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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 28 agosto 2009 n. 715
Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani
Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania (Avv. G. Tamburello) c/ R. Noto (Avv. C. Barreca), Università degli Studi di Catania (Avv.ti V. Reina, G. Coniglione), L. Malatino (Avv.ti A. Ciavola, D. Macaluso).


1. Processo amministrativo - Aziende ospedaliere universitarie - Incarico di direzione - Docenti universitari medici - Durata dell’incarico - Controversia Bando di concorso indetto dall’Università - Impugnazione - Necessità - Sussiste.

 

2. Giurisdizione e competenza - Direzione Aziende ospedaliere universitarie - Incarico - Docenti universitari medici - Durata dell’incarico - Controversia Giurisdizione g.o. - Sussiste - Ragione.

1. Ai fini della cognizione delle controversie sulla durata dell’incarico di direzione di Aziende ospedaliere universitarie, conferito a docenti universitari medici con deliberazione Aziendale, occorre impugnare il provvedimento presupposto, ossia la deliberazione universitaria con la quale è stata indetta la relativa procedura selettiva e fissato il termine di durata dell’incarico in questione.

 

2. Rientrano nella giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la durata dell’incarico di direzione di Aziende ospedaliere universitarie, conferito con provvedimento aziendale a docenti universitari medici. Difatti l’attività di responsabile di struttura complessa è diversa sia dall’attività di insegnamento sia dall’attività pratica di assistenza ospedaliera e va quindi regolata dall’art. 63, co. 1, d.lgs. 165/01, secondo cui sono devolute al g.o. le controversie concernenti gli incarichi dirigenziali. (1)

 

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(1) Cfr. Corte di Cass.-S.U., Ordinanza 15 febbraio 2007 n. 3370.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 450 del 2008, proposto da

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto in Palermo, via Abela n. 10, presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi;

contro



RICCARDO NOTO, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Barreca con domicilio eletto in Palermo, via Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo;

e nei confronti



dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Reina e Giuseppina Coniglione, con domicilio, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale;

nonché, nei confronti di



LORENZO MALATINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Ciavola e Daniela Macaluso, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Palermo, via G. Ventura n. 1, a sua volta APPELLANTE INCIDENTALE contro e nei confronti, rispettivamente, del Prof. Riccardo Noto, dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e dell’Università degli Studi di Catania, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 250/2008 del 14 febbraio 2008.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del prof. Riccardo Noto, dell’Università degli Studi di Catania e del prof. Lorenzo Malatino;
Visti l’appello incidentale di quest’ultimo, la domanda di sospensione presentata contestualmente all’appello incidentale e separatamente, nonché la contestuale ordinanza 545/2008 del 10 giugno 2008 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. G. Tamburello per l’azienda ospedaliera appellante, l’avv. C. Barreca per Riccardo Noto, l’avv. V. Reina per l’Università degli studi di Catania e l’avv. A. Ciavola per Lorenzo Malatino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1. Con sentenza n. 250/2008 del 14 febbraio 2008, la Sezione III di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, disattese le eccezioni pregiudiziali e di merito delle amministrazioni resistenti e del controinteressato, prof. Lorenzo Malatino, ha accolto il ricorso portante il n. 668/2007 R.G. della Sezione staccata di Catania di quel T.A.R., promosso dal prof. Riccardo Noto - appellato controricorrente nel presente giudizio - per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 49 del 14 febbraio 2007, con la quale l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha provveduto al conferimento dell’incarico di Dirigente medico di II livello dell’Unità Operativa di Medicina Interna, per l’anno accademico 2006/2007, pubblicata all’albo dell’Azienda in data 18 febbraio 2007 e della nota del Magnifico Rettore del 18 gennaio 2007, prot. n. 3343, relativamen-te alla parte in cui i provvedimenti impugnati limitano il conferimento del suddetto incarico all’anno accademico 2006/2007.
Gli atti sopra indicati sono stati annullati sul presupposto del diritto del ricorrente alla conferma nell’incarico del quale si tratta fino al compimento del settantesimo anno di età in applicazione, in suo favore dell’art. 1, comma 18 della L. n. 30 del 2005, ferma restando l’applicabilità dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503.
Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto appello l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania ed il prof. Malatino, rispettivamente, la prima con atto tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, rubricato al n. 450/2008 del R.G. di questo Consiglio, ed, il secondo, con ricorso incidentale. La parte privata ha anche proposto domanda cautelare nella Camera di consiglio del 5 giugno 2008 ed accolta con ordinanza n. 545/2008.
1.2. I due appellanti, nell’ambito delle censure direttamente rivolte avverso la sentenza appellata, pongono al giudice di appello due pregiudiziali questioni che avrebbero dovuto condurre all’arresto del giudizio di primo grado per inammissibilità del ricorso; l’Azienda, lamentando la mancata pronuncia sulla pregiudiziale relativa alla mancata impugnazione del bando di concorso indetto dall’Università, l’appellante incidentale reintroducendo la questione di giurisdizione, ritualmente eccepita in primo grado ed espressamente disattesa con la sentenza appellata.
Alla questione di giurisdizione ha fatto, successivamente adesione, con memoria, l’Azienda ospedaliera, appellante principale.
Il prof. Noto si è costituito in giudizio contestando il fondamento di tutti i motivi di appello (principale ed incidentale) e sostenendo al contrario la correttezza e la legittimità del procedimento logico-giuridico che, in motivazione, sostiene le statuizioni della sentenza appellata, delle quali chiede la conferma.
Lo stesso ha anche addotto il difetto di interesse del prof. Malatino, su cui si incentrano pure, in massima parte le ragioni difensive dell’Università degli studi di Catania, acquiescente alla sentenza appellata.
1.3. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 e trattenuta in decisione.

2.1. Le due questioni pregiudiziali, poste come motivi di appello, nel presente giudizio, dall’appellante principale e da quello incidentale, e già dedotte, in via di eccezione nel giudizio di primo grado, dalle medesime parti, devono essere entrambe prese in esame con precedenza su ogni altro motivo di censura.
Preliminarmente, peraltro, deve essere risolto, conformemente a quanto precisato con l’ordinanza cautelare 545/2008, il problema posto dall’appellata e dalla stessa Università degli Studi di Catania, circa l’interesse del prof. Malatino alla riforma della sentenza appellata.
È appena il caso di osservare che l’effetto sostanziale della pronuncia di primo grado è quello di congelare, fino al compimento dei settanta anni di età del prof. Noto, il posto per il quale l’Università ebbe, a suo tempo, a bandire la selezione, con ciò privando l’attuale appellante di ogni possibilità di conseguire analogo incarico annuale, nella struttura ospedaliera convenzionata con la medesima Università degli Studi di Catania di appartenenza.
Tanto sembra sufficiente a radicare l’interesse alla riforma della sentenza appellata, indipendentemente dalle scelte organizzative di anno in anno poste in essere dalla Facoltà di medicina, e dalle quali l’Università ritiene che possa essere fatto dipendere, nel presente giudizio, la mancanza di interesse del Malatino, allo stato impegnato in attività di insegnamento presso una sede distaccata della medesima Università.
2.2. Chiarito tale aspetto, non sembra inutile precisare che la controversia si inserisce nell’ambito della relazione fra l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania e l’Università degli Studi di Catania, disciplinata da convenzionamento regolato dall’art. 102 del D.P.R. n. 382/1980, e, nello specifico, dal protocollo di intesa Università di Catania / Regione Siciliana, in forza del quale (art. 7, comma 6) i nuovi incarichi di direzione delle strutture complesse “sono attribuiti dal direttore generale, tra i docenti universitari ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 517/99, sia alle strutture complesse di altre aziende di cui al secondo comma del precedente art. 4 in cui si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra dirigenti ospedalieri. Nella prima applicazione, se non sono ancora costituiti i D.A.L., si prescinde dal parere del direttore del dipartimento”.
In applicazione della normativa di riferimento, l’Università degli studi di Catania - preso atto dell’assenza di un ordinario della materia in seno alla Facoltà di Medicina - ha avviato, per l’anno scolastico 2006/2007, le procedure per la copertura della posizione di responsabile dell’U.O. di Medicina Interna presso l’Azienda Cannizzaro di Catania (deliberazione del 23 novembre 2006 che ha espressamente limitato temporalmente in un solo a.a. la durata dell’incarico).
Successivamente, il Consiglio di facoltà, con deliberazione del 20 dicembre 2006, ha approvato la proposta del Preside di designare il prof. Noto (rimasto unico concorrente) per il conferimento dell’inca-rico (espressamente, per l’anno accademico 2006/2007) di direzione dell’unità operativa complessa di Medicina interna presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro (comportante attribuzione della qualifica superiore); hanno fatto seguito la designazione del docente con nota prot. n. 3343 del 18 gennaio 2007, ed, infine, la deliberazione n. 49 del 14 febbraio 2007 del Direttore generale dell’Azienda, di adesione alla proposta e conferimento dell’incarico.
Tale deliberazione espressamente richiama gli atti della procedura svoltasi presso la facoltà e le relative determinazioni dell’Ateneo.
2.3. E’ dunque chiaro che:
- la durata dell’incarico ha costituito elemento essenziale della procedura cui il Noto ha partecipato, presso la Facoltà di appartenenza;
- l’incarico, tuttavia, malgrado abbia come presupposto la procedura in questione e la designazione da parte della Università degli studi di Catania, inerisce al rapporto Sanitario/Azienda e non al differente rapporto Docente/Università.
2.4. Per il primo profilo, una volta chiarito che l’Università ha espressamente fissato, nella deliberazione con la quale ha indetto la procedura, quale sarebbe stato il termine di durata dell’incarico, fissandolo nella durata di un determinato anno accademico (in coincidenza con la richiesta dell’Azienda), il termine in questione è entrato a costituire elemento essenziale, non soltanto del bando, ma anche delle successive determinazioni della facoltà e della proposta trasmessa all’Azienda, e non soltanto della deliberazione Aziendale con la quale è stato conferito l’incarico.
In altri termini, per quanto attiene la relazione con l’Università e le aspettative inerenti al rapporto di docenza, la lesione della sfera giuridica dell’interessato trova la sua fonte diretta nella deliberazione di indizione della procedura, anche se, poi, destinata a divenire effettiva ed attuale soltanto con il provvedimento dell’Azienda, di adesione alla designazione dell’Università e di conferimento dell’incarico.
E, peraltro, essendo, la clausola temporale del provvedimento aziendale strettamente correlata alla identica clausola temporale contenuta nel bando e negli ulteriori atti dell’Ateneo (né potendo essere differentemente, essendo condizionata dalla proposta dell’Università alla quale l’Azienda ha aderito), il giudice di primo grado non poteva pronunciarsi sulla impugnazione contro il provvedimento di conferimento dell’incarico (nella parte in cui ne limita ad un anno accademico la durata) senza l’imprescindibile impugnazione del provvedimento presupposto, ovvero della deliberazione universitaria con la quale è stata indetta la procedura (ed alla quale, si ripete, si riferiscono espressamente, la proposta del Preside, la deliberazione del Consiglio di facoltà e la designazione accolta dal Direttore Generale con la deliberazione n. 49 del 14 febbraio 2007).
Erronea è dunque la sentenza che – disattesa l’eccezione dell’Azienda su tale questione pregiudiziale – ha ritenuto di potersi pronunciare sulla durata dell’incarico conferito, prescindendo dalla omessa impugnazione della deliberazione universitaria con la quale è stata indetta la procedura selettiva.
Non assume rilievo, infatti, per i fini che interessano il presente giudizio, che la procedura in questione – per le sue caratteristiche – non abbia connotazione di una vera e propria procedura concorsuale, in quanto la salvaguardia della funzione docente - in forza della riconosciuta correlazione fra didattica e funzioni assistenziali/primariali, che caratterizzano le posizioni dei docenti di materie cliniche nelle facoltà di medicina - inerisce strettamente al rapporto docente-Univer-sità, che costituisce, a sua volta, il presupposto imprescindibile del differente rapporto fra il docente (con funzioni assistenziali e di direzione) e la struttura sanitaria convenzionata, senza, tuttavia, assorbirlo interamente.
2.5. Invero, le due relazione sono disciplinate da regole proprie e le eventuali controversie – relative, separatamente, ai due ordini di rapporti – non appartengono alla cognizione del medesimo giudice.
L’autonomia dei rapporti è stata oggetto di esame della Suprema Corte regolatrice della giurisdizione in più di un’occasione e, di recente, nella ordinanza n. 3370 del 15 febbraio 2007, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi.
Con detta ordinanza, la Suprema Corte - contraddicendo l’ope-ratività, nella relazione corrente fra clinico universitario e Azienda ospedaliera, del principio della compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale ed attività didattico scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina che operano nelle cliniche universitarie di ricovero e cura, come definito dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze 126 del 1981 e 71 del 2001 (sulla quale puntava l’inte-ressato per sostenere, in quel giudizio, la spettanza della controversia, relativa ai suoi rapporti con la struttura sanitaria convenzionata, alla giurisdizione del giudice amministrativo) - ha avuto modo di precisare che:
E' ben vero che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4 assegna alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di impiego dei professori e dei ricercatori universitari. Ma nella fattispecie non si discute del rapporto di impiego con l'Università degli Studi di Messina, e neanche della attività assistenziale svolta all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, bensì dell'incarico dirigenziale affidato all'I. per la gestione organizzativa di reparti nell'ambito dell'azienda ospedaliera.
La disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e università è dettata dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. L'art. 5 di tale decreto distingue il rapporto di lavoro del professore e del ricercatore con l'università, dal rapporto di lavoro con l'azienda ospedaliera, inquadrando tale ultima categoria di personale, nell'ambito dell'organico "funzionale", definito dal Direttore generale, d'intesa con il Rettore, in conformità ai criteri stabiliti d'intesa tra la Regione e l'Università (comma 1, 2 e 15).
La stessa norma dispone che, per quanto attiene sia all'esercizio dell'attività assistenziale, sia al rapporto con le Aziende e con il Direttore generale, si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2); ed inoltre statuisce che i professori e i ricercatori universitari rispondono dell'adempimento dei loro compiti assistenziali al Direttore generale (comma 2). Da ultimo il terzo comma, prevede che, salvo quanto diversamente disposto dal decreto stesso, si applicano ai professori e ricercatori universitari le disposizioni del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e art. 15 nonies, comma 2 (introdotti dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e concernenti la disciplina della dirigenza medica).
In conclusione, la qualifica di professore universitario è il presupposto per il conferimento dell'incarico de quo, ma non è di per sola sufficiente per attribuire la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'attività di responsabile di struttura complessa è diversa sia dall'attività di insegnamento sia dall'attività pratica di assistenza ospedaliera e va quindi regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, secondo cui sono devolute all'AGO le controversie concernenti gli incarichi dirigenziali.
Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato (sez. 6^ 18 12 2002 n. 7019)
”.
2.6. L’ordinanza della Corte non lascia spazi per ritenere che nella controversia avente ad oggetto la clausola temporale opposta dal Direttore generale dell’Azienda appellante alla deliberazione di conferimento dell’incarico al prof. Noto, la cognizione spetti a questo giudice amministrativo.
Si deve, al contrario, esprimere il convincimento che il giudice naturale di tale controversia, sulla base delle norme citate nell’ordinanza sopra riportata, deve essere riconosciuto nel giudice ordinario.

3. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ed in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado deve essere annullata, con assorbimento delle questioni di merito, non esaminate.
Stante la complessità della questione, le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie appello principale ed appello incidentale nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado ed annulla la sentenza appellata.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 12 dicembre 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo D’Angelo, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, Componenti.

Depositata in segreteria
il 28 agosto 2009





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