Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 30 marzo 2009 n. 206
Pres. Virgilio, Est. De Francisco
S. Cosentino ( Avv. C. Tirenna) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.c.)


Processo amministrativo - Giudizio di secondo grado - Perenzione - Decreto presidenziale - Opposizione - Ordinanza collegiale - Appello - Inammissibilità - Ragioni

Ai sensi dell’art. 26, co. 7, l. 1034/71, l’ordinanza collegiale che definisce il giudizio di oppo-sizione avverso il decreto presidenziale che abbia dichiarato la perenzione del giudizio è appela-bile solo se resa dal giudice di primo grado; mentre è invece sottratta a qualsivoglia gravame - salvo la revocazione- se resa dal giudice di secondo e ultimo grado. Ciò in quanto detta ordinan-za ha natura decisoria e definitiva (del grado) del giudizio in cui è resa, nei casi in cui -come nel-la specie- confermi la declaratoria di perenzione del giudizi. (Ne deriva, nella specie, l’inammissibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza confermativa della perenzione pro-nunciata con decreto presidenziale dal giudice di secondo grado)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale,



ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E



sul ricorso in appello n. 1510/2007, proposto da
COSENTINO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Tirenna, domiciliato ex lege in Palermo, presso la segreteria diquesta Sezione giurisdizionale;

c o n t r o



il MINISTERO DELLE FINANZE, oggi DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento



dell’ordinanza di questo Consiglio 13 novembre 2007, n. 920.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, all’udienza del 6 novembre 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Udito altresì l’avv. C. Tirenna per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O



Viene in decisione l’appello avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui questo Consiglio ha respinto l’opposizione – proposta dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 26, VII comma, della legge 6 dicembre 1973, n. 1034 – al decreto presidenziale del 11 ottobre 2007, con cui è stato dichiarato perento (per omesso deposito agli atti di causa dell’istanza di fissazione d’udienza) l’appello n. 866/2004, interposto dallo stesso Cosentino in ordine al giudizio avverso la propria esclusione dal concorso riservato per titoli a n. 279 posti di funzionario tributario.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O



L’appello in esame – asseritamente proposto ai sensi dell’art. 26, VII comma, della legge 6 dicembre 1973, n. 1034, per come modificato dall’art. 9 legge 21 luglio 2000, n. 205 – è inammissibile.
Come è noto, ai sensi del cit. art. 26, comma VII, “La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali”.
Ne consegue, de plano, che, contrariamente a quanto assume e argomenta l’appellante, ai sensi della citata disposizione di legge l’ordinanza collegiale che definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto presidenziale che abbia dichiarato la perenzione del giudizio è appellabile solo se resa dal giudice di primo grado; mentre è invece sottratta a qualsivoglia gravame – salvo la revocazione, nei congrui casi qui non ricorrenti – se resa dal giudice di secondo e ultimo grado.
Ciò perché detta ordinanza – mediante la quale è assoggettato al controllo del Collegio il provvedimento presidenziale che sia stato ritualmente impugnato dalla parte soccombente – ha natura decisoria e definitiva (del grado) del giudizio in cui è resa, nei casi in cui, come in quello in esame, confermi la declaratoria di perenzione del giudizio.
Ne deriva l’inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza di questo Consiglio 13 novembre 2007, n. 920, in quanto proposto nei confronti di un provvedimento giurisdizionale di contenuto decisorio e atto a definire il secondo e ultimo grado del giudizio amministrativo.
Nulla per le spese, in difetto di costituzione di parte appellata.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio il 6 novembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 30 marzo 2009

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento