interesse legittimo. Tanto premesso va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.Quanto alle spese e competenze di giudizio in applicazione del principio della translatio iudicii, espressamente riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza S.U. 4109 del 22.02.2007, questo giudice rimette la decisione al T.A.R. competente dinanzi al quale dovrà essere riassunto e proseguire il giudizio per la decisione di merito.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Loredana D’Amico, definitivamente pronunziando così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo, al quale rimette la decisione in ordine a spese e competenze di giudizio.
Napoli, 10/09/2009

il Giudice di Pace
dott.ssa Loredana D’Amico





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