REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 608/2008 proposto da
MELIA ALESSANDRO e CAPPELLO GIUSEPPA
rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Tommasini, elettivamente domiciliato in Palermo, via F.P. Di Blasi n. 16, presso lo studio dell’avv. Rita De Michele;
contro
RUSSOTTI ANTONINO e VALASTRO MARIA rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pitruzzella, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;
e nei confronti di
ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
per l'annullamento
della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 470/08 del 13 marzo 2008.
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Pitruzzella per Russotti Antonino e per Valastro Maria e dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I. e per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 il Consigliere Filippo Salvia; uditi l’avv. R. Tommasini per gli appellanti, l’avv. M. B. Miceli, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per gli appellati e l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni regionali;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
I La controversia ha per oggetto talune modifiche prospettiche esterne al portale d’ingresso del negozio situato in Taormina, via Umberto n. 45 e l’arretramento del portale e portone al civico 47 della stessa via. I promotori dell’intervento edilizio sono i signori Russotti Antonino e Valastro Maria. Gli opponenti i signori Melia Alessandro e Cappello Giuseppa.
II I sig.ri Russotti e Valastro hanno impugnato il provvedimento della Soprintendenza BB.CC.A. di Messina datato 24.11.2006 di revoca di una autorizzazione precedentemente rilasciata ai medesimi. Hanno anche impugnato il parere contrario (rectius diniego di nulla-osta) espresso dalla stessa Soprintendenza l’11.4.2007 sul progetto di modifica esterna del portale d’ingresso dell’immobile; nonché, con motivi aggiunti, la relativa comunicazione del 26.4.2007.
Oltre all’annullamento degli anzidetti provvedimenti e di quelli consequenziali, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno.
III Il TAR - ritenendo sussistere i presupposti di manifesta fondatezza ex art. 26, c. 4, l. n. 1034/1971 - ha accolto con sentenza breve il ricorso de quo, limitatamente però alle domande impugnatorie, disattendendo invece la richiesta di risarcimento del danno.
I vizi riscontrati dal TAR nei confronti dei provvedimenti impugnati, riguarderebbero essenzialmente il mancato rispetto delle norme in tema di partecipazione al procedimento, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Ad avviso del Giudice di primo grado infatti l’Amministrazione per inibire legittimamente le modifiche anzidette, non avrebbe dovuto far generico riferimento al pregiudizio paesaggistico arrecato al contesto architettonico esistente, bensì ad una più corposa e convincente motivazione.
La sentenza è stata impugnata dai signori Melia Alessandro e Cappello Giuseppa, quali proprietari controinteressati.
Nel presente giudizio si è pure costituita l’Amministrazione con una breve, ma puntuale memoria.
DIRITTO
L’appello è meritevole di accoglimento.
E’ valido anzitutto il rilievo secondo cui i promotori dell’intervento, nella loro qualità di “usufruttuari”, non possedevano la legittimazione necessaria per ottenere le autorizzazioni richieste, in dissenso ai proprietari dell’immobile. Le precisazioni fatte al riguardo dai resistenti, in ordine alla variegata situazione di diritti coesistenti su quest’ultimo, non superano l’eccezione, apparendo indubbio che modifiche così rilevanti - come quelle progettate - non possano essere assentite a chi non sia in grado di dimostrare di avere la piena disponibilità del bene.
Va condiviso altresì il rilievo in ordine all’insussistenza dell’asserito vizio di motivazione dei provvedimenti inibitori impugnati. Non solo perché le modifiche prospettate incidono - come ha ben messo in rilievo l’Avvocatura - su elementi decorativi pregiati del portale (il cui mantenimento in vita non richiede giustificazioni di sorta), ma anche per la più radicale considerazione che la regola giuridica maestra che disciplina oggi gli interventi nei centri storici, è quella del rispetto dell’esistente. Una regola - è il caso di sottolineare - enunciata sia dal legislatore nazionale (l. n. 765/1967), che da quasi tutti i legislatori regionali, ivi compreso quello della Sicilia (v. art. 55 l.r. n. 71/1978; artt.1 e 2 l.r. n. 70/1976). Ciò al fine di poter conservare e tramandare testimonianze urbanistico-architettoniche irripetibili, proprie di una civiltà artigiano-contadina definitivamente tramontata (C.G.A.., 22 marzo 2006, n. 107; id., 10 novembre 2005, n. 774). Nel caso specifico poi tali esigenze di tutela appaiono ulteriormente potenziate dalla presenza di un vincolo paesistico, posto in essere in considerazione dell’eccezionale pregio del centro storico di Taormina.
Se tali sono gli elementi significativi della fattispecie, l’idea di poter legittimamente inibire le modifiche al prospetto dell’edificio, solo attraverso una motivazione puntuale del provvedimento (che non si limiti cioè al richiamo dell’esistente o al valore del contesto urbanistico-paesaggistico), appare invero assai debole. Ed infatti, così come sarebbe assurdo pensare di dover spiegare puntigliosamente le ragioni che … consigliano la conservazione e la trasmissione ai posteri della “Primavera” del Botticelli o della “Donna con l’ermellino” di Leonardo; allo stesso modo non si comprende, perché mai l’Amministrazione investita ex lege di poteri di salvaguardia del centro storico di Taormina (un bene culturale conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi ineguagliabili valori figurativi), debba darsi carico di spiegare per filo e per segno (sino al limite della diabolicità della prova), le ragioni per cui l’eliminazione di un certo fregio, l’arretramento del portone d’ingresso (con il recupero “solo se possibile” dei materiali dimessi), la manomissione dell’insieme, siano incompatibili con le ragioni della tutela stessa. E ciò peraltro quando un campionario non incoraggiante di siffatti interventi (modifica delle sporgenze, apertura a giorno delle vetrine, eliminazione dei supporti tradizionali dei balconi, ecc), hanno già evidenziato a sufficienza, non solo agli addetti ai lavori, ma anche a qualsiasi persona di buon senso, la potenzialità distruttiva e di stravolgimento dei medesimi, forse ancor maggiore di quella causata dai più pesanti sventramenti a fini speculativi.
Il vero è che da quando la motivazione del provvedimento amministrativo - già sommessamente enunciata nell’art. 3 l.ab.cont.amm. - è stata codificata con tutt’altra evidenza nell’art. 3 l. n. 241/1990, l’enfasi che ha accompagnato l’evento, ha fatto perdere talvolta di vista l’idea che la motivazione (rectius la specificità della medesima) non costituisce una sorta di “uniforme” valida per ogni evenienza, tale da obbligare l’amministrazione a inseguire il privato in qualsiasi sua iniziativa (anche distruttiva), dovendo invece intendersi come un obbligo condizionato e graduato dal tipo di conformazione impressa in concreto alle diverse situazioni giuridiche. Una motivazione, in altre parole, basata su molti “distinguo”.
Così ad es. mentre può convenirsi che in presenza di una disciplina a “maglie larghe”, gli eventuali limiti alla iniziativa privata richiedano una puntuale motivazione per la prevalenza, nella fattispecie, del diritto ex art. 41 Cost.; al contrario in presenza di una fattispecie conformata dal potere pubblico in funzione della tutela di un interesse sensibile (come appunto nel caso in discussione), l’obbligo della motivazione subisce un evidente affievolimento.
Alla luce delle precedenti considerazioni appare abbastanza chiaro che, nella vicenda in esame, la motivazione data dall’Ammi-nistrazione per inibire i lavori non sia insufficiente.
Appaiono infine fondati i rilievi degli appellanti circa l’insus-sistenza della lamentata violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento. Ciò non solo per il carattere essenzialmente confermativo degli atti posti in essere dall’amministrazione dopo il pronunciamento negativo dell’11.4.2007, ma anche in considerazione del fatto che - date le peculiarità della fattispecie - l’amministrazione non aveva in realtà margini di manovra per assentire gli interventi richiesti.
Per i suddetti motivi questo Consiglio ritiene che l’appello in epigrafe debba essere accolto.
Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese del presente giudizio, determinate in € 4.000,00 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l'appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado.
Spese a carico per € 4000,00 (quattromila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Paolo D’Angelo, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, componenti.
Depositata in segreteria
il 27 aprile 2009