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n. 7-2009 - © copyright

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 2 luglio 2009
Avvocato Generale Juliane Kokott
Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Sardegna


1. Comunità europea – Diritto comunitario – Giudizio di costituzionalità nell’ordinamento italiano – Impugnazione da parte del governo di una legge regionale innanzi alla Corte costituzionale – Diritto comunitario come parte del parametro di costituzionalità delle leggi.

 

2. Comunità europea – Diritto comunitario – Art. 49 TCE – Imposta istituita con legge da una Regione autonoma – Attività concernenti lo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto – Imposta gravante sulle sole imprese con domicilio fiscale al di fuori della Regione che ha istituito l’imposta – Incompatibilità con la libertà di prestazione dei servizi – Sussiste – Giustificazioni – Non sussistono.

 

3. Comunità europea – Diritto comunitario TCE – Art. 87, n. 1 TCE – Imposta istituita con legge da una Regione autonoma – Attività concernenti lo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto – Imposta gravante sulle sole imprese con domicilio fiscale al di fuori della Regione che ha istituito l’imposta – Rientra nella nozione di Aiuto di Stato vietato dal diritto comunitario.

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è chiamata a pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, promosso per la prima volta dalla Corte costituzionale italiana, nel contesto di un giudizio sulla legittimità costituzionale di una legge regionale. Il diritto comunitario costituisce in Italia parte del parametro di costituzionalità delle leggi.

 

2. Un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto istituita con legge di una Regione autonoma, dettata eminentemente da motivi di politica ambientale, gravante sulle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale Regione, ma non sulle imprese aventi il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima è incompatibile col divieto di restrizioni alla prestazione dei servizi all’interno della Comunità sancito dall’art. 49 TCE. Non si ravvisa inoltre l’esistenza di alcun elemento idoneo a giustificare il mantenimento di tale restrizione.

 

3. Inoltre, un’imposta come quella descritta, dalla quale sono esentate le imprese che operano nell’ambito delle attività di scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto e hanno il proprio domicilio fiscale all’interno della Regione che impone l’imposta stessa, rientra nella nozione di aiuto di cui all’art. 87, n. 1, TCE.


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