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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 25 maggio 2009 n. 485
Pres. Virgilio, Est. Lipari
Impresa Coco Salvatore (Avv.ti F. Merulla, S. Pappalardo) c/ Comune di Catania (Avv.ti P. Patanè, D. Macrì), A.T.I. Proietto Angelo, Consart soc. coop. a r.l. (Avv. S. Cittadino)


Contratti della p.a. - Gara - Polizza fideiussoria - Impegno al rilascio in favore del concorrente - Ammissibilità

È legittima l’ammissione ad una gara d’appalto di un’impresa, qualora il fideiussore abbia assunto il preliminare impegno al rilascio della polizza fideiussoria definitiva, in favore del concorrente garantito e non della stazione appaltante, in linea con la regola prevista dall’art. 30 l. 109/94, come recepita nell’ordinamento regionale siciliano con la l. r. 7/02


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 946/2008, proposto da
IMPRESA COCO SALVATORE, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Merulla e Santi Pappalardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marianna Oriti, in Palermo, via Serradifalco, n. 149.

contro



il COMUNE DI CATANIA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Patané e Daniela Macrì ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in Palermo, via F. Cordova, 76;
A.T.I. PROIETTO ANGELO e CONSART soc. coop. a r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Cittadino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Girolamo Rubino, in Palermo, via Oberdan, n. 5;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione prima, 30 settembre 2008, n. 1777.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi, altresì, l’avv. S. Pappalardo per l’impresa appellante e l’avv. S. Cittadino, per se e su delega dell’avv. P. Patanè, per il Comune e l’A.T.I. appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



1.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del verbale di gara del 3 agosto 2007, con cui era stato aggiudicato all’ATI Proietto Angelo e Consart soc. coop. a r.l. l’appalto dei lavori di ristrutturazione manutenzione periodica e biennale e adeguamento al decreto legislativo n. 626/1994 dei servizi igienici negli edifici comunali della città di Catania.
2. L’appellante contesta la decisione di primo grado, riproponendo i motivi disattesi dal tribunale.
Le parti intimate resistono al gravame.
L’ATI Proietto, con appello incidentale, ripropone le difese articolate in primo grado

DIRITTO



1.
La pronuncia di inammissibilità del tribunale deriva dall’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI controinteressata, diretto a contestare la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente Impresa Coco.
A giudizio del tribunale, la ricorrente di primo grado avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva, perché l’impegno a prestare la polizza fideiussoria definitiva “non è stato assunto, secondo quanto disposto dal bando, in favore della stazione appaltante, ma del contraente”.
2. L’appello, che contesta la statuizione del tribunale è, in questa parte, fondato.
A dire della sentenza impugnata, l’appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché “l’impegno a prestare la polizza fideiussoria definitiva non è stato assunto, secondo quanto disposto nel bando, in favore della stazione appaltante, ma del contraente”.
La pronuncia non è condivisibile.
Il punto 8, lettera b) del bando, riprodotto anche nel disciplinare della gara, con identica formulazione letterale, prescrive che l’offerta debba essere corredata, a pena di esclusione, dalla “dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante (…)”.
La dizione utilizzata dal bando indica in modo puntuale che l’impegno preliminare del fideiussore si rivolge al concorrente garantito. L’obbligo del fideiussore nei confronti della stazione appaltante nasce, invece, solo in seguito alla prestazione della garanzia definitiva, conseguente all’aggiudicazione definitiva.
Del resto, la previsione del bando è perfettamente coerente con la regola racchiusa nell’articolo 30 della legge n. 109/1994 (come recepita nell’ordinamento regionale siciliano con la legge regionale n. 7/2002), secondo cui l’offerta è corredata da una cauzione e dall’impegno “di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario”.
Pertanto, in questa parte, l’offerta dell’appellante risulta conforme alle prescrizioni del bando di gara.
3. Non incide su questa conclusione la difesa proposta dall’ATI Proietto con il proprio “appello incidentale”, secondo cui l’inammissibilità dell’offerta dell’impresa Coco dipenderebbe anche dalla violazione delle leggi regionali, che hanno apportato “modifiche sostanziali” alla previsione dell’articolo 30 della legge statale n. 109/1994.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la legge regionale contiene una sola differenza lessicale rispetto alla legge statale, consistente nella sostituzione della locuzione “impegno del fideiussore” con l’espressione “impegno di un fideiussore”.
Si tratta di una modifica priva di rilievo sostanziale in relazione alla questione oggetto del presente giudizio nel quale si controverte in ordine alla idoneità dell’impegno assunto, direttamente nei confronti del solo concorrente e non anche della stazione appaltante.
4. Per effetto della riconosciuta fondatezza del motivo di appello proposto contro la pronuncia di accoglimento del ricorso incidentale, devono essere esaminati, nel merito, i motivi articolati con il ricorso principale di primo grado.
5. Con una prima censura, l’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché l’impresa CONSART non aveva prodotto la prescritta autodichiarazione, concernente la regolarità contributiva, in violazione della prescrizione del disciplinare, concernente la dichiarazione di “non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza”.
La censura è infondata.
In punto di fatto, l’impresa CONSART ha presentato un DURC, in corso di validità, perfettamente idoneo a dimostrare la propria regolarità contributiva.
Inoltre, ha prodotto una dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza e all’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici e di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative dettagliatamente indicate e di essere in regola con i relativi adempimenti e pagamenti.
Pertanto, non risulta violata alcuna prescrizione stabilita dal disciplinare e dal bando, a pena di esclusione dell’offerta.
6. L’appellante sostiene, poi, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, perché la CONSART avrebbe omesso di effettuare, regolarmente, la prescritta dichiarazione relativa alle imprese rispetto alle quali il concorrente si trovi in situazione di “controllo diretto o indiretto, o anche sostanziale”.
La censura è infondata.
La dichiarazione resa dalla CONSART indica in modo puntuale quali siano le situazioni di controllo esistenti, mediante un analitico elenco delle imprese con cui sussistono detti rapporti.
La dichiarazione precisa esplicitamente che si tratta degli esclusivi rapporti di controllo esistenti.
Pertanto, non vi era alcuna necessità di integrare questa dichiarazione con una indicazione “negativa” dell’assenza di ulteriori situazioni di controllo interessanti l’impresa.
7. Infine, l’appellante deduce che il CONSART non avrebbe dichiarato nella domanda di partecipazione per quali consorziati intendeva concorrere, omettendo di presentare la documentazione riguardante i requisiti soggettivi di tali imprese.
Anche tale motivo è infondato.
Il CONSART, infatti, ha dichiarato di intendere eseguire direttamente i lavori, senza affidarli ad alcune delle imprese consorziate.
Pertanto, non era affatto necessario indicare, nella domanda, per quali imprese intendesse concorrere.
Per le stesse ragioni, quindi, non occorreva presentare la documentazione delle imprese consorziate, dal momento che il CONSART si è avvalso dei propri requisiti di partecipazione e non di quelli delle partecipanti al Consorzio.
8. In definitiva, quindi, il ricorso incidentale e il ricorso principale proposti in primo grado devono essere respinti..
Le spese dei due gradi possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni giuridiche trattate.

PER QUESTI MOTIVI



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, pronunciando sull’appello, respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti in primo grado, compensando le spese;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio Presidente, Paolo D’Angelo, Marco Lipari, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.


Depositata in segreteria
il 25 maggio 2009



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