REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 647 del 2008, proposto da
EUROROCK s.r.l., con sede in Trento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
l’UREGA – UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI – SEZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
la PROVINCIA REGIONALE di CALTANISSETTA, in persona del Presidente in carica, non costituita;
e nei confronti di
ANZALONE LUIGI & C. s.r.l., con sede in San Cataldo, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con l’impresa MARTURANA GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lupo, Sandra Lupo e Umberto Ilardo, con domicilio eletto in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 30, presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (Sezione III) - n. 474/2008 del 9 aprile 2008.
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UREGA e della Soc. ANZALONE LUIGI & C. in proprio e nella qualità e l’appello incidentale proposto dalla suddetta società;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. Giovanni Immordino per la Eurorock s.r.l., l’avv. dello Stato Ciani per l’UREGA e l’avv. M. Lupo per la Anzalone Luigi & C. in proprio e n. q.;
Pubblicato il dispositivo n. 115/08 del 16 dicembre 2008;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 novembre 2007, depositato il successivo 6 dicembre, l’attuale appellante ebbe ad impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo, i seguenti atti:
- il provvedimento dirigenziale comunicato con nota prot. n. 27311 dell’8/11/2007 con il quale la Provincia di Caltanissetta ha ritenuto di riscontrare negativamente il reclamo del 2/11/2007 con il quale l’Impresa ricorrente ha chiesto all’Ente di verificare la regolarità contributiva dell’ATI controinteressata al momento della gara, rendendo definitiva l’aggiudicazione relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria;
- la nota prot. n. 23850 del 3/10/2007 con la quale la Provincia di Caltanissetta al fine di verificare il possesso del requisito di cui all’art. 75 lett. e) del D.P.R. n. 554/1999 e la regolarità contributiva, ha richiesto all’ATI controinteressata un’attestazione riguardante la regolarità della posizione delle relative imprese in una data successiva a quella della gara e/o a quella della sua aggiudicazione;
- la determinazione dirigenziale n. 141 del 27/9/2007 di approvazione di verbali di gara relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mussomeli – San Cataldo” con la quale la Provincia, nell’appro-vare i verbali di gara “ha omesso di prevedere di richiedere il necessario controllo attestante la regolarità contributiva della controinteressata alla data della gara”;
- i suddetti provvedimenti nella parte in cui è stata ammessa e dichiarata aggiudicataria l’ATI controinteressata nonostante, in sede di verifica, la mandante Marturana, abbia presentato un DURC, rilasciato in data antecedente a trenta giorni dalla domanda, senza attestazione di regolarità contributiva da parte dell’INPS;
- i verbali di gara dei 11 - 12 - 13 - 17 - luglio 2007 relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mussomeli - San Cataldo”, nella parte in cui è stata dichiarata aggiudicataria l’ATI Anzalone - Marturana Giovanni “che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa per mancata dimostrazione dei requisiti di regolarità contributiva alla data della gara”;
- nonché ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso.
Il ricorso poggiava sulle seguenti censure:
- 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 lett. a) e b) del bando di gara, nonché dell’art. 4 lett. A) e del paragrafo 2 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lett. E) del D.P.R. 554/99 e dell’art. 19 comma 12 bis della L. 109/1994;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 ultimo comma del bando, dell’art. 3 del punto 1 del disciplinare di gara in relazione all’art. 4 del D.A. 2.2.2005 in G.U.R.S. 25.2.2005 n. 8, nonché in relazione all’art. 19, commi 10 e 12, della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e n. 16/2005.
La ricorrente sosteneva che la stazione appaltante aveva illegittimamente omesso di accertare la regolarità contributiva dell’aggiudi-catario al momento di celebrazione della gara, essendovi tenuta, e che il DURC prodotto, con riferimento a data successiva a quella di celebrazione della gara, sarebbe comunque irregolare per essere stato emesso al 28° giorno della richiesta, in assenza di alcuna indicazione proveniente dall’INPS.
La Provincia regionale di Caltanissetta, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Si costituivano, al contrario, l’Avvocatura dello Stato per l’U.R.E.G.A. intimata, e la controinteressata.
Quest’ultima, oltre a resistere all’impugnazione, proponeva, a sua volta, rituale ricorso incidentale, volto a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale che, al contrario, doveva essere esclusa, per avere corredato la polizza fideiussoria di una fotocopia di patente del sottoscrittore non intelligibile (primo motivo) e per essere, la realizzazione dei lavori per i quali è stata espletata la gara, estranea all’oggetto sociale di detta concorrente (secondo motivo).
La sezione III del TAR adito, con sentenza n. 474/2008 del 9 aprile 2008, ha respinto sia il ricorso incidentale sia quello principale, compensando fra le pari le spese del giudizio.
2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello principale la società EUROROCK s.r.l. (ricorrente in primo grado) che ne deduce l’erronietà/illegittimità in relazione all’art. 16 lett. a) e b) del bando e dell’art. 4 lett. a), paragrafo 2 del disciplinare di gara, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 554 e dell’art. 19, comma 12 bis della legge n. 109/1994 (primo motivo); ulteriore erroneità/illegittimità, con riferimento al primo motivo del ricorso in relazione all’art. 4 del disciplinare nonché all’art. 25 del D.P.R. n. 554/1999 ed all’art 19, comma 11 della legge n. 109/1994 (II motivo); Erroneità/illegittimità in relazione all’art. 11, ultimo comma del Bando, all’art. 3, del punto 1 del disciplinare di gara in relazione all’art. 4 del D.A. 2 febbraio 2005 in G.U.R.S. 25 febbraio 2005 n. 8, nonché in relazione all’art. 19, commi 10 e 12 della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato dalla L.reg. n. 7/2002 e n. 16/2005 (terzo motivo).
Nel primo motivo di appello si sostiene che il giudice di primo grado sarebbe incorso in equivoco nella interpretazione del contenuto impugnatorio del primo motivo del ricorso principale, con il quale era stata denunciata l’omessa verificazione della regolarità contributiva al momento della gara, nonostante l’interessata, con apposito reclamo, aveva sollecitato siffatta verificazione; la sentenza infatti sorvolerebbe sull’obbligo della verificazione; l’appellante insiste nella tesi che la possibilità di produrre la certificazione unica anche di quattro mesi anteriore alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione alla gara, mentre sarebbe sufficiente ai fini della ammissione alla gara, non esonererebbe la stazione appaltante dall’accertare la regolarità contributiva a tale data; la tesi è sviluppata, ulteriormente, nel secondo motivo di impugnazione con il quale si contesta la validità della sentenza impugnata nella parte nella quale perentoriamente afferma che l’efficacia del DURC presentato per la partecipazione si espande a tutti i profili per i quali viene in rilievo nell’ambito della gara così da esonerare da qualsiasi altro adempimento in ordine alla sussistenza della regolarità contributiva al momento della partecipazione alla gara ed al controllo da parte dell’ammini-strazione; l’erroneità della sentenza appellata, per tale profilo emergerebbe dalla disposizione contenuta nell’art. 19, comma 11 della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato delle leggi regionali n. 7 del 2002 e n. 16 del 2005, sulla cui base “il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa ai sensi della normativa vigente”: implicito, in tale disposizione sarebbe anche l’esigenza che l’amministrazione di renda parte attiva nella verificazione del requisito, malgrado la produzione del DURC.
Contrariamente a quanto asserito in sentenza, pertanto, assumerebbe rilievo la condotta omissiva della stazione appaltante che, con richiesta rivolta alle stesse componenti della costituenda ATI (piuttosto che direttamente agli enti previdenziali), avrebbe acquisito un DURC di data successiva a quella dell’aggiudicazione.
Infine la sentenza è fatta oggetto di sindacato nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla validità del DURC, presentato della mandante Marturana, sulla base della pretesa formazione del silenzio-assenso, prima della scadenza della data prevista e del termine dilatorio accordato all’INPS per pronunciarsi; il TAR, invero, più che respingere il ricorso sul punto si sarebbe astenuto dal pronunciarsi sul falso presupposto della estraneità della questione all’oggetto dell’impugnazione (III motivo).
In definitiva, la sentenza dovrebbe essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso principale di primo grado e l’annulla-mento dei provvedimenti e degli atti con esso impugnati.
3. La capogruppo, mandataria della ATI controinteressata, in proprio e nella qualità, costituitasi in giudizio, oltre che per resistere all’appello, propone, a sua volta, appello incidentale con il quale è gravata la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso incidentale proposto in primo grado; erroneamente non è stato dato il giusto rilievo alla mancata allegazione – alla nota di trasmissione dell’appendice di polizza fideiussoria relativa alla Impresa Eurorick s.r.l. – di un valido documento di riconoscimento dell’agente assicuratore (o, come nel caso in esame, di una leggibile copia fotostatica dell’originale); invero, in sentenza non risulterebbero essere state adeguatamente apprezzate le caratteristiche dell’atto allegato, totalmente illeggibile. Inoltre, la mancanza, nello statuto della società concorrente, dell’oggetto della gara e della mancata iscrizione alla camera di commercio per la categoria dei lavori, assumerebbe rilievo autonomo, indipendentemente dal possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 richiesta, in quanto da esso conseguirebbe il difetto di legittimazione degli amministratori ad impegnare la società per le prestazioni portate in gara.
4. L’Ufficio regionale si è costituito resistendo sia all’appello principale, sia a quello incidentale dei quali chiede la reiezione.
Successivamente, respinta la domanda cautelare proposta dalla appellante principale e chiamata la causa alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008, la stessa é stata trattenuta per la decisione di merito.
DIRITTO
1.1. L’appello principale è manifestamente infondato.
1.2. La sentenza appellata poggia (per la parte concernente il ricorso principale) sui seguenti punti:
a) - nella Regione siciliana, la presentazione, con la domanda di partecipazione alla gara, di un DURC rilasciato nei 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, esonera il partecipante dal rendere la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità contributiva e la stazione appaltante dallo svolgimento degli accertamenti relativi alla suddetta regolarità al momento della partecipazione alla gara;
b) ne conseguirebbe che, anche in presenza del reclamo del controinteressato espressamente volto a che venga effettuata una siffatta verificazione, nessun obbligo, in tal senso incomberebbe sulla stazione appaltante;
c) la presentazione, successiva all’espletamento della gara di un DARC non propriamente regolare, in quanto emesso – nel silenzio dell’INPS – anteriormente alla scadenza del termine accordato all’isti-tuto per pronunciarsi, non incide sulla validità di atti anteriori oggetto dell’impugnazione, i quali, anche in ipotesi di invalidità del DURC, non ne sono inficiati.
Le proposizioni che precedono, nelle quali si riassume l’artico-lata motivazione della sentenza impugnata, sono corrette e devono essere condivise.
1.3. È sufficientemente noto che, nella Regione siciliana, vige, in tema di certificazione ed accertamento della regolarità contributiva dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, una disciplina speciale e differenziata, rinvenibile nel testo dell’art. 19 della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato in più riprese dalla legislazione regionale, e dalle disposizioni attuative emanate con D.A. LL.PP. del 24 febbraio 2006 (nel caso espressamente richiamata dalla legge speciale), in forza delle quali (artt. 1, 2 e 4 del citato decreto) la regolarità contributiva al momento della gara è documentata mediante produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, all’INAIL e dalla Cassa edile (art. 1) ed è “certificata e/o attestabile anche attraverso la produzione di DURC “ (art. 2) “di data non anteriore a 120 giorni dal rilascio” (art. 4) (termine successivamente ridotto a 90 gg.).
Come evidenziato dalla controinteressata nei propri scritti difensivi, la corretta esegesi delle disposizioni citate, non lascia spazio a dubbi interpretativi se completata con l’esame delle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato decreto, contenenti disposizioni relative ai casi in cui il concorrente non depositi o non sia, comunque, in grado di depositare i documenti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 (silenzio-assenso; contenzioso sulla regolarità contributiva; produzione di dichiarazione sostitutiva).
Ne consegue che la regolarità contributiva è correttamente dimostrata ai fini della ammissione alla gara con la presentazione del DURC valido ed efficace sulla base di quanto prescritto dalle disposizioni precedentemente citate, senza che, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria null’altro debba essere richiesto al concorrente che abbia presentato il suddetto documento, completo in ogni sua parte, senza doversi avvalere degli strumenti suppletivi di cui all’art. 5 o della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6 del decreto citato.
L’appellante perviene a differenti conclusioni anche sulla base della disposizione contenuta nell’art. 19, comma 11, della L. n. 109/1994 che, nel testo vigente nella Regione, espressamente precisa che il DURC “non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa ai sensi della normativa vigente”.
Si tratta di un evidente equivoco nel quale la parte è incorsa per non avere dato il dovuto rilievo all’aggettivo pronominale “altre”, che implica una cesura fra quanto il documento è idoneo a dimostrare in base al combinato disposto degli artt. 2 e 4 del decreto assessorile citato e quanto, invece non forma oggetto della attestazione.
La formula del disciplinare di gara che richiede l’esibizione di tutta la documentazione “attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 554/00 e successive modificazioni, nonché il requisito della regolarità contributiva” è anch’essa equivocamente interpretata dall’appellante principale (ed altrettanto equivocamente riportata nel contesto dell’atto di appello), in quanto omette di prendere in considerazione un inciso significativo della disposizione e cioè “eventualmente non ancora acquisita”, che si colloca, nel testo del disciplinare, fra due virgole, dopo la parola “documentazione”, e la proposizione sopra testualmente riportata.
Il ricorrente ha consapevolmente omesso di trascrivere tale inciso, sostituendolo con puntini di sospensione.
Si tratta peraltro - come è fatto rilevare dalla difesa dei resistenti - di essenziale elemento integrativo del contenuto precettivo della norma speciale, che, espressamente si dirige prima ancora che al concorrente, alla stessa Amministrazione, esonerandola dall’obbligo di accertare, ove la produzione documentale abbia costituito oggetto di precedente acquisizione.
Cosicché deve anche essere escluso che tale obbligo possa scaturire dalla istanza oppositiva del controinteressato.
1.4. Al di fuori dagli adempimenti prescritti per dimostrare la regolarità contributiva all’atto della ammissione alla gara, sono le prescrizione di cui all’art. 8 del decreto dell’Assessore ai lavori pubblici, concernente la dimostrazione della regolarità contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione ovvero quella della stipulazione del contratto e della sua esecuzione.
Del tutto correttamente pertanto il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure relative al certificato DURC, rilasciato all’impresa mandante prima della scadenza del termine accordato all’INPS per fare pervenire le informazioni relative alla posizione del contribuente nei confronti dell’Istituito, in quanto ininfluente sugli atti impugnati (“nessuno degli atti impugnati con il presente gravame trova fondamento su tale atto”).
La considerazione ed il relativo giudizio di inammissibilità devono essere, dunque, condivisi.
2. L’appello principale, pertanto, deve essere respinto.
Ciò fa venir meno l’interesse della ATI appellante alla decisione dell’appello incidentale, che deve essere dichiarato improcedibile.
Considerata la relativa novità della questione, possono essere interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, l’11 dicembre 2008, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo d’Angelo, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.
Depositata in segreteria
il 10 giugno 2009