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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE III - Sentenza 23 aprile 2009
Pres. A. Rosas – Rel. A. Ó Caoimh


1. Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – accordo quadro CES, UNICE, CEP sul lavoro a tempo determinato – Recepimento – Successione abusiva di contratti a tempo determinata – Misure preventive – Garanzia della conversione in contratto a tempo indeterminato – Interpretazione conforme – Misure solo preventive per alcune categorie di lavoratori – Carattere sufficientemente efficace e dissuasivo.

 

2. Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 1999/70/CE – Recepimento – Successione di contratti a tempo determinato – Esigenze lavorative di carattere temporaneo – Successione abusiva in caso di esigenze durevoli e permanenti – Divieto di peggioramento della tutela dei lavoratori col recepimento della direttiva 1999/70/CE.

 

3. Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 1999/70/CE – Recepimento – Successione abusiva di contratti a tempo determinato – Settore pubblico – Divieto assoluto di conversione in contratto a tempo indeterminato – Contrasto col diritto comunitario – Non sussiste in generale – Necessità di adeguata prevenzione e sanzione degli abusi.

 

4. Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 1999/70/CE – Recepimento – Unico contratto a tempo determinato rispondente ad esigenze durevoli – Assenza di obblighi per gli Stati membri.

1. E’ compatibile col diritto comunitario una normativa di recepimento della direttiva 1999/70/CE, che riporta in allegato l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che preveda, per il solo settore pubblico, misure preventive dell’utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, in presenza di altre norme in diritto interno che garantiscano la conversione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato successivi stipulati in violazione della citata direttiva. Spetta al giudice del rinvio verificare l’esistenza in diritto interno di una siffatta norma e che questa non pregiudichi l’effettiva prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Il diritto interno deve essere interpretato in modo conforme alla direttiva citata, anche al fine di applicare quest’ultima norma al posto di altre facenti parte dell’ordinamento nazionale. Così pure ad esso spetta verificare se normative speciali per alcuni lavoratori, che si limitano a prevedere strumenti preventivi dell’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato in successione, siano in linea col carattere sufficientemente efficace e dissuasivo richiesto dalla direttiva.

 

2. La normativa nazionale tuttavia non può consentire che una successione di contratti a tempo determinato sia considerata legittima in quanto giustificata da “ragioni obiettive”, per il solo fatto che esista una disposizione di legge che la consente sulla base di esigenze lavorative provvisorie, mentre in realtà tali esigenze si rivelano essere durevoli e permanenti. In generale, il recepimento della citata direttiva non può comportare una reformatio in peius della condizione dei lavoratori, avuto riguardo alle complessive condizioni di tutela ad essi applicabili e al livello di tutela minimo previsto nell’accordo quadro.

 

3. Una normativa nazionale che vieti in modo assoluto, nel solo settore pubblico, la conversione a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato da considerarsi abusiva ai sensi della direttiva 1999/70/CE, in quanto rispondente ad esigenze del datore di lavoro di carattere permanente e non temporaneo, non è in contrasto con tale direttiva se le condizioni di applicazione e l’applicazione effettiva di tale normativa interna consentono di prevenire e sanzionare adeguatamente l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti a tempo determinato in successione.

 

4. Gli Stati non sono invece obbligati ad adottare misure nel caso di un unico contratto di lavoro a tempo determinato, che risponda ad esigenze permanenti e non provvisorie.


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