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n. 12-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 dicembre 2009 n. 7716
Pres. Varrone Est. Giovagnoli
Università Italiana per stranieri di Perugia ( Avv. dello Stato) c/
Terranova ( Avv. Sassani) ed altri


Concorsi pubblici – Università – Procedure di reclutamento – Bando - Modifiche regole o condizioni – Nuovo termine presentazione domande – Discrezionalità - Sussiste

In materia di concorsi pubblici, ai sensi dell’art.1 ,comma 8 –ter, d.l. n.180/2008, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito, nel caso di specie le procedure di reclutamento dei docenti universitari , le università possono ( e non devono) fissare un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.


N. 05730/2009 REG.RIC.
N. 07961/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2009, proposto da:

 

Università italiana per stranieri di Perugia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro



Carlo Giuseppe Terranova, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Sassani, con domicilio eletto presso Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3;

Sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2009, proposto da:

 

Lorenzo Mezzasoma, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180;

contro



Carlo Giuseppe Terranova, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Sassani, con domicilio eletto presso Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3;

nei confronti di
Università Italiana per gli stranieri di Perugia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5730 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00262/2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI UNIVERSITARI.

quanto al ricorso n. 7961 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00262/2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI UNIVERSITARI - OPPOSIZIONE DI TERZO.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carlo Giuseppe Terranova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' per Gli Stranieri di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati l'avv.to dello Stato Polizzi e l'avv.to Sassani;

La sentenza di primo grado, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/1971 dal Prof. Terranova, ha dichiarato l’obbligo dell’Università Italiana per gli Stranieri di Perugia, di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande relativamente al concorso per un posto di professore ordinario di diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS 01).
Secondo la sentenza del T.a.r., tale obbligo trova il suo fondamento sia nell’art. 1, comma 8-ter del d.l. n. 180/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 1/2009, sia nel principio di origine giurisprudenziale secondo cui qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Università Italiana per Stranieri di Perugia chiedendone la riforma. La sentenza è stata impugnata con ricorso in appello-opposizione di terzo anche dal prof. Lorenzo Mezzasoma.
Occorre, anzitutto, disporre la riunione dei suddetti ricorsi, trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza.
In via pregiudiziale deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Università Italiana per Stranieri di Perugia, attesa la radicale inesistenza della notifica effettuata in luogo del tutto diverso (Perugia, via degli Offici, 14) e privo di alcun collegamento con il domicilio eletto in primo grado dall’originario ricorrente (Perugia, Corso Vannucci, 10).
E’ invece ammissibile e tempestivo il ricorso in appello-opposizione di terzo proposto dal Prof. Mezzasoma.
Ed invero, il prof. Mezzasoma, pur non essendo controinteressato in sento tecnico-giuridico nel ricorso avverso il silenzio-inadempimento, è comunque titolare di un interesse differenziato e qualificato per il fatto di aver partecipato, avanzando l’apposita domanda entro i termini previsti dal decreto rettorale di indizione, al concorso di prima fascia di cui il prof. Terranova ha chiesto la riapertura.
L’esistenza di tale situazione giuridica differenziata in capo al prof. Mezzasoma vale a radicare la sua legittimazione all’appello, nonostante egli non abbia partecipato al giudizio di primo grado. Ed invero, come questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2006, n. 4140), la legittimazione a proporre appello contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali deve essere riconosciuta anche ai soggetti che, pur non rivestendo la posizione processuale di controinteressati, in considerazione della non agevole individuabilità, della non attualità dell'interesse o della non oggettività del vantaggio, traggono un beneficio diretto o personale dal provvedimento impugnato e possono subire dalla sentenza di accoglimento un pregiudizio capace di legittimare il ricorso al rimedio dell'opposizione di terzo. E’ quanto si verifica nel caso di specie, atteso che l’effetto scaturente dalla sentenza di primo grado è quello di determinare la riapertura della procedura concorsuale e, quindi, un allargamento della platea dei partecipanti, con consequenziale diminuzione della chance in ordine al conseguimento dell’idoneità da parte del Prof. Mezzasoma.
Nel merito, l’appello proposto dal prof. Mezzasoma va accolto in parte.
La sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha ritenuto che l’istanza con cui il prof. Terranova aveva chiesto di avvalersi del comma 8-ter per riaprire il termine di presentazione delle domande relativamente al concorso per un posto di professore ordinario di diritto privato sia tale da far nascere in capo all’Università un obbligo di provvedere.
Le conclusioni del giudice di primo grado non possono, invece, essere condivise nella parte in cui valutando la fondatezza dell’istanza, viene dichiarando l’obbligo dell’Università di accoglierla, riaprendo i termini per la presentazione della domanda.
In senso contrario depone, infatti, la formulazione letterale dell’art. 1, comma 8-ter, cit. ai sensi del quale “le università possono [e non devono] fissare un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione”.
Tale norma, ad avviso del Collegio, rimette alla valutazione discrezionale dell’Università la decisione sulla riapertura dei termini, escludendo il carattere vincolato o doveroso del relativo provvedimento.
Poiché, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, nel giudizio sul silenzio-inadempimento ex art. 21 bis l. n. 1034/1971, il giudizio sulla fondatezza della pretesa è possibile solo in caso di attività vincolata, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui statuisce la obbligatorietà della riapertura dei termini.
In altri termini, pur dovendosi confermare che l’Università ha l’obbligo di rispondere all’istanza presentata dall’originario ricorrente, non si può invece stabilire in questa sede se l’istanza debba essere accolta o meno, perché altrimenti vi sarebbe da parte di questo giudice una ingerenza non consentita nelle valutazioni discrezionali riservate all’Amministrazione dalla stessa legge che attribuisce il potere di cui si lamenta il mancato esercizio.
Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo giusti motivi, anche in considerazione del parziale accoglimento dell’appello.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, sezione sesta, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l’appello n. 5730/2009 proposto dall’Università italiana per stranieri di Perugia;
accoglie in parte, nei sensi specificati in motivazione, l’appello n. 7961/2009 proposto dal prof. Mezzasoma.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

 

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