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La Direttiva 2004/35/CE non si applica ai danni all’ambiente cagionati da attività poste in essere prima del 30 aprile 2007. Norme nazionali disciplinanti la riparazione di tali danni non sono quindi in contrasto con tale direttiva.
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Una responsabilità per danni ambientali indipendente dal fatto che si sia contribuito a causare i danni medesimi è incompatibile con la direttiva 2004/35/CE soltanto se ed in quanto essa causi l’elisione di quella incombente a titolo prioritario sull’operatore che ha causato i danni in questione.
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E’ consentito dalla direttiva 2004/35/CE di soprassedere all’accertamento della causa del danno qualora sia ragionevole presumere che nessun risultato positivo possa derivare da un’eventuale prosecuzione delle indagini. Essa consente inoltre che siano adottate misure d’urgenza prima della conclusione delle indagini.
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La direttiva 2004/35/CE non è in contrasto con norme che prevedano una responsabilità per danni all’ambiente senza che sia da accertare un dolo o una colpa dell’agente.
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La direttiva 2004/35/CE non impedisce la modifica di misure di riparazione già disposte, a patto che vengano rispettati i principi generali del diritto comunitario.
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La direttiva 2004/35 non è in contrasto con una normativa nazionale che autorizzi la pubblica amministrazione a modificare, d’autorità, precedenti prescrizioni in materia di riparazione di danni ambientali. Ai fini di tale decisione di modifica, diversi elementi devono essere presi in considerazione: le condizioni specifiche dei luoghi, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, nonché i tempi necessari alla realizzazione. Tuttavia, in casi speciali, l’autorità competente può, entro i margini di discrezionalità che la legge le riconosce, non procedere alla considerazione degli elementi suddetti, se la decisione al riguardo venga assunta dopo aver ascoltato gli interessati e sia debitamente motivata.
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Ai fini dell’autorizzazione al legittimo utilizzo di aree non interessate direttamente da una bonifica, poiché già bonificate o comunque non inquinate è possibile imporre come condizione misure di riparazione che modifichino misure precedenti.
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