Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 11 maggio 2009 n. 398
Pres. Virgilio, Est. de Francisco
G. Castorina (Avv. C. Barreca) c/ Ministero dell’Interno, Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (Avv. dello Stato)


Processo amministrativo - Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso - Istanza di ammissione - Rigetto - Annullamento in s.g. - Nuovo diniego - Nullità per violazione del giudicato - Sussiste

A seguito dell’annullamento in s.g. della delibera del Comitato di solidarietà recante reiezione della domanda di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla L. 512/99, è nulla e va considerata tamquam non esset, per violazione diretta del giudicato, la delibera con la quale il citato Comitato respinga nuovamente l’istanza, ribadendo l’iter argomentativo sottostante alla precedente delibera, in totale contrasto con l’effetto conformativo scaturente dal giudicato e risultante dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza ottemperanda. (Nella specie, peraltro, in sede di giudizio di ottemperanza alla citata sentenza di annullamento, il g.a. ha provveduto direttamente in merito, senza procedere alla nomina di un commissario ad acta, come consentito dall’art. 27, co. 1, n. 4, r.d. 1054/24, in combinato disposto con l’art. 37, co. III, l. 1034/71, accogliendo il ricorso e condannando la p.a. a corrispondere le somme dovute, alla stregua dell’effetto conformativo scaturente dal giudicato, che costituisce il fondamentale canone di condotta per lo stesso giudice dell’ottemperanza).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 968/2008, proposto da

CASTORINA GIOVANNI
, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Barreca e con domicilio eletto in Palermo, via N. Morello n. 40, presso l’avv. Luca Di Carlo;

contro



il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e il COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO istituito presso lo stesso ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Palermo, via De Gasperi n. 81;

per l’esecuzione del giudicato



formatosi sulla decisione di questo Consiglio 4 settembre 2007 n. 721.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno ed altri;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla camera di consiglio del 5 novembre 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. C. Barreca per l’appellante e l’avv. dello Stato Pollara per il Ministero dell’interno ed altri;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Viene in decisione il ricorso per l’ottemperanza alla decisione di questo Consiglio indicata in epigrafe, con cui è stato accolto in appello il ricorso dell’odierno istante per l’annullamento della delibera del resistente Comitato di solidarietà del 9 giugno 2004, n. 73, recante reiezione della domanda del Castorina di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Sull’istanza di ottemperanza, proposta all’Amministrazione, è stata poi emanata la delibera 7 maggio 2008, n. 45, con cui è stata di nuovo respinta l’istanza di concessione dei benefici; di tale atto il ricorrente, denunciandone l’elusività rispetto al giudicato ottemperando, chiede in questa sede la conseguenziale declaratoria di nullità.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. –
Giova premettere che, con sentenza della Corte di appello di Catania 28 dicembre 1992, n. 2430, passata in giudicato, in parziale riforma di quella del Tribunale di Catania 15 luglio 1991, n. 1152, il Castorina è stato riconosciuto vittima dei reati di usura e di estorsione perpetrati da tal XXX, il quale è stato altresì condannato – con sentenze in sede civile del Tribunale, 30 giugno 1999, n. 2327, e della Corte di appello di Catania, 3 maggio 2003, n. 469, a seguito di condanna generica resa dai giudici penali – a corrispondere all’odierno ricorrente, per risarcimento danni e spese di lite, le seguenti somme:
1) € 25.973,34, oltre rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nonché interessi legali calcolati sulla somma anno per anno rivalutata dal 15 novembre 1984 al 2 ottobre 2003 e con ulteriori interessi legali sul coacervo totale, dal 2 ottobre 2003 al soddisfo;
2) ulteriori € 129.114,22 oltre rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nonché interessi legali calcolati sulla somma anno per anno rivalutata dal 16 luglio 1984 al 2 ottobre 2003 e con ulteriori interessi legali sul coacervo totale, dal 2 ottobre 2003 al soddisfo;
3) € 430,30, di cui € 15,49 per spese vive, oltre oneri accessori di legge, per le spese di costituzione di parte civile nel giudizio penale di primo grado, oltre interessi legali sul totale dal 15 luglio 1991;
4) € 516,46, oltre oneri accessori di legge, per le spese di costituzione di parte civile nel giudizio penale di secondo grado, oltre interessi legali sul totale dal 28 dicembre 1992;
5) € 7.438,53, di cui € 94,51 per spese vive (così corretto l’errore ostativo rilevato in sentenza), oltre oneri accessori di legge, per le spese di lite del giudizio civile di primo grado, oltre interessi legali sul totale dal 30 giugno 1999;
6) € 12.722,31, di cui € 1.222,31 per spese vive, oltre oneri accessori di legge, per le spese di lite del giudizio civile di secondo grado, oltre interessi legali sul totale dal 3 maggio 2003.
Con istanza del 25 novembre 2003, il Castorina ha chiesto di accedere al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”, di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, ivi dichiarando, fra l’altro, essergli stato nelle more erogato “l’importo parziale di £ 249,989.000 (pari ad € 129.108,55, di cui € 103.821,78 per danni subiti, € 1.549,35 per spese legali e € 23.962 per interessi legali) stanziato dalla Regione siciliana – Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso con D.P. n. 64/U.S.V. del 9.6.2000, quale parziale indennizzo per i danni subiti”, avendo perciò ceduto alla Regione siciliana una corrispondente quota del proprio maggior credito risarcitorio nei confronti del XXX.
Con delibera 9 giugno 2004, n. 73, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso – “rilevato … che la condanna dell’imputato è stata disposta per delitti diversi da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 512/1999, non riferendosi né all’art. 416-bis c.p. di cui alla lettera a), né … a delitti rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. b) e c) del medesimo art. 4, in quanto non si rinvengono elementi che possano far ritenere sussistente l’ipotesi che l’imputato condannato si sia avvalso delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., ovvero della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo (lett. b), né emerge che il delitto sia stato commesso per agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso (lett. c), né risulta, infine, contestata l’aggravante di cui al n. 3 del comma 3 dell’art. 628 c.p. con riferimento al delitto di estorsione” – ha respinto la domanda di accesso a detto fondo di rotazione ex lege n. 512/99 (analogo esito ha sortito un’istanza di riesame del 20.9.2004).
Avverso il diniego di accesso al fondo (nonché, con motivi aggiunti, avverso il diniego di riesame) il Castorina ha proposto ricorso al giudice amministrativo che, disatteso dal T.A.R. di Catania con sentenza 25 ottobre 2005, n. 1912, è invece stato infine accolto in appello, con decisione di questo Consiglio 4 settembre 2007, n. 721.
Il 20 ottobre 2007, dunque, l’odierno ricorrente ha richiesto al Comitato qui intimato di riesaminare la pratica, stante l’intervenuto annullamento del primo diniego, con espresso avviso che tale richiesta era a valere anche come diffida ad adempiere ai fini della successiva proposizione del presente giudizio per l’esecuzione del giudicato.
Con delibera 7 maggio 2008, n. 45, il Comitato ha rigettato nuovamente l’istanza, per le ragioni che saranno esaminate appresso.
Assumendo la radicale nullità di quest’ultimo provvedimento, in quanto violativo o comunque elusivo del giudicato, il Castorina ha infine proposto l’odierno giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla cit. dec. n. 721/2004 di questo Consiglio.

2. –
Il ricorso in ottemperanza è fondato e, per le ragioni di cui infra, il Collegio stima preferibile accoglierlo senza l’intermediazione di un commissario ad acta, bensì direttamente “pronunciando anche in merito” il giudice dell’ottemperanza, come gli consente l’art. 27, I comma, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 37, III comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. –
La delibera 7 maggio 2008, n. 45, con cui il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha reiterato il rigetto dell’istanza del Castorina è radicalmente nulla, per violazione diretta del giudicato cui avrebbe invece dovuto dare piena ottemperanza, e comunque perché manifestamente elusiva di esso.
Il Comitato in quella sede, premesso che “con propria delibera n. 73 del 9 giugno 2004 la … domanda non è stata accolta perché ritenuta non rientrante nelle previsioni della legge n. 512/1999”, ha ritenuto di poter affermare “che il proprio comportamento è stato perfettamente conforme all’avviso poi espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa”.
L’assoluta insostenibilità di tale assunto trova la sua piena riprova sulla base di un argomento meramente logico: se fosse vero l’assunto del Comitato, questo Consiglio non avrebbe accolto il ricorso avverso la cit. delibera n. 73 del 2004; posto che, invece, lo ha accolto ed ha annullato tale delibera, è evidente che l’avviso (rectius: il giudicato) espresso da questo Consiglio è stato perfettamente difforme e opposto rispetto al contenuto della delibera annullata.
Ciò induce a considerare frontalmente violativa del giudicato, piuttosto che elusiva di esso, la delibera 7 maggio 2008, n. 45: in ogni caso, essa è radicalmente nulla e va considerata tamquam non esset.
Peraltro, nel prosieguo della motivazione di detta delibera n. 45/2008, viene semplicemente ripetuto e ribadito, senza sostanziali variazioni, il medesimo iter argomentativo, sopra trascritto, sottostante alla precedente delibera n. 73/2004; il cui totale contrasto con l’effetto conformativo scaturente dal giudicato è agevole evincere, sol che lo si ponga a confronto con gli opposti principi giuridici affermati dalla decisione qui ottemperanda, che saranno ricordati infra.
L’evidente volontà dell’Amministrazione di non ottemperare il giudicato, implicitamente dichiarata con siffatta condotta violativa, induce questo Consiglio a soprassedere dall’esercizio della facoltà di nominare un proprio ausiliare (il commissario ad acta) cui demandare lo svolgimento delle attività, materiali e valutative, necessarie per attuare il giudicato, e a provvedere invece direttamente in merito.

4. –
L’effetto conformativo scaturente dal giudicato – che costituisce il fondamentale canone di condotta cui, dopo di esso, sono tenuti sia l’Amministrazione, sia le parti del giudizio, sia il giudice dell’ottemperanza – è quello che risulta dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza o decisione ottemperanda.
Nel caso in esame, il dispositivo è stato di annullamento della delibera n. 73/04, mentre la motivazione ha precisato quanto appresso.
Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso deve effettuare autonome valutazioni dei fatti accertati in sede penale, per valutare se i reati di usura e di estorsione perpetrati da parte del XXX siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, come previsto dall’art. 7 del D. L. n. 152/91”.
A tal fine, va considerato che i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ricorrono quando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrere in reati associativi, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica su una o più persone determinate”.
Pertanto, con riferimento ai delitti previsti dall’art. 7 del D. L. n. 152/91 sub lett. b) (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis) non è necessario – come sostiene l’amministrazione appellata – l’accertamento giudiziale della matrice mafiosa del delitto, né che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti”.
Il c.d. “metodo mafioso” è infatti configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso”.
È sufficiente che l'agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere mafioso. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso”.
Infatti, la funzione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D. L. n. 152/91 sub lett. b) (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.) è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose”.
Alla stregua del c.d. effetto conformativo che ne è scaturito, la verifica da svolgere è dunque limitata a verificare – secondo quanto emerge da una mera parafrasi dei ricordati passi della motivazione della decisione ottemperanda – se la violenza o la minaccia esercitate dal XXX, secondo quanto direttamente emerge dalle risultanze del giudizio penale, avesse assunto la veste tipica di quelle mafiose, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti; a tal fine, è sufficiente che il reo abbia posto in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità della vittima quello tipicamente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere mafioso; comportamento che ben può essere utilizzato anche dal delinquente comune, se nella sua zona notoriamente esistono associazioni mafiose.

5. –
Ciò posto, il Collegio ritiene, nel merito della vicenda in esame, che tutti i ricordati presupposti emergano e siano presenti nei fatti accertati dal giudice penale.
Il presupposto dell’esistenza, in una data zona, di associazioni mafiose, quand’anche oggettivamente estranee allo specifico fatto, può ormai ritenersi notorio sull’intero territorio della Regione siciliana: vieppiù, nella specie, trattandosi del Comune di Catania.
Quanto al resto, che la minaccia esercitata dal XXX avesse assunto la forma tipica di quella mafiosa, è insito nel fatto che egli avesse asserito in presenza del Castorina “di appartenere alla famiglia dei Cavadduzzu” (sentenza penale di appello, pag. 10), pur se ciò era avvenuto in occasione di un mero “antefatto” (sentenza, pag. 13) e al solo fine di suggestionare la vittima.
Risulta dagli atti che il XXX, attuando il proprio disegno estorsivo, “accompagna la richiesta con la minaccia di prospettazione di gravissimi danni, che i suoi amici malviventi avrebbero cagionato a esso Castorina, facendogli fare una brutta fine: "facendolo trovare morto nel bagagliaio della sua auto"” (ivi, pag. 15-16).
È, infine, la stessa sentenza (ivi, pag. 16) ad affermare che “è, quindi, perfettamente credibile il Castorina quando sostiene di essersi venuto a trovare in una situazione di terrore – per la gravità e serietà delle minacce, provenienti da una organizzazione malavitosa cui anche il XXX faceva capo – perdippiù aggravate dallo stato di persistente difficoltà in cui versava la sua azienda”.

6. –
Incomprensibile – salvo che in un’ottica di difesa a tutta oltranza delle proprie precedenti determinazioni, a onta del fatto che le stesse fossero state nel frattempo annullate in sede giurisdizionale – risulta pertanto l’asserzione, che si rinviene nella delibera n. 45/2008, che “la sentenza penale non consente di identificare ictu oculi se i reati per cui interviene la condanna rientrino o meno nelle fattispecie previste dalla legge 512/1999”; quantomeno perché, dopo il giudicato, non è la norma a costituire il parametro immediato di condotta, bensì l’interpretazione che di essa abbia fornito la sentenza da ottemperare.
Sul punto, la decisione ottemperanda non lascia adito a dubbi.
Alla sua stregua, non si tratta di accertare se il XXX facesse o meno parte dell’organizzazione mafiosa – punto che, in effetti, la sentenza non approfondisce, forse perché in relazione al tempus commissi delicti e ai reati contestati non stimò di doverlo approfondire – bensì di accertare se nelle violenze e minacce da lui poste in essere fosse riscontrabile, dal punto di vista della vittima, la presenza del c.d. “metodo mafioso”, consistente nel porre “in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica”.
Metodo che “è infatti configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso”.
All’uopo, “è sufficiente che l'agente ponga in essere … un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere mafioso. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato”.
La norma di riferimento, cui si riconnette il beneficio richiesto dal Castorina, ha, “infatti, la funzione … di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale”, quando sia nota “l'esistenza in una data zona di associazioni mafiose”.
Alla stregua di tali parametri, testualmente tratti dalla decisione ottemperanda e che sono dunque quelli che avrebbero dovuto essere utilizzati – come infatti in questa sede vengono utilizzati – ai fini dell’ottemperanza all’epigrafata decisione di questo Consiglio, non può esservi alcun dubbio che l’istanza di ammissione al fondo rotativo formulata dal Castorina avrebbe dovuto, come ora deve, esser accolta.

7. –
Il quantum dell’accoglimento della domanda proposta in confronto delle amministrazioni intimate sopra epigrafate va liquidato in misura pari al complessivo credito del Castorina verso il XXX, per quale riferito nel primo paragrafo della presente motivazione, previa deduzione da esso dell’importo già erogatogli dalla Regione.

8. –
In conclusione, il ricorso in ottemperanza va accolto.
Per l’effetto, dichiarata nulla la delibera del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso n. 45/2008, le Amministrazioni resistenti vanno condannate a corrispondere al ricorrente le somme sopra indicate, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risultanti dagli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, lett. f), della legge 22 dicembre 1999, n. 512; nei limiti delle somme effettivamente corrisposte, il fondo è surrogato nei diritti del Castorina verso il XXX, ex art. 6, comma 4, della cit. legge n. 512 del 1999.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono secondo i principi la soccombenza.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso per l’esecuzione del giudicato sulla decisione indicata in epigrafe e, per l’effetto:
1) dichiara la nullità della delibera n. 45/2008, di cui in motivazione;
2) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a pagare al Castorina le somme indicate in motivazione, nei limiti e con gli effetti ivi specificati;
3) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere all’appellante le spese di questo giudizio di ottemperanza, che liquida nel complessivo importo di € 5.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio il 5 novembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
Depositata in segreteria
il 11 maggio 2009



 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento