REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 773 del 2007, proposto da
Ing. GIUSEPPE COSTANZO, nella qualità di erede del Grand. uff. CARMELO COSTANZA e liquidatore in carica e socio comproprietario della ZEUTRON s.p.a. in amministrazione straordinaria in base al D.M. Industria del 24 ottobre 1996, intestatario del capitale sociale nella misura del 16,2557% e a sua volta controllante l’86% di TELEJONICA s.r.l. in amministrazione straordinaria in base al D.M. del 5 dicembre 1996, nonché il 96,37% della F.lli COSTANZO s.p.a. e nella qualità di socio comproprietario per un ulteriore 16,67% della FIN.IT s.p.a in amministrazione straordianaria in virtù di D.M. 30 dicembre 1996 a sua volta controllante il residuo 3,63% della F.lli COSTANZO s.p.a in amministrazione straordinaria giusta D.M. 30 marzo 1996, nonché quale socio conproprietario della FIMALZ s.p.a in amministrazione straordinaria giusta D.M. 9 agosto 1996 a sua volta controllante la PAT 2 s.r.l. in amministrazione straordinaria giusta D.M. 5 giugno 1997;
- Rag. SALVATORE GIAMBRONE, nella qualità di liquidatore in carica della FIMALZ s.p.a. sopra specificata;
rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelo Assennato e Giovanni Liguori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
- il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi, 81, è per legge domiciliato;
- l’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA “TELEJONICA s.r.l.”, l’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA F.LLI COSTANZO s.p.a. e l’AMMINISTRAZIONE STRAORDINA-RIA DELLA “PAT 2 s.r.l.”, in persona dei rispettivi commissari liquidatori pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Salvatore Mazza, con domicilio in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta;
e nei confronti di
- TELE SICILIA COLOR RETE 8 s.r.l., subentrata alla soc. “Telecroma 2000”, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dell’avv. Salvo Zappalà, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;
- IMPREGILO s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto in Palermo, via Gen. Streva n. 14, presso lo studio dell’avv. Carlo Landolina;
- Ing. NINO FERRARI - COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II della Sezione staccata di Catania, n. 594/2006 del 13 aprile 2006;
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e delle soc. in amministrazione straordinaria Telejonica s.r.l. e Pat 2 s.r.l. nonché delle società Tele Sicilia Color Rete 8 s.r.l. e Impregilo s.p.a.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 l’avv. C. Assennato, l’avv. dello Stato Dell’Aira, l’avv. S. Mazza, su delega dell’avv. S. Zappalà e l’avv. M. Virzì, su delega dell’avv. N. Pitti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con sentenza n. 594/2006 del 13 aprile 2006, la Sezione II della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha dichiarato inammissibili, previa riunione, i ricorsi nn. 4227/99, 4301/99 e 5276/00 R.G. della Sezione staccata anzidetta, proposti rispettivamente:
A) – il primo (ric. n. 4227/99) - dall’Ing. Giuseppe Costanzo, congiuntamente ad altri consorti, nella qualità di soci proprietari della “ZEUTRON S.p.A” in amministrazione straordinaria, a sua volta controllante l’86% della “Telejonica” s.r.l.; dallo stesso Ing. Giuseppe Costanzo, unitamente al Grand. Uff. Pasquale Costanzo, nella diversa qualità di Liquidatori pro-tempore della “Zeutron” s.p.a.; e da Castrogiovanni Arturo n.q. di Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione della Telefonica s.r.l. – per l’annullamento del (mai comunicato) provvedimento del 22.6.1999, con cui il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ha autorizzato l’attivazione della procedura di vendita del complesso aziendale della Telefonica s.r.l. e, con esso, dell’avviso pubblicato sugli organi di stampa, del verbale di aggiudicazione del 21.7.1999, del provvedimento del Ministero Industria assenziente la stipula dell’atto di vendita, nonché del riferito bando e di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale (ric. n. 4227/99);
B) – il secondo (ric. n. 4301/99) – dal medesimo Ing. Giuseppe Costanzo, e consorti, nella qualità di soci proprietari della FIMALZ S.p.A., in amministrazione straordinaria a sua volta controllante la PAT 2 s.r.l., in amministrazione straordinaria, nonché da Giambrone Salvo, nella qualità di Liquidatore pro-tempore della FIMALZ S.p.a. – per l’annullamento del (mai comunicato) provvedimento con cui il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ha autorizzato l’attivazione della procedura di vendita unitariamente o a lotti separati dei beni afferenti il complesso aziendale della PAT 2 s.r.l. e, con esso, dell’avviso pubblicato sugli organi di stampa, dei Decreti interministeriali di sottoposizione della PAT2 s.r.l. ad Amministrazione straordinaria, del programma di sviluppo della procedura e del piano di risanamento; dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione e successivo provvedimento dell’Autorità di Vigilanza assenziente la stipula dell’atto di vendita;
C) – il terzo ricorso (n. 5276/00) – dal suddetto Ing. Giuseppe Costanzo, e consorti nella qualità di soci proprietari della ZEUTRON S.P.A. in Amministrazione straordinaria, a sua volta controllante il 96,37% della “F.lli Costanzo” S.p.A., dallo stesso Giuseppe Costanzo ed altri nella qualità di soci proprietari di 50% della FIN.IT S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, a sua volta controllante il residuo 3,63% della F.lli COSTANZO s.p.a., nonché, con il Grand Uff. Pasquale Costanzo, nella qualità di liquidatori in carica della ZEUTRON S.p.a. – per l’annullamento del provvedimento del 2 ottobre 2000 (mai comunicato) che autorizza a rinnovare il procedimento di vendita del complesso aziendale relativo all’attività edile della “F.lli Costanzo” S.p.a., non più unitariamente ma suddiviso in due rami, “Altri Lavori Pubblici” e “Alta Velocità”, nonché del relativo disciplinare di vendita e con esso, degli atti presupposti e connessi, del decreto 14.12.2000 del Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (conosciuto integralmente solo il 2 febbraio 2001, con cui il Commissario Straordinario della “F.LLI COSTANZO” S.p.A. è stato autorizzato a vendere le attività aziendali relative al settore costruzioni accettando le offerte avanzate da IMPREGILO S.p.A. ed Ing. NINO FERRARI s.r.l. con riferimento rispettivamente al ramo aziendale “Grandi Lavori” ed al ramo “altri Lavori Pubblici” nella configurazione di cui al programma autorizzato in data 1 giugno 2000, con le modalità di cui all’istanza del Commissario), nonché di detta istanza-relazione del 5 dicembre 2000 e di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, compresi i verbali n. 2 del 20.11.2000 e n. 3 del 21.11.2000.
2. L’anzidetta sentenza è impugnata, in questa sede dall’ing. Giuseppe Costanzo - il quale dichiara di agire nella qualità di erede del Grand.uff. Carmelo Costanza e di liquidatore in carica e socio comproprietario della ZEUTRON s.p.a., - e dal Rag. Salvatore Giambrone, nella qualità di liquidatore in carica della FIMALZ s.p.a..
È dedotta l’erroneità ed illegittimità della declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva in relazione alla pretesa rilevanza dell’interesse dei soci al risanamento delle società cui ineriscono gli atti di liquidazione posti in essere in sede di amministrazione controllata, che non potrebbe essere negato, sulla base dell’art. 1/6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95, senza incorrere in violazione della stessa norma, o, al limite, senza dover riconoscere fondato il dubbio di illegittimità dell’articolo in questione per contrasto con gli art. 24/1, 113, 42/2 e 3/1 Cost. nella parte in cui, disciplinando la procedura di amministrazione straordinaria con richiamo esclusivamente alla legge fallimentare, in tema di liquidazione coatta amministrativa, non consente all’amministratore ed al singolo socio, anche quale erede del fondatore, in caso di paventata liquidazione di società o di raggruppamenti di società sottoposte ad amministrazione straordinaria o di beni o complessi aziendali delle medesime, di tutelare le proprie legittime aspettative alla restituzione dell’impresa risanata o alla massimazione dei residui attivi derivanti dalla cessione o alienazione a terzi, azionando davanti al giudice amministrativo il proprio interesse legittimo al corretto, diligente e ordinario svolgimento delle procedure di legge da parte del commissario incaricatone, laddove si assuma come nel caso in esame, che tale svolgimento è stato scorretto e formalmente e sostanzialmente inadeguato ai dettami della legge e, in ogni caso, lesivo di legittime aspettative. Per tali profili, dunque è chiesta, in subordine la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Ad ogni buon conto, sono riproposte interamente le censure dedotte con i tre ricorsi di primo grado riuniti ed i motivi aggiunti.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, l’Amministrazione straordinaria della Telejonica s.r.l., e le società Telesiciliacolor-Rete 8 e Impregilo si sono costituiti per resistere all’appello. Le prime due propongono anche appello incidentale per la parte in cui la sentenza di primo grado ha rinvenuto l’esistenza di fondate ragioni per compensare le spese del giudizio malgrado la soccombenza e la giurisprudenza nel frattempo formatasi sulle pretese via via azionate in giudizio dai soci delle società del gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Gli attuali appellanti agiscono nella qualità di liquidatori nominati rispettivamente dalle società Zeutron s.p.a. e Fimalz s.p.a. prima che le stesse fossero poste in amministrazione straordinaria.
L’ing. Costanzo agisce anche spendendo la sua qualità di socio della società di cui era stato nominato liquidatore e della F.lli Costanzo s.p.a., oltre che come erede del “socio fondatore” dal quale avrebbero preso vita il complesso delle società facenti capo al “Gruppo Costanzo” e come “socio comproprietario” della Fimalz s.p.a.
E’ evidenziato, dagli appellanti, come ciascuna delle società summenzionate, sia, a sua volta, detentrice di pacchetti azionari o di quote sociali di controllo di società facenti parte del c.d. “Gruppo Costanzo”.
Sono note, al Consiglio le vicende relative alla amministrazione straordinaria in questione.
Nei presenti giudizi, la cui incardinazione in primo grado è risalente agli anni 1999 e 2000, non può ignorarsi inoltre il passaggio della gestione dalla fase della “amministrazione straordinaria” a quella liquidatoria, sulla base dell’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, che ha fatto cessare i meccanismi (e le finalità) dell’amministrazione straordinaria - con ciò ovviando alle perplessità insorte in sede comunitaria circa la conformità al Trattato delle misure di salvataggio delle grandi imprese in crisi cui si ispirava la precedente legislazione - con obiettivi essenzialmente liquidatori. Rafforzati, poi, dall’art. 1, comma 498 della successiva legge 27 dicembre 2006 n. 296 (in tema, da ultimo, CGA, n. 187/2009 sul ricorso in appello n. 1327/2007).
Nella controversia in esame, si ritiene in primo luogo di dovere tenere distinta la posizione del sig. Salvo (o Salvatore) Giambrone, in quanto, in primo grado, lo stesso è presente in giudizio, nella qualità di liquidatore in carica della soc. Fimalz s.p.a., soltanto nel solo ricorso n. 4301 del 1999, cosicché in tali limiti è ammissibile l’appello dallo stesso proposto congiuntamente all’ing. Costanzo.
Parimenti, deve essere tenuto in debita considerazione l’oggetto distinto dei tre ricorsi (riuniti dal giudice di primo grado) in quanto, il ricorso n. 4227/99 investe l’attivazione della procedura di vendita del complesso aziendale di Telejonica s.r.l., il ricorso n. 4301/1999 concerne la procedura di vendita di beni afferenti il complesso aziendale della Pat 2 s.r.l. ed infine, il ricorso n. 5276/2000 ha ad oggetto il procedimento di vendita del complesso aziendale edile della “F.lli Costanzo” s.p.a..
Tanto serve a chiarire che, avuto riguardo alle società cui afferiscono i provvedimenti impugnati e le relative operazioni di liquidazione, né l’uno né l’altro degli attuali appellanti, in ragione della qualità dichiarata, assume la posizione di organo rappresentativo delle società alla quale appartengono i beni la cui liquidazione lederebbe, secondo la prospettazione degli appellanti, l’interesse della società (in ipotesi, legittimo e meritevole di tutela) al risanamento.
2. Ne consegue la constatazione che la sentenza impugnata ha considerato correttamente il presupposto da cui è scaturita la declaratoria di inammissibilità: i tre ricorsi, infatti, sono proposti da soggetti i quali rivestono posizione di “soci” della F.lli Costanzo o di società controllanti le altre società i cui beni vengono ad essere incisi dalle procedure di liquidazione.
E’ irrilevante che sia stata spesa, fra l’altro, la qualità di rappresentanti legali di società controllanti, le quali, a loro volta, compaiono nel presente giudizio, soltanto nella qualità di soci e (sia pure in posizione dominante) delle società in amministrazione straordinaria.
3. Quanto alla particolare posizione con la quale si presenta, fra l’altro, l’ing. Costanzo, in appello (quale erede del socio fondatore della F.lli Costanzo e del “Gruppo”), occorre anche chiarire che essa non è idonea a conferire al medesimo significativa qualificazione della posizione soggettiva, ai fini della legittimazione sostanziale e processuale.
Bisogna, infatti, condividere, in argomento, l’obiezione difensiva delle resistenti, secondo cui, nel caso di cui si tratta, mancano elementi che possano fare rinvenire, nei rapporti fra il defunto genitore dell’attuale appellante e le società in amministrazione controllata, le caratterizzazioni di una holding di tipo personale, da cui poter fare discendere una qualche differenziazione della posizione soggettiva del dante causa, ed ora, del suo erede.
L’istituito in questione ricorre nel caso in cui una persona fisica, che abbia una posizione dominante di più società di capitali in forza della maggioranza di quote o partecipazioni azionarie detenute, svolga anche, professionalmente, con stabile organizzazione, l’indiriz-zo, il controllo e il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio).
Tale caratterizzazione non si rinviene nel caso in esame.
Non sembra inutile, peraltro, precisare che - a parte l’insussi-stenza dei presupposti essenziali alla configurabilità della holding personale (desumili dalla giurisprudenza formatasi sulla in materia; per tutte, fra le ultime, Cass. civ., I Sez., 9 agosto 2002, n. 12113 e precedenti conformi ivi citati) - l’eventuale esistenza di un assetto di tal genere è visto con disfavore dall’ordinamento, in quanto si risolve in una anomalia del sistema societario, dalla quale derivano misure di natura che, in senso lato, possono definirsi sanzionatorie, quali, l’estensione derogatoria della responsabilità e del fallimento, e non anche la tutela privilegiata del socio.
4. In via ulteriore, deve essere chiarito che la posizione di “proprietario” (pro quota) della soc. Zeutron, con cui si presenta in giudizio l’ing. Costanzo, ancorché ponga suggestivamente in evidenza la titolarità del diritto reale (di cui azione e quote sono rappresentative), non ne caratterizza, in maniera differenziata la posizione di socio, rispetto alla soggettività che è propria delle società di capitale.
5. Ciò premesso, la controversia (per il suo oggetto e in termini di legittimazione attiva dei ricorrenti) appare in tutto coincidente con altre, relative alla liquidazione di beni di società del c.d. Gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria, intorno alle quali - come gli stessi appellanti riconoscono - è andato formandosi un orientamento consolidato di questo Consiglio condiviso nella sentenza gravata e dal quale non vi è ragione di discostarsi, in questa sede.
Ci si riferisce, in particolare, all’orientamento espresso nelle decisioni CGA nn. 176/2001 e 336/2003, confermato anche di recente – con le particolarità del caso – dalla più recente decisione n. 187/2009.
E’ stato sufficientemente chiarito che:
- la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società;
- riguardo ai provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della società è la società stessa che deve eventualmente insorgere (attraverso i suoi organi ordinari, tuttora esistenti e legittimati);
- nelle persone dei soci possono individuarsi soltanto interessi di mero fatto all’accoglimento dei ricorsi proposti delle società incise, che consentono loro la proposizione di atti di intervento ad adiuvandum, ma non di impugnazioni in via autonoma.
6. L’apertura che si riviene, nelle citate decisioni, alla configurabilità di posizioni di interesse legittimo in capo ai singoli soci, nella differente ipotesi in cui, con provvedimento amministrativo sia disposto autoritativamente lo scioglimento e la liquidazione della società in amministrazione straordinaria (da tenersi distinta dalle operazioni di liquidazione di singoli beni o cespiti nel corso dell’amministrazione straordinaria), è estranea al presente giudizio, indipendentemente dalla considerazione che la scelta liquidatoria é stata effettuata, dallo stesso legislatore nazionale, con la legge n. 273/2002 (sopravvenuta nelle more).
7. Gli appellanti ritengono che il problema del difetto di legittimazione attiva sia superabile attraverso il controllo di legittimità costituzionale dell’art. 1/6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95, in relazione agli art. 24/1, 113, 42/2 e 3/1 Cost..
Essi avanzano il dubbio che la disposizione citata sia viziata, per contrasto con la Costituzione, in quanto, col sottoporre le procedure di risanamento delle grandi imprese in crisi alle regole dei procedimenti concorsuali, si sarebbe sottratto al controllo diretto dei soci il corretto esercizio delle operazioni di volta in volta autorizzate, nell’ambito dell’anzidetta amministrazione.
La questione è manifestamente inammissibile, in quanto:
- la norma in parola è intervenuta, con disposizione di favore, nell'interesse obiettivo dell'impresa, già di per sé in situazione di grave dissesto, e come tale assoggettata alle norme di cui all’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e non di quello personale dell'imprenditore gravemente in dissesto;
- la sottoposizione agli artt. 195 e seguenti ed all'art. 237 della legge fallimentare (in quanto non previsto dal decreto legge n. 26/79) del relativo procedimento non fa che ricondurre, le situazioni di dissesto imprenditoriale, nell’alveo naturale delle procedure concorsuali altrimenti interamente applicabili alle società del gruppo Costanzo, senza l’operazione di salvataggio cui ha inteso soccorrere la legge in esame;
- l’accertato difetto di legittimazione attiva non dipende dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale dovendosi fare discendere, al contrario, siffatto arresto, direttamente ed immediatamente dalle regole di diritto comune in tema di società di capitale, che riconoscono posizione imprenditoriale alla società e non ai singoli soci (indipendentemente dalla circostanza che ciascuno di essi rivesta poi la posizione di imprenditore, con le conseguenze che seguono, in tema di responsabilità e stato di decozione o di dissesto;
- l’interesse al risanamento dei singoli soci (già irrilevante alla stregua degli obiettivi alla base della legge n. 26 del 1979) è del tutto inattuale per effetto della sopravvenienza della legge n. 273/2002 (art. 7).
8. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto ed a carico degli appellanti, in solido, devono essere poste le spese di entrambi i gradi del giudizio, in favore dei resistenti costituiti in appello, nella misura liquidata in dispositivo.
L’appello incidentale è interamente assorbito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Condanna gli appellanti in solido e nella qualità, al pagamento - in favore dei resistenti Ministero dello sviluppo economico, soc. Telefonica s.r.l. e Pat2 s.r.l. in amministrazione straordinaria costituite congiuntamente, Impregilo s.p.a., e Tele Sicilia Color Rete 8 s.r.l. - delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessivi € 12.000,00 (dodicimila) da attribuirsi in ragione di € 3.000,00 (tremila//00) in favore di ciascuna delle parti autonomamente costituite nel presente giudizio di appello, aumentate di IVA e CPA per le parti private e, ove dovuti, di contributi previdenziali e fiscali, in favore dell’Amministrazione statale;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 12 marzo 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.
Depositata in segreteria
il 22 ottobre 2009