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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Conclusioni dell'Avv. Generale 22 ottobre 2009
Avvocato Generale JULIANE KOKOTT


Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Danni all’ambiente causati da attività realizzate prima del 30 aprile 2007 – Non si applica – Norme nazionali che disciplinano tali danni – Contrasto con la direttiva – Non sussiste.

 

Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità per danni ambientali – Responsabilità indipendente dal contributo al prodursi del danno – Compatibilità con la direttiva – Non sussiste solo se tale responsabilità elida quella prioritaria sull’operatore che ha causato i danni.

 

Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Accertamento della causa del danno – Si può omettere – Condizione: ragionevole presunzione che il proseguimento delle indagini non porterà risultati positivi – Possibilità di adottare misure d’urgenza durante le indagini – Sussiste.

 

Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità per danni ambientali senza necessario accertamento di dolo o colpa dell’agente – Contrasto con la direttiva – Non sussiste.

 

Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Misure di riparazione già disposte – Modifica – Non impedita dalla direttiva – Condizione: compatibilità coi principi generali del diritto comunitario.

 

Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Normativa nazionale – Autorizzazione della pubblica amministrazione alla modifica d’autorità di prescrizioni precedenti in materia di riparazione di danni ambientali – Elementi da prendere in considerazione – Condizioni specifiche dei luoghi – Costi di attuazione in relazione a benefici ragionevolmente prevedibili - Possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica - Tempi necessari alla realizzazione – Possibilità di non procedere alla valutazione – Rispetto dei limiti alla discrezionalità posti dalla legge – Condizioni – Previa audizione degli interessati – Motivazione.

 

Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 2004/35/CE – Autorizzazione – Legittimo uso – Aree già bonificate o non inquinate – Aree non interessate direttamente da una bonifica – Condizione per l’autorizzazione – Imposizione di misure di riparazione modificative di misure precedenti – Contrasto con la direttiva – Non sussiste.

La Direttiva 2004/35/CE non si applica ai danni all’ambiente cagionati da attività poste in essere prima del 30 aprile 2007. Norme nazionali disciplinanti la riparazione di tali danni non sono quindi in contrasto con tale direttiva.

 

Una responsabilità per danni ambientali indipendente dal fatto che si sia contribuito a causare i danni medesimi è incompatibile con la direttiva 2004/35/CE soltanto se ed in quanto essa causi l’elisione di quella incombente a titolo prioritario sull’operatore che ha causato i danni in questione.

 

E’ consentito dalla direttiva 2004/35/CE di soprassedere all’accertamento della causa del danno qualora sia ragionevole presumere che nessun risultato positivo possa derivare da un’eventuale prosecuzione delle indagini. Essa consente inoltre che siano adottate misure d’urgenza prima della conclusione delle indagini.

 

La direttiva 2004/35/CE non è in contrasto con norme che prevedano una responsabilità per danni all’ambiente senza che sia da accertare un dolo o una colpa dell’agente.

 

La direttiva 2004/35/CE non impedisce la modifica di misure di riparazione già disposte, a patto che vengano rispettati i principi generali del diritto comunitario.

 

La direttiva 2004/35 non è in contrasto con una normativa nazionale che autorizzi la pubblica amministrazione a modificare, d’autorità, precedenti prescrizioni in materia di riparazione di danni ambientali. Ai fini di tale decisione di modifica, diversi elementi devono essere presi in considerazione: le condizioni specifiche dei luoghi, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, nonché i tempi necessari alla realizzazione. Tuttavia, in casi speciali, l’autorità competente può, entro i margini di discrezionalità che la legge le riconosce, non procedere alla considerazione degli elementi suddetti, se la decisione al riguardo venga assunta dopo aver ascoltato gli interessati e sia debitamente motivata.

 

Ai fini dell’autorizzazione al legittimo utilizzo di aree non interessate direttamente da una bonifica, poiché già bonificate o comunque non inquinate è possibile imporre come condizione misure di riparazione che modifichino misure precedenti.


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