REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunziato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.755/2005, proposto da
ARIETE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Todaro ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria di questo C.G.A.;
contro
il COMUNE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
della MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 1034/2004, del 16 aprile 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 11 dicembre 2008 il Consigliere Antonino Corsaro; Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso n. 874/2004 la ricorrente Società Ariete s.r.l., chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. 295 2003 1002277328, con la quale il Gruppo Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., ad istanza del Comune di Messina, aveva ingiunto il pagamento della somma di € 112.069,90 a titolo di oneri di urbanizzazione L. 10/77, sanzioni oneri concessori per ritardato pagamento ex art. 50 L.R. 71/78 ed interessi legali sui predetti oneri e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato.
Gli intimati non si costituivano in giudizio per resistere al gravame.
Con sentenza n. 1034/2004 il TAR dichiarava in forza dell’art. 9 della L. n. 205/2000 inammissibile il ricorso, affermava la carenza di giurisdizione, atteso che l’esplicito disposto dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, attribuisce la giurisdizione, in materia di ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento, al Giudice tributario.
Appella la parte soccombente e deduce: Violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992. Giurisdizione del giudice amministrativo. Violazione e mancata applicazione dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 80/1998. Difetto di motivazione.
La cartella di pagamento è l’atto utilizzato dalla Amministrazione per il recupero della pretesa creditoria e non può radicare la giurisdizione del giudice. Bisogna fare riferimento alla pretesa sostanziale per determinare la giurisdizione.
Ripropone quindi gli stessi motivi di I° grado.
Gli intimati non si costituiscono per resistere al gravame.
Alla udienza del 11 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia concerne l’annullamento della cartella di pagamento con la quale il Gruppo Montepaschi aveva ingiunto il pagamento di somme di denaro a titolo di oneri di urbanizzazione, sanzioni per ritardato pagamento ed interessi legali.
Rileva preliminarmente il motivo di ricorso con il quale l’appellante denunzia la violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice amministrativo e la violazione della L. n. 10 del 1977, artt. 15 e 16, sostenendo che in ordine alla pretesa relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, sia ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 16, sia ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7 e, comunque, in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non abbia natura di tributo. Non pare all’appellante quindi che l’affermazione del primo decidente, fondata sulla mera esegesi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, sia corretta perchè avulsa da una lettura sistematica e scoordinata dall’art. 2 dello stesso decreto che individua la giurisdizione tributaria.
Occorre quindi preliminarmente osservare che l’art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n.448 così recita:
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:
“Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria) - 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
Questo Consiglio ritiene che la lettura della norma non può prescindere da quanto osservato dalla Corte Costituzionale (14 maggio 2008, n. 130) che ha ribadito che «la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione» (sentenza n. 64 del 2008) e che l'oggetto di tale giurisdizione, può essere modificato dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel «non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali e nell'«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998). «Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, sia successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di "non snaturare" le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost.. L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale» (sentenza n. 64 del 2008).
La giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 34 del 2006) e quindi «l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)».
Conclude la Corte che non c'è dubbio che la lettura che dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono e si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Fra le letture che dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in contrasto vi sono quella del decidente in primo grado nonchè quelle altre che finiscono per frazionare il rapporto.
Appare pienamente in sintonia il principio affermato che la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia e pertanto deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere. La cartella di pagamento non possiede quindi alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui la obbligazione è stata enunciata (Cass. SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001 e n. 3008).
La giurisdizione, infatti, non può essere fatta dipendere né dallo strumento utilizzato per la riscossione del recupero né, tanto meno, dall'errore nell'indicazione del giudice cui ricorrere, ma solo dall'oggetto della lite (Cass. SS.UU., 9 maggio 2008 , n. 11498).
La sentenza n. 130 del 2008, ha statuito che non spetta al Giudice tributario conoscere delle controversie che riguardino violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
Appare fondato quindi il motivo di violazione della L. n. 10 del 1977, artt. 15 e 16, sia della L. n. 205 del 2000, art. 7 in ordine alla pretesa relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni: la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo anche in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non ha natura di tributo. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non soltanto i ricorsi contro il provvedimento che accorda o nega la concessione edilizia, ma anche quelli che investono la determinazione e liquidazione del contributo a carico del beneficiario della concessione stessa, nonché l'irrogazione delle sanzioni, ivi comprese le controversie concernenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e delle conseguenti sanzioni (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1646; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 giugno 2008, n. 1212; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 30 aprile 2008, n. 141; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 4 aprile 2008 , n. 475).
Soluzione ormai condivisa anche dalla Suprema Corte che ha affermato che la sussistenza della giurisdizione esclusiva è confermata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 (poi sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), il quale, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (Cass. 22904/2005; 7897/2003; 5903/2003), sicchè deve intendersi in essa inclusa la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione (Cass. SS.UU. 12188/2007; 9358/2007; 22514/2006).
Pertanto, deve essere accolto il motivo di ricorso, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al TAR Catania ai sensi dell’art. 35 l. 1034/1971.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e rinvia al TAR Catania ai sensi dell’art. 35 l.1034/ 1971.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo,Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.