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n. 11-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 22 ottobre 2009 n. 974
Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani
Italgas -Società Italiana per il gas-s.p.a. (Avv.ti N. ed F. Saitta) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato) e altri


1. Contributi e provvidenze - Mezzogiorno - Impianti di metanizzazione - Contributo ex L. 784/80 - Quantificazione - Criteri.

 

2. Contributi e provvidenze - Mezzogiorno - Impianti di metanizzazione - Contributo - Riscossione - Delega al concessionario - Natura sostitutiva - Conseguenze.

1. In tema di metanizzazione del Mezzogiorno per la realizzazione del programma generale di cui alla l. 784/80 e s.m.i.- la liquidazione finale del finanziamento dovuto al Comune, per il tramite del concessionario delegato alla riscossione, deve essere effettuata, nella misura derivante dalla contabilità finale e consuntiva, che tenga conto del costo effettivo dell’opera collaudata al netto dell’eventuale saldo attivo rispetto a quanto preventivato ed, in ogni caso, non oltre l’ammontare complessivamente ritenuto ammissibile.

 

2. La delega conferita al concessionario dai Comuni per la riscossione del contributo di cui all’art. 11 l. 784/80, non è concepita come mero strumento di riscossione, ma attribuisce al concessionario una posizione anomala di sostituto, con riferimento alla destinazione, che finisce con l’assumere autonoma rilevanza giuridica in forza della paternità del conto sulla cui base devono essere svolti gli accertamenti che preludono alla erogazione, sia degli stati di avanzamento, sia della liquidazione finale. (Pertanto, nella specie, è legittima la richiesta di restituzione del contributo rivolta direttamente al concessionario e non al Comune).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1070 del 2008, proposto da

ITALGAS - SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS - s.p.a.
corrente in Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Nazareno Saitta e Fabio Saitta, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Ventura, n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piazza;

contro



- il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del ministro in carica, il MINISTERO DELL’ECONOMIA, in persona del ministro in carica e la CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

e nei confronti



dei COMUNI DI CARLENTINI, FLORIDIA e PRIOLO GARGALLO, ciascuno in persona del Sindaco in carica, non costituiti in giudizio;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 328 del 21 febbraio 2008.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri delle Attività produttive e dell’Economia e della Cassa depositi e prestiti; e vista, altresì la successiva memoria del Ministero dello Sviluppo economico;
Vista la memoria dell’Italgas;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 marzo 2009 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì l’avv. F. Saitta per la società appellante e l’avv. dello Stato Rubino per le Amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



1. La S.L.I.M. (Società Lavori Impianti Metano) Sicilia A.P.A., ha impugnato, davanti alla Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (con ricorso rubricato, poi, al n. 4326/2001), il provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Attività produttive D.G.E.R.M., Ufficio D2, 12/9/2001 prot. n. 220525, con la quale è stato comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esito della verifica amministrativa relativa agli interventi di metanizzazione realizzati in cinque comuni del bacino 28 dalla società ricorrente e, in conformità alle conclusioni della verifica stessa, è stato determinato un nuovo quadro finanziario per i comuni di Carlentini, Floridia e Priolo Gargallo; contestualmente ha impugnato, per quanto occorrente, la relazione dell’I.P.I. ed il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamati nell’anzidetta nota (non sconosciuti) ed ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, anche per gli anzidetti comuni, come per quelli di Melilli e Solarino, la conferma delle risultanze istruttorie già espletate e la condanna del Ministero intimato all’adozione dei conseguenti provvedimenti e/o al risarcimento dei danni causati dall’illegittima determinazione del quadro finanziario, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Nel corso del giudizio di primo grado, l’interessata ha poi proposto:
- un primo gruppo di motivi aggiunti (notificati in data 16-21 gennaio 2002), volti all’impugnazione dei seguenti atti sopravvenuti:
- A) nota del Ministero delle attività produttive d.g.e.r.m. ufficio D2 del 14/11/01 prot. n. 224850, con la quale è stato precisato che nella determinazione della somma ammessa a consuntivo si è tenuto contro tra l’altro “dei costi complessivi sostenuti dalla Società concessionaria”;
- B) relazione finale sulle attività di verifica svolte dall’I.P.I;
- C) nota del Ministero industria d.g.e.r.m. div. XIV, 25/7/2000 prot. n. 216841, con la quale è stato richiesto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato sulla questione in oggetto;
- D) parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato in data 3/8/01;
- E) nota del Ministero del Tesoro 6/6/00 prot. n. 622327, nella quale si ribadisce la necessaria “corrispondenza fra opere realizzate e spesa effettiva sostenuta”;
- F) nota del Ministero economia 19/12/01, prot. n. 380951 con la quale si invita la Cassa DD.PP. a procedere al recupero dei contributi nazionali ritenuti non dovuti e già erogati ed a sospendere cautelativamente la liquidazione della residua somma non ancora erogata per le opere realizzate nel comune di Melilli;
- G) note 20/12/01 pos. nn. 3901792, 39001844 e 3900875, con cui la Cassa DD.PP. ha chiesto alla società ricorrente di rimborsare entro il 30 gennaio 2002 i contributi nazionali e comunitari ritenuti non dovuti;
- un secondo gruppo di motivi aggiunti (notificati in data 4-6/3/02), che, con riferimento alla nota del 20/12/01 di cui sub G), già impugnata con il primo gruppo di motivi aggiunti, contesta che la richiesta di rimborso delle somme ritenute non dovute venga rivolta alla società ricorrente e non, invece ai Comuni concedenti, destinatari del programma deliberato dal C.I.P.E. e delle agevolazioni previste dalla legge;
- un terzo gruppo di motivi aggiunti (notificati in data 17-18 aprile 2002) volto all’impugnazione della nota del Ministero delle attività produttive del 22/10/01, pervenuta alla società ricorrente il 18 febbraio 2002, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze la nuova ripartizione delle voci di spesa determinata sulla base dei costi ammessi a contributo;
- un quarto (ed ultimo) gruppo di motivi aggiunti (notificati in data 13-17/7/02) volto alla impugnazione dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 aprile 2002, nn. 790869/50A, 790870/50A, 790871/50/A e 790873/50°, trasmessi con note ministeriali del 13 maggio 2002 pervenute il successivo 18/5/02, con i quali sono state approvate le risultanze tecnico economiche finali degli interventi di metanizzazione dei tre comuni interessati, effettuati dalla società ricorrente ed è stato confermato il contenuto della nota del 10/12/01 prot. n. 380951 diretta alla Cassa DD.PP., circa il recupero dei contributi erogati, aumentati degli interessi legali a partire dalla loro erogazione.
Con sentenza n. 328/2008, la II Sezione del T.A.R Catania ha respinto il ricorso principale e i primi tre ricorsi per motivi aggiunti, accogliendo, invece, in parte, il quarto gruppo di motivi aggiunti, con consequenziale annullamento degli atti con esso impugnati, limitatamente alla decorrenza degli interessi legali (secondo quanto specificato in motivazione).
2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello (per quanto di ragione) la Soc. Italgas s.p.a., nella quale, nelle more del giudizio, sono state fuse per incorporazione sia l’originaria ricorrente, sia (successivamente) la Soc. Siciliana Gas s.p.a, alla quale, in un primo tempo, era stato ceduto, dopo la fusione con la S.L.I.M. il ramo di azienda “Esercizi Sicilia” (concernente l’attività di distribuzione del gas nella Regione siciliana da parte di Italgas s.p.a.)
Il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni sarebbe viziato in radice dalla erronea individuazione del sinallagma contrattuale della relazione intercorsa fra Comuni interessati e la concessionaria, cui è subentrata, in giudizio, l’attuale appellante.
In particolare, il convincimento che la controprestazione dalla concessionaria non potesse consistere, oltre che nella gestione degli impianti, anche nella percezione di un prezzo (rappresentato dalla differenza - aleatoria - fra spesa prevista in progetto ed ammessa a finanziamento e costi effettivi) deriverebbe dalla viziata interpretazione ed applicazione degli atti a partire da quelli normativi, che hanno disciplinato dall’origine la vicenda (specificamente L. n. 784 del 1980) e delle disposizioni ulteriori (circolare Cassa DD.PP. n. 1148/1985, circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno n. 5317/1988, art. 9 L. 7 agosto 1997 n. 266 - c.d. legge Bersani -, art. 2 L. 31 marzo 1998 n. 73, nonché, con precipuo riferimento alla Regione siciliana, il D.A. 16 settembre 1998) applicabili al rapporto, dai quali, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, emergerebbe un quadro che giustificherebbe il criterio seguito dalla ricorrente in primo grado (la società concessionaria), nella contabilizzazione e rendicontazione, qualificando, al contrario, l’illegittimità di tutti gli atti e provvedimenti impugnati, per il cui annullamento si insiste con la riproposizione di tutte le censure dedotte con il ricorso principale ed i motivi aggiunti.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazione appellate, le quali resistono all’appello chiedendone la reiezione.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza dell’11 marzo 2009, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Si verte in tema di finanziamento pubblico delle opere di metanizzazione nel Mezzogiorno d’Italia.
La controversia concerne sostanzialmente l’entità dei contributi spettanti - nell’ambito del programma generale di cui dell’art. 11 della legge n. 784/80 e successive modificazioni ed integrazioni - ai Comuni che avessero scelto di avvalersi, per la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio, di concessionari, e nello specifico di come debba coordinarsi la regola che ne ha fissato l’erogazione sulla base di stati di avanzamento, in una data percentuale delle spese ammesse, certificati dal Comune e presentati dal legale rappresentante della concessionaria, sotto la sua personale responsabilità, corredati dalla dichiarazione resa da un tecnico iscritto negli appositi albi professionali, con l’altra che ne ha disposto il saldo finale, dopo l’approvazione del collaudo, non direttamente disciplinata dalla legge citata.
Oggetto del contendere é se, sull’entità del contributo liquidato in via definitiva, reagiscano i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell’opera o non assuma, al contrario, rilevanza esclusiva, la spesa determinata ed ammessa in sede istruttoria, sulla base della analitica indicazione delle voci ammissibili, restando a carico del concessionario il rischio dello sfondamento della spesa inizialmente preventivata e al contrario, a suo vantaggio il profitto derivante dalla differenza attiva, quale lucro (compatibile con la natura soggettivamente privata dell’operatore) riconducibile al sinallagma della relazione intercorrente con il comune beneficiario.
L’ipotesi alternativa da ultimo indicata è quella propugnata dalla attuale appellante, sulla base dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 406/1991, che non esclude (ma al contrario, espressamente prevede) un rapporto di concessione che, dietro la realizzazione dell’opera pubblica, contempli anche la corresponsione di un prezzo ulteriore.

2.1. La S.L.I.M. Sicilia (società poi confluita nella attuale appellante) ha avuto in concessione (fra l’altro) dai Comuni di Priolo Gargallo, Floridia e Carlentini la concessione per la realizzazione dei progetti di metanizzazione ammessi ai benefici previsti dall’art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784 in forza di decreti risalenti al 1993.
La concessionaria ha conseguito la liquidazione di S.A.L. in corrispondenza agli stati di avanzamento presentati in conformità a quanto disposto in apposita deliberazione CIPE e, successivamente, di quello finale, a seguito di comunicazione di collaudo realizzato nel maggio del 1999, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa concessionaria e della approvazione dei Comuni concedenti e della rinvenuta copertura finanziaria, conseguendo l’ammissione a consuntivo di importi di spese corrispondenti a quanto ritenuto ammissibile in base al progetto.
Successivamente, apertesi indagini penali sulla metanizzazione di contigui ambiti territoriali (Comuni di Ispica, Pozzallo e Rosolini), l’Istituto per la Promozione Industriale, su incarico del Ministero dell’Industria ebbe ad avviare accertamenti sulla regolarità formale e sostanziale degli interventi realizzati da S.L.I.M. nei Comuni di Carlentini, Floridia e Priolo Gargallo, dai quali, sulla base della documentazione contabile della concessionaria, è emerso un costo complessivo delle opere realizzate inferiore a quello esposto nella documentazione finale presentato, ai fini della liquidazione, alle Amministrazioni statali.
Incidentalmente, non sembra inutile precisare che, a quanto è dato conoscere sulla base degli atti, la ricorrente in primo grado è uscita indenne dalle indagini penali.
2.2. Al contrario, gli accertamenti compiuti hanno avuto, in sede amministrativa, il seguito di cui agli atti impugnati in primo grado, fra cui, in primo luogo, la nota del Ministero delle Attività Produttive D.G.E.R.M., Ufficio D2, 12/9/2001 prot. n. 220525, con la quale è stato comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esito della verifica amministrativa relativa agli interventi di metanizzazione realizzati in cinque comuni del bacino 28 dalla società ricorrente e, in conformità alle conclusioni della verifica stessa, è stato determinato un nuovo quadro finanziario per i comuni di Carlentini, Floridia e Priolo Gargallo, ovvero l’atto costituente oggetto del ricorso principale, inficiato - secondo la concessionaria ricorrente - da vizi fatti consistere:
- nella violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 784/1980, della circolare della Cassa per il Mezzogiorno n. 51601 del 6/10/1984, della circolare della Cassa DD. PP. n. 1148/1985, della circolare del Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno n. 5317 del 6/7/1988, dell’art. 9, comma 1 bis l. n. 266/1997, introdotto dall’art. 28 l. n. 144/99, dell’art. 2 l. N. 73/98 e del D.A. Industria 16/9/1998 (I motivo);
- nell’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta (II motivo in cui è pure ribadita la violazione dell’art. 11 L. n. 784/1980);
- nella violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona fede e di affidamento.

3.1 Da tale provvedimento deve partire l’esame della sentenza gravata, anche sulla base dell’ordine impresso dall’appellante.
3.2. A parte la considerazione che non si rinvengono nell’atto introduttivo notazioni particolari che non abbiano già costituito oggetto di esame da parte del giudice di primo grado (e su ciò poggiano, sia pure senza insistenza, le difese delle Amministrazioni resistenti), devono essere condivise le conclusioni alle quali è pervenuta, sul punto, la sentenza gravata.
Nel presente giudizio, è ultroneo il problema astratto se, nell’ambito di una concessione di opera pubblica (riconducibile alla nozione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 406/1991) debba ritenersi ammessa la previsione della corresponsione, al concessionario di un prezzo, in aggiunta alla gestione del servizio.
E’ da approfondire, piuttosto, se possa ritenersi compatibile - in un sistema di finanziamenti gravanti sul pubblico erario (e in parte su fondi comunitari), non a sostegno delle imprese, ma concepiti al fine di incentivare e diffondere nel Meridione la rete pubblica di distribuzione del gas metano - la previsione di una elargizione che si risolva, per il concessionario realizzatore dell’opera, in un lucro ulteriore, rispetto agli utili derivanti dalla gestione della rete.
Le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, con riferimento all’art. 97 Cost. (impropriamente invocato dalla ricorrente a tutela della sua aspettativa ad una liquidazione finale corrispondente al finanziamento ammesso) hanno un ruolo determinane anche nella interpretazione delle norme applicabili al caso in esame, in quanto il criterio di massima economicità costituisce non soltanto corollario della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e parametro con il quale confrontare, sul piano della legittimità, l’azione amministrativa, bensì anche canone interpretativo delle disposizioni che governano le provvidenze a carico dell’erario (ed a maggior ragione a carico di Fondi europei, nel caso concorrenti, almeno per un certo periodo, con quelle nazionali stanziate per l’attuazione del programma generale di metanizzazione delle regioni meridionali.)
3.2. Anche le Amministrazioni appellate si interrogano sulla effettiva natura della relazione intercorrente fra Ente locale e concessionario, nell’ipotesi, ammessa dalla legge del 1980, che il Comune abbia optato per fare realizzare la rete alla società concessionaria della gestione del servizio, contrapponendo alla tesi della originaria appellante il convincimento che ci si trovi piuttosto in presenza di una concessione di servizio pubblico.
La tesi è plausibile ma non richiede approfondimenti, nella presente controversia, nella quale la facoltà riconosciuta ai Comuni di avvalersi di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione dell’opera non costituisce che una delle modalità consentite dalla fonte primaria per pervenire alla realizzazione del programma generale di metanizzazione delle Regioni meridionali, senza per questo modificarne obiettivi e regole che vedono nei Comuni - singoli o associati e nei loro consorzi - i soli destinatari delle prov-videnze previste dalla legge, e nell’eventuale concessionario esclusivamente (in ipotesi anche delegato alla riscossione degli acconti - per stati di avanzamento) soltanto il titolare responsabile dei conti certificati dal Comune beneficiario ed esecutore dell’opera (di cui il Comune conserva la responsabilità), dietro garanzia idonea per il completamento della parte dell’opera non coperta da contributi.
Deve dunque prescindersi dalla definizione del rapporto Comune/concessionario essendo invece determinante l’esame delle fonti (primarie e secondarie) che governano il finanziamento.
Parte appellante (come già la ricorrente in primo grado), individua il quadro normativo applicabile, ma non ne trae corrette conclusioni.
Ci si riferisce:
- al citato art. 11 della legge n. 784 del 1980;
- alla deliberazione CIPE dell’11 febbraio 1988 con la quale è stato approvato l’intervento operativo per il triennio 1987/1989, comprendente i Comuni di cui all’allegato 4 della stessa deliberazione, che ha fruito, sin dal suo avvio, del concorrente cofinanziamento dell’ap-posito Fondo europeo per i periodi 1988/1993 e 1994/1999;
- alla circolare 6 luglio 1988 n. 5317 che ha espressamente previsto il versamento degli stati di avanzamento al raggiungimento di una percentuale non inferiore al 30% dell’importo dei lavori e l’erogazione del saldo finale solo successivamente al “riscontro dei dato finali rispetto a quelli inizialmente ammessi”;
- alla deliberazione CIPE 30 giugno 1999 n. 99 con cui sono state introdotte nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del mezzogiorno e direttive per l’istruttoria sulla base delle modificazioni ed integrazioni della legge del 1980, nel frattempo intervenute con legge n. 266/1997 (art. 9) e con L. n. 144/1999 (art. 28).
Da tali fonti la sentenza appellata del tutto correttamente ha tratto le conclusioni che seguono:
- i finanziamenti (come già precisato) non hanno come destinatari diretti gli operatori privati;
- è prevista la possibilità che i Comuni operino nella realizzazione (o nell’ampliamento della rete) direttamente o a mezzo di concessionari;
- in questa seconda ipotesi la responsabilità dell’attuazione è mantenuta ad esclusivo carico del Comune, su accertamento e valutazione della capacità tecnico-imprenditoriale, oltre che dell’affidabilità;
- l’ammissione al contributo e la sua erogazione costituiscono momenti distinti del complesso procedimento, di cui il primo attiene alla congruità del progetto ed alla determinazione del tetto (massimo) della spesa ammissibile al finanziamento; l’altro alla liquidazione che, richiede il riscontro dei dati finali rispetto a quelli inizialmente ammessi;
- fra l’uno e l’altro dei due momenti principali, nella fase della realizzazione dell’opera, l’intermedia corresponsione dei contributi per stati di avanzamento, in percentuale alla spesa ritenuta ammissibile inizialmente non pregiudica il differente criterio da adottarsi in sede di liquidazione finale, sulla base della effettività della spesa sostenuta.
3.3 Infatti, l’erogazione per stati di avanzamento e quella finale seguono logiche differenti e rispondono a distinti criteri.
Prevale, per gli acconti in corso d’opera, un’esigenza di speditezza che nulla ha a che vedere con i criteri contabili di accertamento della effettività della spesa che al contrario devono essere adoperati in sede di liquidazione definitiva del finanziamento, in esito ad un accertamento che, ove la realizzazione dell’opera sia affidata al concessionario, deve necessariamente compiersi a conclusione dei lavori ed a collaudo avvenuto, non essendo possibile (come invece nel caso di affidamento per pubblica gara) individuare altrimenti l’esistenza di eventuale scollamento per difetto dalle preventivate.
Le disposizioni della Cassa DD. e PP. in tema di liquidazione parziale non vengono in discussione, in questa sede, se non per relazionarle al differente criterio adoperato in sede di liquidazione conclusiva e finale e per evidenziare una prassi che avrebbe ingenerato, nella concessionaria, affidamento sulla possibilità di lucrare sulle economie di spesa.
Di ciò sarà detto in seguito.
Occorre invece considerare, nell’esame del primo dei motivi dell’impugnazione principale proposta in primo grado, che l’insieme degli atti che hanno fissato modalità, tempi e criteri di erogazione dei contributi da nessuna parte contemplano la possibilità che siano ammesse a contribuzione spese maggiori rispetto a quelle preventivate né che, quale che siano le economie in concreto verificatesi nella realizzazione dell’opera, esse possano essere incamerate dal concessionario.
Non giova, dunque, a quest’ultimo che sia stato previsto nelle linee generali che le economie derivanti dai ribassi d’asta potessero essere destinate alla realizzazione di “una maggiore entità delle opere” .
La disposizione si indirizza ai diretti beneficiari e non certo ai concessionari.
Trattasi, come è stato rilevato, di disposizione che inerisce, propriamente, alla ipotesi di gestione diretta (che consente l’imme-diato accertamento dei minori costi).
Essa investe, in ogni caso i rapporti diretti fra amministrazione erogante ed Ente beneficiario e non quelli con il concessionario che interviene nella riscossione in qualità di delegato del Comune e non anche quale diretto destinatario delle provvidenze previste per la realizzazione della rete.
Nell’ambito delle disposizioni speciali che governano i finanziamenti, deve essere ritenuta, a sua volta eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disposizione che consente di utilizzare le eventuali economie ai fini della copertura finanziaria necessaria al completamento dell’opera “comprensiva del contributo comunitario non più fruibile” (art. 2 della L. n. 73 del 1998).
Essa costituisce dunque argomento contrario a quanto preteso dall’appellante, ovvero conferma che è contraria alle disposizioni analizzate, la pretesa di utilizzare, quale compenso ulteriore, la differenza positiva fra importi ammessi al finanziamento e costi effettivi.
La limitatezza delle risorse, che è alla base della regola che non consente il finanziamento, a consuntivo, di costi maggiori di quelli preventivati, non legittima, nel silenzio della legge e delle disposizioni integrative, una interpretazione a contrario del tipo preteso dall’appel-lante ovvero nel senso della definitività dello stanziamento nella ipotesi che i costi si rivelino, alla resa dei conti, inferiori all’importo ammesso al finanziamento.
A ciò non induce la lettera della legge del 1980 che contiene, al riguardo, scarne disposizioni, delle quali è rimessa al CIPE l’integra-zione, mentre invece il complesso delle regole sopravvenute - confrontate per altro, con gli obiettivi perseguiti e i criteri che devono improntare i pubblici finanziamenti - devono indurre a concludere che - in tema di metanizzazione del Mezzogiorno per la realizzazione del programma generale di cui alla legge del 1980 e successe modificazioni ed integrazioni - la liquidazione finale del finanziamento dovuto al Comune, per il tramite del concessionario delegato alla riscossione deve essere effettuata, nella misura derivante dalla contabilità finale e consuntiva, che tenga conto del costo effettivo dell’opera collaudata, al netto dell’eventuale saldo attivo, rispetto a quanto preventivato ed, in ogni caso, non oltre l’ammontare complessivamente ritenuto ammissibile.
A differenti conclusioni non inducono né i precedenti giurisprudenziali citati in primo ed in secondo grado - di cui l’appellante lamenta che non si sia tenuto conto nella sentenza gravata - né le ordinanze cautelari della Sez. VI del Consiglio di Stato, nn. 6358/2006 e 6359/2006.
Non le prime, in quanto non se ne condividono le affermazioni di principio (del resto in contrasto con le regole che in linea generale governano i pubblici finanziamenti e il rigore interpretativo che deve essere adoperato in considerazione della specialità delle norme che li prevedono) né le seconde in quanto, entrambe motivate esclusivamente sulla mancata evidenziazione, nei ricorsi di appello delle Amministrazioni, del “periculum in mora, impregiudicata, in sede di merito, ogni valutazione sul fumus” senza che, dunque, lascino presumere alcunché circa un orientamento del giudice di appello conforme a quello espresso dal giudice di primo grado nelle sentenze impugnate.
3.4. In conclusione l’appello è infondato nella parte in cui ripropone il primo motivo di impugnazione del ricorso principale di primo grado, sottoponendo a censura sul punto la sentenza gravata.
Neppure soggiacciono a sindacato le ragioni che presiedono alla reiezione del II e del III motivo del medesimo ricorso principale.
E’ stato considerato, nella sentenza appellata, che nella determinazione del costo consuntivo effettuata dall’I.P.I. le spese tecniche sono state interamente conteggiate e riconosciute, in quanto comprovate da fatture, e i minori costi sono stati ripartiti tra tutte le voci, in quanto tale metodo è idoneo al confronto con gli importi di volta in volta anticipati con gli stati di avanzamento. Il giudizio di correttezza nella determinazione del risultato finale (differenza per eccesso tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti), del resto non sostanzialmente contestato, deve essere confermato.
Sostiene però l’appellante che il giudice di primo grado avrebbe equivocato la portata della censura, la quale sarebbe nel senso che il computo avrebbe illegittimamente omesso la considerazione di spese che non potevano essere contabilizzate “secondo corretti principi contabili”.
Il senso di tale obiezione è tuttora oscuro ed incomprensibile, in quanto non si vede come possano essere computate e riconosciute poste di spesa non contabilizzate né contabilizzabili da una società (tenuta, per definizione, alla regolare tenuta della contabilità).
Del pari correttamente è stata ritenuta giuridicamente irrilevante una aspettativa di guadagni ulteriori non prevista dalla regolamentazione speciale del rapporto ed in contrasto con la disciplina giuridica che è alla base delle provvidenze sperate.
Invero, le convenzioni intercorse direttamente fra concedenti e fra Comune e società rinvengono soltanto nella gestione del servizio la controprestazione, fra l’altro dietro corresponsione di un canone fisso ai Comuni concedenti.
Gli utili della concessionaria sono soltanto quelli derivanti dalla gestione.
La realizzazione della rete non soltanto non prevede alcuno specifico compenso, bensì, al contrario la copertura dei costi a carico del concessionario per la parte non coperta dai contributi, la delega alla riscossione dei quali, ancorché nell’interesse del delegato, non è concepita, neanche residualmente, a titolo di maggior compenso, mentre per espressa previsione, l’eventuale maggiore importo rispetto alle spese ammesse a contribuzione - regolarmente emergente dalla contabilità - poteva, al massimo, essere utilizzata dal delegante per il completamento delle opere di metanizzazione, ma mai introitata dal delegato, a titolo di lucro.
Le obiezioni contenute nell’appello non aprono ad alcuna differente possibilità interpretativa.
Le clausole convenzionali con le quali la concessionaria si è obbligata a provvedere direttamente al finanziamento della spesa non coperta “dai benefici” e di prestare garanzia “per il completamento della parte dell’opera non coperta dai contributo e da realizzarsi con i mezzi della Società (L. 26 feb. 1982 n. 51, art. 11-ter)”, non definiscono in termine di ipotetico guadagno ulteriore, la copertura alla quale si riferiscono.
Le stesse modalità di liquidazione per stati di avanzamento, volte allo snellimento delle procedure di erogazione, in corso d’opera, non implicano che identiche modalità dovessero essere seguite dalla liquidazione definitiva ad opera completata e collaudo effettuato.
Non può negarsi che soltanto le indagini penali relative a taluni Comuni, abbiano indotto l’Amministrazione alla revisione dei quadri finanziari (quelli relativi ai Comuni di Carlentini, Floridia e Priolo Gargallo), ma ciò, non è indicativo di per sé di “prassi” irregolare ed illegittima generalizzata, e non è idoneo all’insorgere di una legittima aspettativa al perpetuarsi della illegittimità comportamentale dell’Am-ministrazione.

4. Condivisa la reiezione del ricorso principale, va da sé che il complesso delle censure che poggiano sui medesimi rilievi o che deducono profili di illegittimità derivata con i motivi aggiunti, ne seguono la sorte.
Ne consegue la reiezione del IV motivo di appello, e con esso del V e VI (rivolto avverso atti di cui lo stesso appellante riconosce la natura meramente preparatoria e non immediatamente lesiva) ricompresi nel primo gruppo di motivi aggiunti al ricorso principale.

5. Con l’VIII motivo di appello sono riproposte le censure dedotte avverso la nota del 20 dicembre 2001 della Cassa DD. e PP., impugnata in primo grado con il secondo gruppo di motivi aggiunti; è stata dedotta la violazione della normativa di riferimento portata dalla legge n. 784/1980 e dei contratti di concessione stipulati tra il comune e la SLIM, anche perché la richiesta di restituzione è rivolta direttamente al concessionario e non al Comune.
L’impianto motivazionale con il quale, nella sentenza impugnata, è ricostruita la natura trilaterale del rapporto intercorso, ai fini della riscossione, fra Cassa DD.PP. – Comune e concessionario, è nella sostanza corretto ancorché talune delle affermazioni del giudice di primo grado richiedano, come le stesse appellate riconoscono, una qualche precisazione.
La delega conferita per la riscossione al concessionario dai Comuni cui si riferisce la richiesta di rimborso non è concepita come mero strumento di riscossione e non esaurisce i suoi effetti fra concedente (che resta titolare unico del beneficio contributivo) e concessionario.
Essa coinvolge invece immediatamente e direttamente l’Ente erogante, non tanto per gli effetti che, in materia di delega di diritto comune, conseguono alla conoscenza ed accettazione del mandato conferito dal delegante al delegatario, ma in forza della destinazione della erogazione allo scopo (realizzazione dell’opera pubblica) e della rilevanza, nei confronti del terzo (la Cassa DD.PP.) responsabile della erogazione in conformità allo scopo.
La delega in questione (conferita non soltanto nell’interesse del delegante) pur non trasferendo il diritto dal concedente al concessionario, attribuisce a quest’ultimo una posizione anomala di sostituto, con riferimento appunto alla destinazione, che finisce con l’assumere autonoma rilevanza giuridica in forza della paternità del conto sulla cui base devono essere svolti gli accertamenti che preludono alla erogazione, sia degli stati di avanzamento, sia della liquidazione finale.
Nella sostanza, malgrado la non perfetta rispondenza agli istituti civilistici, l’erogazione in numerario dei contributi per stati di avanzamento, direttamente al titolare del conto per delega del concedente, non determina confusione ma - per effetto della sua inerenza alla realizzazione dell’opera - finisce con l’implicare la concreta sostituzione del percettore, nel cui patrimonio i contributi restano incamerati, dal titolare delle provvidenze al responsabile diretto della contabilità (soltanto riscontrata del Comune), e, dunque, l’obbligo della restituzione.
Con le considerazioni che precedono, pertanto, devono essere confermate le conclusioni alle quali è pervenuta, in merito, la sentenza appellata.

6. Parte appellante non manca di riproporre in questa sede anche il terzo gruppo di motivi aggiunti, i quali è ovvio che muovano dal presupposto della fondatezza del complesso delle censure dedotte con i precedenti capi, le quali viceversa devono ritenersi infondate in forza delle considerazioni che precedono, travolgendo altresì l’impugnazio-ne avverso la nota del Ministero delle Attività produttive del 22 ottobre 2001 prot. n. 223, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze la nuova ripartizione delle voci di spesa determinata sulla base dei costi ammessi a contributo.
Anche in questa sede di appello, senza, peraltro notazioni critiche della decisone impugnata, vengono riproposti i vizi di illegittimità derivata, difetto di istruttoria e di motivazione nei quali sarebbe incorsa l’Amministrazione che ha proceduto alla nuova ripartizione della minore spesa riconosciuta tra le singole voci secondo il quantum determinato dall’I.P.I., anche in mancanza della specificazione del minor costo rispetto al preventivato, con riferimento a ciascuna voce di spesa.
Non è superfluo ribadire la legittimità dell’operazione in forza della quale i minori costi in questione sono stati tenuti nella debita considerazione con riferimento agli acconti versati di volta in volta, per stati di avanzamento, e così, dunque correttamente contabilizzati, rispetto a liquidazioni in precedenza non effettuate sulla base dei costi, bensì della percentuale di spesa ammessa a finanziamento.
L’operazione contabile è riconoscibile, le risultanze complessive non contestate nella sostanza, essendo chiara l’impostazione difensiva intesa a conservare i conferimenti in eccesso, cosicché il complesso delle censure deve ritenersi interamente assorbito.

7. Vengono infine riproposte, sotto forma di motivi di appello, le censure dedotte con il quarto ed ultimo ricorso per motivi aggiunti (con esclusione del capo accolto con la sentenza gravata).
Essi investono i decreti del 23 aprile 2002 con i quali sono state approvate le risultanze tecnico-economiche finali degli interventi di metanizzazione dei Comuni di Priolo Gargallo, Carlentini, Floridia e Melilli ed è stato confermato il contenuto della nota del 10/12/01 diretta alla Casa DD. e PP. circa il recupero e/o la sospensione cautelare dei contributi nazionali in conto capitale erogati e ritenuti non dovuti, con la precisazione che tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla data di effettiva erogazione.
Si tratta di censure ed argomenti in buona misura assorbiti dalla reiezione del ricorso principale, per altra parte superati dalla mancanza di un concreto e sostanziale interesse alla loro proposizione (immotivato diniego di accesso) una volta soddisfatto l’interesse sostanziale e non dedotta la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia sul punto, per altra parte, infine, manifestamente inammissibili.
Contestata, dall’appellante, la titolarità del credito, e, dunque la legittimità del rimborso direttamente esercitato nei confronti della concessionaria, non è dato vedere sulla base di quale posizione legittimante é dedotta l’illegittimità della misura soprassessoria adottata dal Ministero con la nota 10 dicembre 2001 indirizzata alla Cassa DD.PP. per ciò che concerne il saldo di cui il solo concedente (diretto titolare del beneficio ed eventualmente tenuto a trasferirlo al concessionario) è creditore.
Nella logica di una sostituzione sostanziale e processuale (del tipo sopra rappresentata), non si vede come la stessa possa operare, in assenza di delega.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia fondate ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 11 marzo 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.

Depositata in segreteria
il 22 ottobre 2009






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