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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Conclusioni dell'Avv. Generale 27 ottobre 2009
Avvocato Generale Y. BOT


Comunità europea - Diritto comunitario - Concessione di servizi - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo di trasparenza – Modifica di un contratto di aggiudicazione – Cambiamento del subappaltatore – Indizione di una nuova gara di appalto – Necessità – Valutazione del giudice nazionale.

 

Comunità europea - Diritto comunitario - Direttiva 92/50 /CEE - Concessione di servizi – Attribuzione ad un ente a capitale misto - Amministrazione aggiudicatrice - Nozione - Organismo di diritto pubblico - Qualificazione – Possibilità - Condizioni - Valutazione del giudice nazionale.

 

Comunità europea - Diritto comunitario - Concessione di servizi - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo di trasparenza – Violazione – Giudice nazionale - Riconoscimento di un potere di ingiunzione – Risoluzione del contratto – Esclusione - Definizione modalità procedurali nazionali.

Qualora l’identità del subappaltatore costituisca una condizione essenziale su cui l’amministrazione aggiudicatrice si è basata per attribuire una concessione di servizi, l’obbligo di trasparenza impone agli Stati membri di indire una nuova procedura di gara nel caso in cui il concessionario intenda procedere ad un cambiamento del subappaltatore, prima di aver eseguito le prime prestazioni e senza che siano addotti motivi legittimi. Spetta al giudice nazionale valutare se il nome, la fama e l’esperienza tecnica del subappaltatore indicato al momento della presentazione della sua offerta abbiano costituito elementi essenziali.

 

Un’entità a capitale misto creata nell’ambito di un partenariato costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, lett. b) della direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi, qualora sia dimostrato da un lato, che tale entità rispondeva a bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e, dall’altro lato, che la sua gestione e direzione sono dipendenti rispetto all’ente pubblico. Spetterà al giudice nazionale valutare le condizioni in cui un’impresa come quella in esame svolge la sua attività e, in particolare, lo stato della concorrenza in tali settori. Tale giudice nazionale sarà altresì competente a valutare se l’ente pubblico possa, tramite il diritto di veto di cui dispone assicurare un controllo attivo sulla gestione dell’entità stessa e influenzare le sue decisioni in materia di aggiudicazione della concessione di servizi.

 

Qualora, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di una concessione di servizi, la giurisdizione nazionale competente accerti la violazione dell’obbligo di trasparenza, il diritto comunitario, allo stato attuale, non impone agli Stati membri di riconoscere in capo a tale giurisdizione un potere di ingiunzione nei confronti delle parti della controversia. Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro definire, nel rispetto dei principi comunitari di equivalenza ed effettività, le modalità procedurali che consentono al giudice nazionale competente di garantire la piena efficacia del diritto comunitario e la piena esecuzione della decisione giudiziaria pronunciata.


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