REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale,
ha pronunziato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 211/2008, proposto da
RUSSO ALFIO, rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Chiaramonte ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino;
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1156/2007, del 2 luglio 2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 il Consigliere Antonino Corsaro, e uditi altresì l’avv. G. Immordino, su delega dell’avv. I. Chiaramonte, per l’appellante e l’avv. dello Stato Pignatone per il ministero appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso n. 1203/2005, il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto prot. n. 333- d/51692 emesso dal Ministero dell’Interno - dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 25.3.2005 e notificato in data 2.4.2005, nella parte in cui era stata disposta la restituzione al Direttore del Centro addestramento Polizia Stradale di Cesena (FC) della potestà disciplinare in merito al giudicato penale formatosi sui fatti commessi ai danni del soggetto passivo del reato più grande di età, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di detti provvedimenti.
L’ Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1156/2007 il TAR premesso che con ricorso n. 1203/2005, il ricorrente, chiedeva l’annullamento del decreto prot. n . 333-d/51692 emesso dal Ministero dell’Interno - dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 25.3.2005 e notificato in data 2.4.2005, nella parte in cui era stata disposta la restituzione al Direttore del Centro addestramento Polizia Stradale di Cesena, osservava che intervenuta la sentenza definitiva di condanna l’amministrazione emetteva il provvedimento di destituzione dal servizio con decreto del 20 agosto 2002 impugnato e sospeso in data 19.12.2002 e annullato in autotutela in data e restituiva la potestà disciplinare al Direttore del Centro addestramento Polizia Stradale di Cesena (FC) avverso il quale il ricorrente deduceva la violazione del principio del ne bis in idem, del giusto procedimento e di unità del procedimento disciplinare.In data 23.11.2005 ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto prot. n. 333- d/51692 di destituzione emesso dal Ministero dell’Interno - dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 19.7.2005 e notificato in data 1.8.2005.
Il TAR rigettava il ricorso perchè non era possibile una parossistica applicazione del principio del ne bis in idem e non sussistevano le dedotte violazioni del giusto procedimento e di unità del procedimento disciplinare.
Affermava che il principio del ne bis in idem è istituto proprio del processo penale e poichè nessuna norma del procedimento amministrativo lo prevede non appariva corretto in via interpretativa o analogica l’estensione di una norma processuale penale a quello amministrativo.
Il provvedimento si concludeva nei termini previsti nè risultava viziato dalla violazione del diritto di difesa atteso che il ricorrente aveva presentato memoria scritta.
Appella la parte soccombente , riproponendo gli stessi motivi di I° grado.
L’Amministrazione intimata si costituiva per resistere al gravame.
Alla udienza del 5 novembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il principio "ne bis in idem", sancito dall’art. 54 della convenzione d’Applicazione dell’Accordo di Schengen, si applica ad un procedimento penale avviato in uno Stato contraente per reprimere fatti per i quali l’imputato è già stato definitivamente giudicato in un altro Stato parte (Corte giustizia CE, sez. II, 11 dicembre 2008, n. 297).
Nel nostro ordinamento è previsto dall’art. 649 c.p.p. e dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nel contesto del concetto di giudicato e quindi costituisce espressione di un principio generale tendente ad evitare che, nell'identità delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta nei giudizi, si possano verificare duplicazioni o conflitti in genere.
Il principio del «ne bis in idem» proprio del procedimento penale è quindi applicabile anche a tutti i processi per evitare un secondo giudizio sul medesimo fatto già oggetto di un precedente giudicato.
Quindi il divieto di "bis in idem" costituisce “un principio genera le del nostro ordinamento applicabile a qualsiasi procedura coinvolgente, sotto qualsiasi profilo afflittivo, la posizione del cittadino, come singolo o come appartenente ad ordinamenti speciali” e quindi anche al processo amministrativo (Consiglio Stato, sez. IV, 3 febbraio 1992, n. 138).
Controversa sembrerebbe invece l’applicazione del principio del "ne bis in idem" anche nel procedimento disciplinare. Secondo parte della giurisprudenza non si applica ai procedimenti disciplinari, che, in linea generale, possono essere revocati e sostituiti, in quanto tale principio presuppone una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, come tale irretrattabile e coprente il dedotto e il deducibile, mentre per i provvedimenti amministrativi vige il contrario generale principio della loro revisionabilità in base a nuove acquisizioni, sia ad istanza di parte sia di ufficio in via di autotutela (Consiglio Stato, sez. IV, 21 novembre 1994, n. 907).
Secondo altra invece un procedimento disciplinare già concluso con la irrogazione di una sanzione non può (in violazione del principio del "ne bis in idem") essere reiterato (T.A.R. Lombardia Brescia, 15 maggio 1993, n. 363). Quindi, il procedimento disciplinare concluso non può essere riaperto perchè il potere disciplinare una volta esercitato non può essere riesercitato in relazione allo stesso fatto, e ciò per l'evidente ragione del ne bis in idem tutelata in tali disposizioni e relativa all'esigenza di certezza posta a garanzia del dipendente circa la definizione, una volta per tutte, della sua posizione disciplinare, la cui relativa conclusione non può più essere messa in discussione se non al verificarsi di nuove circostanze e ciò ancorché il relativo procedimento si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione.
Epperò ad una lettura più attenta si afferma che se è vero che il principio del "ne bis in idem" costituisce un principio generale del nostro ordinamento applicabile a qualsiasi procedura coinvolgente, sotto qualche aspetto afflittivo, la posizione del cittadino, come singolo o appartenente ad ordinamenti speciali, quali quelli del pubblico impiego e del personale militare, si è al di fuori del conflitto apparente di norme - e in particolare dell'unicità del fatto - quante volte vi sia la reiterazione intervallata di condotte di un certo tipo (l'abitualità) o si tenga conto della ricadute (recidiva), dopo precedente sanzione, dell'autore in comportamenti censurabili (Consiglio Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2816).
Quindi nulla vieta all'amministrazione medesima di provvedere in via di autotutela a sanare eventuali irregolarità procedurali annullando la sanzione e riaprendo retroattivamente il procedimento già concluso, ove queste non riguardino attività sottoposte a termini perentori e non modifichino i fatti contestati e i risultati dell'istruttoria.
Il principio del ne bis in idem non sarebbe violato nel caso in cui il provvedimento precedente sia stato annullato per un vizio attinente all'iter procedimentale che ha condotto all'emissione. Infatti, tale vizio ben può essere emendato dallo stesso organo pubblico attraverso un nuovo procedimento correttamente svolto, a condizione che questo giunga a conclusione nel termine previsto dall'ordinamento, nell'esercizio del potere di autotutela per motivi di legittimità.
Nel caso in esame il provvedimento si concludeva nei termini previsti nè risultava viziato dalla violazione del diritto di difesa atteso che il ricorrente aveva presentato memoria scritta.
Conclusivamente l’appello va rigettato e, per l’effetto, confermata l’impugnata decisione, con la motivazione di cui sopra.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando rigetta l’appello.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 5000.00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 novembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.
Depositata in segreteria
il 25 maggio 2009