REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1581/06 proposto da
COMUNE DI VITTORIA in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tamburello e Angela Bruno, elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Turrisi n. 59, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Raimondi;
contro
GIUSEPPE MODICA, MAURIZIO MODICA, MICHELE MODICA, SALVATORE MODICA, ISABELLA PAPIA, NUNZIATA LICITRA e PAOLO GILOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Paterniti La Via, elettivamente domiciliati in Palermo, via E. Torricelli n. 3, presso lo studio dell’avvocato Giovanna Condorelli;
e nei confronti
dell’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato ope legis;
del DIRIGENTE GENERALE pro-tempore DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA DELL’ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, non costituito in giudizio;
per la riforma
delle sentenze del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 1179/06 del 9 marzo - 18 luglio 2006 e n. 929/07 dell’8 marzo e del 12 aprile 2007 - 5 giugno 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. P. Paterniti La Via per Giuseppe Modica, Maurizio Modica, Michele Modica, Salvatore Modica, Isabella Papia, Nunziata Licita e Paolo Gilotta e dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale territorio ed ambiente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;
Uditi alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 l’avv. G. Tamburello per l’appellante, l’avv. P. Paterniti La Via per gli appellati e l’avv. dello Stato Bucalo per l’Assessorato regionale territorio ed ambiente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Gli attuali appellati hanno adito il TAR di Catania impugnando il decreto assessorile del 16 ottobre 2003 di approvazione del PRGC del Comune di Vittoria, nella parte in cui reiterava i vincoli già previsti nel precedente PRGC afferenti terreni di loro proprietà, e precisamente le particelle di cui alle osservazioni nn. 107, 108, 109, 110 e 113.
Lamentavano:
1. Violazione dell’articolo 42 della Costituzione, dell’articolo 1 del protocollo addizionale CEDU per la durata enorme ed inutile del vincolo ventennale reiterato.
2. Violazione dell’art. 9 comma 4 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 237 per la mancanza di interesse alla realizzazione delle opere ed inidoneità delle aree.
3. Diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il comune di Vittoria eccependo.
1. Inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti di adozione del PRGC.
2. Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
3. Necessità di rispettare gli standard e quindi necessità di sottoporre a vincolo le aree.
4. Carenza del carattere espropriativo ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999.
5. Le aree a parcheggio non sono vincoli preordinati perché possono essere realizzati dal privato o in maniera mista (pubblico privato) secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 179 del 1999.
Si costituiva in giudizio l’Assessorato resistendo.
Con la sentenza n. 1179/06, non definitiva, il TAR accoglieva parzialmente il ricorso osservando:
1. L’approvazione del PRGC può essere impugnata autonomamente senza l’impugnazione della adozione e dunque il ricorso è ammissibile.
2. La domanda prospettata non contiene quale petitum il risarcimento del danno derivante dalla apposizione del vincolo ma l'annullamento del PRGC. Quindi la giurisdizione è del Giudice amministrativo e non del Giudice ordinario.
3. Necessità di una congrua e specifica motivazione nel caso di reiterazione di vincoli.
4. Disponeva incombenti istruttori sulla destinazione negli strumenti attuativi delle aree per attrezzature di interesse comune e per aree e spazi pubblici attrezzati (osservazioni nn. 108, 109 e 113 in parte)
5. Accoglieva il ricorso relativamente alle particelle nn. 107, 110 e 113, in parte. Osservava, infatti, che la reiterazione impone un vincolo di inedificabilità assoluta per quelle aree sulle quali sono realizzabili solo opere e servizi pubblici, come le sedi viarie ed i parcheggi o l’edilizia scolastica.
6. Escludeva, in generale, la sussistenza di una reiterazione per vaste aree, ritenendo, nella specie, la sussistenza di una reiterazione per singole aree che deve essere debitamente motivata.
7. Per l’osservazione n. 113 precisava il TAR che il ricorso non poteva essere accolto nella parte in cui l’area è destinata a spazi pubblici attrezzati, parco gioco e sport. Tali opere, infatti, possono essere realizzate anche da privati e, quindi secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) non si costituiscono vincoli di inedificabilità assoluta preordinati alla espropriazione. Per il resto dell’area e della destinazione, come detto, disponeva incombenti istruttori.
Con successiva sentenza definitiva n. 929/07 accoglieva parzialmente il ricorso osservando:
8. Per l’osservazione n. 108, l’area risulta destinata a verde pubblico di arredo urbano, e quindi ritiene illegittima la reiterazione non sufficientemente motivata.
9. Per l’osservazione n. 109 accoglieva il ricorso, poiché l’area è destinata in parte a parco di quartiere ed in parte attrezzature di gestione.
10. Per l’osservazione n. 111 respingeva il ricorso osservando che l’area è destinata a verde pubblico, attrezzature gioco bambini. Riteneva, infatti, che residuasse una congrua possibilità di utilizzazione da parte del privato.
11. Per l’osservazione 113, nella parte residuale dalla sentenza parziale, accoglieva osservando che l’area è destinata a spazi pubblici attrezzati.
12. Respingeva la richiesta di risarcimento in quanto non sufficientemente provato il danno.
Avverso le dette sentenze promuove appello il Comune di Vittoria lamentando:
1. Non hanno carattere espropriativo i vincoli imposti su aree estese e per il rispetto degli standard urbanistici.
2. Nelle aeree in questione si tratta di realizzare iniziative anche private.
3. Si tratta di prescrizioni conformative e non espropriative anche nel caso di parcheggi, verde pubblico, scuole.
4. La mancata previsione dell'indennizzo, comunque non determina l’illegittimità, ma solo l’obbligo di corrisponderla ex lege.
Si costituivano in giudizio gli appellati eccependo:
1. Precisano che l’area di cui alla osservazione n. 107 è stata sottoposta ad espropriazione. Limitatamente ad essa chiedono la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
2. Insistono per la conferma degli accoglimenti.
3. Non si tratta di reiterazione in blocco (vedi AP n. 7) ma di nuovo PRGC.
4. Violazione CEDU per la mancanza di una durata ragionevole dei vincoli.
5. Illegittimità costituzionale dell’articolo 39 del TU n. 327 del 2001 ove interpretato nel senso che i vincoli preordinati all’esproprio, reiterati, non devono necessariamente prevedere la determinazione di un indennizzo per tale reiterazione.
DIRITTO
Si osserva preliminarmente che, quanto alla osservazione n. 107, respinta dal TAR, gli appellati non hanno proposto appello incidentale né hanno reiterato il motivo nelle loro memorie, ma hanno richiesto la cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuto esproprio dell’area. Limitatamente a questa parte della sentenza impugnata, si deve aderire alla richiesta degli appellati, pronunciando la cessazione della materia del contendere in parte qua.
Ancora preliminarmente si osserva che gli appellati non hanno riproposto motivi avverso la parte della sentenza che ha respinto l’impugnazione relativa alla osservazione n. 111. Questa parte della sentenza, pertanto, è passata in cosa giudicata.
Nella presente controversia si agitano questioni appartenenti ad almeno quattro ordini.
1. Con il primo, si tratta di verificare se i vincoli preordinati alla espropriazione, e quindi importante inedificabilità assoluta, possano riguardare anche aree nelle quali è prevista la realizzazione di un’opera o di un servizio pubblico anche da parte di privati. Come corollario, la questione si estende al tipo di opere e servizi che, in concreto, possano essere considerati a realizzazione solo pubblica o anche privata (o mista).
2. Il secondo afferisce alla problematica della necessità di una motivazione specifica nel caso di reiterazione di detti vincoli, in un nuovo PRGC o in una revisione di esso, e si collega alla questione dell’oggetto dei vincoli, se cioè costituito da vaste aree in blocco considerate, o singole aree determinate.
3. Il terzo ordine si riferisce alla violazione del diritto fondamentale alla proprietà, sancito e tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, fatta a Strasburgo.
4. Il quarto attiene alla necessità, sotto il profilo della legittimità, di indicare l’indennità di esproprio nell’atto pianificatorio che reitera il vincolo.
Sul primo punto si osserva quanto segue.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 12 maggio 1999 ha precisato che sono fuori dello schema ablatorio i vincoli che importano una destinazione di contenuto specifico realizzabile ad iniziativa privata o promiscua (pubblico-privato) che non comportino, quindi, necessariamente espropriazioni o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica.
La sentenza prosegue indicando, a mo’ di esempio, parcheggi, impianti sportivi, mercati ed altro.
In disparte la considerazione che l’elencazione esemplificativa operata dalla Corte non costituisce oggetto specifico del dictum, si deve altresì osservare che la realizzabilità dell’opera o del servizio esclusivamente per opera della mano pubblica o anche del privato (cui va assimilato l’intervento misto) deve essere giudicata non con riferimento all’oggetto specifico della realizzazione (in altre parole all’opus da realizzare), ma alla destinazione di esso e quindi alla sua idoneità a soddisfare anche il diritto soggettivo di proprietà, oltre che l’interesse pubblico.
Ed, infatti, nella citata sentenza della Corte si afferma espressamente che non si è alla presenza di uno schema ablatorio le volte in cui le “iniziative (siano) suscettibili di operare in regime di libero mercato”. In tale sede la Corte ha citato, quale esempio, “gli impianti sportivi, i mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali.”
All’evidenza si tratta di opere materiali la cui utilizzazione non è riservata alla mano pubblica, sebbene è la loro destinazione che serve un interesse pubblico. Esse possono ben essere realizzate dal privato e poste sul mercato, trovando una domanda di soggetti interessati alla apertura di una clinica sanitaria, di un supermercato di una palestra etc., in grado, in sostanza, di determinare un mercato (incontro tra domanda ed offerta in scarsità di risorse).
Non contraddice la tesi la citazione dei parcheggi contenuta nella medesima motivazione or ora citata. E’, infatti, evidente che la Corte intendeva riferirsi a parcheggi privati a pagamento, che determinano un interesse commerciale al loro sfruttamento. Ciò è agevolmente ricavabile proprio dalla assimilazione che di tali parcheggi la Corte ha operato alle altre opere chiaramente destinate allo sfruttamento da parte di privati (cliniche, supermercati, zone artigianali etc.).
Ben diversa è la situazione per i parcheggi pubblici, quand’anche destinati alla concessione a tariffa “calda”. In tal caso, infatti, l’erogazione del servizio pubblico è pur sempre riservata all’Ente territoriale, il quale, appunto, la esercita mediante la concessione dei propri poteri, sia pure assicurando l’introito della tariffa.
L’interpretazione ora esposta è l’unica, per altro, coerente con i principi generali.
La proprietà privata, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione e della CEDU, costituisce diritto fondamentale dell’uomo. Come è noto, il contenuto, e quindi le facoltà, inerenti al detto diritto sono le più ampie previste dall’ordinamento giuridico (italiano ed europeo ed in genere occidentale), e si sostanziano nella utilizzazione a fini economici del bene, segnatamente del bene immobile e, nella specie, di area non ancora edificata. L’utilizzazione naturale di tali aree, quindi, è l’edificabilità, cioè la realizzazione di un opus suscettibile di valutazione economica, sia per la fruizione personale del proprietario, sia per la disposizione onerosa a favore di terzi.
Nel sistema delineato dalla Costituzione e dalla CEDU la norma conformatrice dello jus aedificandi non costituisce annullamento del diritto di proprietà e dunque non è riguardata con sfavore (nei limiti della ragionevolezza e del rispetto della natura stessa dei luoghi), mentre la norma ablatoria è considerata eccezione di stretto diritto al principio fondamentale della inviolabilità della proprietà. Tale eccezione è legata alla sussistenza di motivi di interesse pubblico tali da necessitare una deviazione dalla funzione propria della proprietà e quindi una finalizzazione di essa a scopi non economicamente conformi con tale diritto.
Sotto questo profilo la distinzione tra norme conformative e norme ablatorie non può più seguire i criteri tradizionali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sino ad oggi. Si deve, infatti, avere riguardo al tasso di deviazione dalla finalità ordinaria della area in questione rispetto alla sua vocazione naturale, che è sicuramente quella di dare luogo ad un opus economicamente e commercialmente idoneo a procurare il massimo profitto al proprietario.
La norma conformativa, che impone standard di distanze, cubatura, altezza, tipologia etc., si inserisce in un mercato immobiliare omogeneo, stabilendo restrizioni uguali per gli appartenenti alla classe (proprietari della zona omogenea) e determinando, quindi, i parametri di mercato (valore dell’immobile realizzabile e quindi dell’area edificabile) in relazione alle restrizioni omogenee. Si tratta, nel mercato che si crea, di vincoli economici esterni, accettabili e compatibili con l’economia di mercato e con i principi di uguaglianza, nella misura in cui operino, sostanzialmente, come limiti esterni allo jus aedificandi. Non costituisce, giuridicamente, una restrizione del diritto di proprietà la diminuzione di valore di un’area sita, ad esempio, in zona umida e malsana, rispetto alla analoga area sita in collina, o di un’area allocata distante dal mare rispetto ad una posta nelle vicinanze della riva, atteso, appunto, che tali limitazioni sono insite ed ontologicamente connaturate alle aree stesse. Allo stesso modo, non costituisce restrizione al diritto di proprietà ed allo jus aedificandi l’obbligo conformativo che opera quale limite generale, quasi naturale, alle facoltà della classe di aree insistenti in zona omogenea.
L’interesse pubblico, quindi, opera ab extrinseco non incidendo sul diritto di proprietà, ma sulla sua valorizzazione di mercato, a fronte di un potere conformativo, eccezionale ma accettabile, riconosciuto per il bene della collettività.
Viceversa, ove ci si trovi innanzi ad una potestà conformativa che imponga realizzazioni difformi dalla naturale destinazione dell’area, ne consegue, di fatto, l’ablazione di una precisa facoltà inerente al diritto di proprietà. In tal caso non giova la considerazione che l’opus necessario (ad esempio un parcheggio) possa anche essere realizzato dal medesimo privato, poiché è fin troppo evidente che la diminuzione di valore dell’opera realizzabile non risponde ad una conformazione omogenea del mercato della zona, ma ad un intervento autoritario del pubblico che si propone quale terzo indefettibile del successivo rapporto. In altri termini, se l’opera realizzabile, sia pure con le limitazioni dovute alla conformazione, può comunque essere posta sul mercato scontando il meccanismo usuale della domanda ed offerta per la determinazione del prezzo, la destinazione indefettibile ad opera o servizio pubblico individua, necessariamente e senza possibilità di eccezione, il soggetto (pubblico) cui l’opera stessa non potrà che essere destinata. In tal guisa che l’opera non è finalizzata ad essere posta sul mercato, ma necessariamente ad esser posta a disposizione di un solo soggetto. Ciò anche nella ipotesi in cui l’opera sia realizzata dallo stesso privato, magari in convenzione con il soggetto pubblico, poiché ciò che rileva non è chi materialmente la realizzi (il privato o il pubblico dopo l’espropriazione), ma chi concretamente può essere il solo destinatario della sua utilizzazione. Non vi è mercato, come è noto, quando uno dei contraenti si pone in posizione di monopolio (nel caso monopolista per l’acquisto).
Corollario di questa impostazione è che l’area in questione, se effettivamente serve allo scopo di realizzare gli standard urbanistici, non potrà, alla fine, che essere espropriata, proprio in virtù del fatto che su di essa non può che essere realizzata altro che l’opera in questione asservita ad un interesse pubblico e riferita all’ente pubblico.
Nella specie, la dimostrazione dell’assunto è in re ipsa. Infatti, l’area corrispondente alla osservazione n. 107 (destinata a parcheggi) per la quale il TAR aveva accolto il ricorso considerandola gravata da vincolo preordinato alla espropriazione, è stata di poi espropriata dal Comune dando luogo alla cessazione della materia del contendere preliminarmente pronunciata.
L’applicazione dei principi sopra enunciati conduce necessariamente alla conclusione che sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione le volte in cui la destinazione della area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di riferita esclusivamente all’ente esponenziale della collettività territoriale. E pertanto nel caso (per quanto qui di interesse) di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l’istru-zione. In tali casi, evidentemente, l’utilizzatore finale dell’opera non può che essere l’ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste.
Viceversa, come correttamente ha affermato il TAR (e comunque la questione qui non si pone perché tale capo non è stato impugnato dagli appellati qui soccombenti) non sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione nel caso di destinazione a parco giochi per bambini, atteso che tale destinazione è suscettibile di utilizzazione anche economica da parte del privato e costituisce solo una misura conformativa dello jus aedificandi.
Sembra appena il caso di notare che tali principi sono già stati correttamente enunciati dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, C. d. S. IV 28 febbraio 2005, n. 693, che riprende i medesimi principi enunciati da Corte Costituzionale n. 179 del 1999.
Il secondo ordine di questioni riguarda l’obbligo di motivazione circa la reiterazione dei vincoli preordinati alla espropriazione.
Il contrasto di giurisprudenza verificatosi negli anni passati, di cui è riscontro nella copiosa giurisprudenza citata a proprio favore da entrambe le parti, è stato risolto, provvisoriamente, dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7 del 24 maggio 2007 cui l’appellante ripetutamente rinvia.
In realtà, i principi espressi dalla Adunanza Plenaria se da un lato possono essere condivisi, quanto al contenuto della motivazione circa la finalizzazione delle aree sottoposte a vincolo, non si riferiscono minimamente ad un altro aspetto della motivazione, che non era stato oggetto del ricorso introduttivo, e che vieppiù si è reso stringente in esito alla evoluzione della giurisprudenza della Corte della CEDU di Strasburgo.
Il Collegio intende riferirsi alla necessità di una stringente ed esauriente motivazione sul perdurare dei vincoli preordinati alla espropriazione, dopo la scadenza del già lungo lasso di tempo concesso dal primo PRGC per la realizzazione delle opere, e dunque circa la necessità di sottoporre, per un ulteriore decennio (e dunque in totale per venti anni) la proprietà privata ad un vincolo di inedificabilità che ne azzera lo jus aedificandi (quindi non lo conforma, ma lo annulla) di fatto, privando l’area di qualsiasi valenza economica oltre che di utilizzabilità, anche in proprio.
Non vi è il minimo dubbio, come ha posto in risalto la Corte di Strasburgo che l’apposizione di un vincolo di inedificabilità per un lasso di tempo irragionevolmente lungo, viola il diritto fondamentale alla proprietà, salvo che sussista un rilevante motivo di interesse pubblico a giustificazione. L’inefficienza della Amministrazione, come anche la carenza di fondi che non possono essere imputati al proprietario, non possono costituire valido motivo e dunque sul punto l'ente locale ha l’obbligo di motivare ampiamente circa le ragioni di interesse pubblico che abbiano, non già impedito, ma positivamente imposto di procrastinare la realizzazione dell’opera in questione.
In altri termini, la motivazione deve estendersi non già ad una giustificazione del ritardo, ma ad una puntuale asserzione circa la sussistenza dell’interesse pubblico al rinvio dell’opera. Nel doveroso contemperamento di interessi, pubblico e privato, mentre per la prima adozione del PRGC il richiamo agli standard è sufficiente per motivare l’imposizione dei vincoli nel quadro pianificatorio, in caso di reiterazione (e dunque di infruttuoso decorrere del tempo che la stessa Amministrazione si è imposta per il completamento del PRGC) occorre dare ragione (oltre che della permanenza dell’interesse) anche alternativamente della sussistenza di casi di forza maggiore o impossibilità insuperabile che hanno impedito la realizzazione delle opere, ovvero dell’interesse pubblico specifico al rinvio di esse e dunque alla continuazione del vincolo.
Non è, quindi, questione circa il riferimento ad una vasta area o alla reiterazione in blocco dei vincoli, quanto piuttosto al lasso di tempo per il quale si protrae la compressione del diritto di proprietà, che quindi, giustificata nell’an, diviene odiosa nel tempus e per ciò solo illegittima.
Ciò, del resto, non è in contrasto con gli interessi pubblici sottesi alla individuazione degli standard cui i vincoli sono finalizzati, atteso che, in ogni caso, anche scaduto il vincolo, la P.A. può procedere alle usuali procedure di espropriazione per pubblica utilità, assumendosi l’onere, ovviamente, della doverosa e motivata dichiarazione di pubblica utilità e sottoponendosi alle procedure di legge, ma potendo altresì utilizzare, ove ne ricorrano i presupposti, la procedura per l’occupazione d’urgenza, ad evitare che, medio tempore, l’opera sia utilizzata dal proprietario in contrasto con la destinazione prevista.
Va da sé che un tale quadro di riferimento presuppone un’Amministrazione efficiente, rapida, solerte e capace, ma è anche intuitivo che gli eventuali deficit professionali o finanziari di essa non possono ridondare sul diritto fondamentale di proprietà.
In sintesi, l’interesse pubblico non può costituire un alibi alla inefficienza.
Il terzo ordine di questioni è stato già trattato supra. Basti qui richiamare il fatto che la sottoscrizione della CEDU da parte della Repubblica Italiana non ha significato solo la generica adesione alla declaratoria di diritti fondamentali dell'Uomo (che sarebbe stata, per altro, sotto questo profilo del tutto inutile avendo già ratificato il nostro Paese la Dichiarazione Universale dei diritti umani di provenienza ONU e la Dichiarazione Europea dei diritti Umani), ma soprattutto anche la rinuncia parziale alla propria sovranità, sotto il profilo della giurisdizione, a favore della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e l’accettazione del suo potere giurisdizionale.
Non è questa la sede per indagare il rapporto tra il diritto positivo italiano e le pronunzie della Corte, nonché quello tra la Giurisprudenza nazionale e quella Convenzionale, basti ricordare che i principi, oltre che i dicta, provenienti dalla Corte sono vincolanti per l’Italia, sia sotto il profilo della esecutività delle sentenze di condanna, sia sotto il profilo della indefettibile accettazione dei principi identificativi sia della esistenza sia del contenuto dei diritti fondamentali.
In tale ottica, i principi relativi alla illegittimità (sotto il profilo della CEDU) della compressione per un tempo irragionevole del diritto di proprietà, mentre non sono in grado (almeno allo stato attuale della giurisprudenza Costituzionale circa l’applicazione dell'articolo 9 della Costituzione per i trattati diversi da quello Europeo) di modificare direttamente il diritto positivo o dare ingresso alla disapplicazione, da parte del Giudice, della norma in contrasto, sicuramente opera quale criterio ermeneutico indefettibile per il Giudice nazionale, pena l’inevitabile condanna in sede internazionale, con non trascurabili effetti anche economici sul bilancio nazionale, come le vicende circa la così detta “accessione invertita” hanno dimostrato.
Infine, quanto al quarto punto, la corretta lettura dell'articolo 39 del d.p.r. 327 del 2001, che ne è stata data dalla citata A.P. n. 7 del 2007, dà conto del fatto che la mancata previsione della indennità nell’atto pianificatorio non ne costituisce illegittimità. Le questioni in merito sono devolute alla giurisdizione dell’AGO e presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione. In merito il Collegio intende aderire alla esauriente ed approfondita motivazione della citata sentenza della Adunanza Plenaria.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto, salva la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui supra.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere, in parte qua e nei limiti di cui in motivazione. Nel resto, lo rigetta e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 maggio 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Chiarenza Millemaggi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in segreteria
il 19 dicembre 2008