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n. 12-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 dicembre 2009 n. 7719
Pres. Varrone Est. Giovagnoli
Bucci ( Avv. Bucci) c/ Ministero dell’ Istruzione ( Avv. dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Ritenute d’acconto – Legittimità – Controversia – Commissioni tributarie- Sussiste

Sussiste la giurisdizione delle commissione tributarie nelle controversie fra sostituto e sostituto d’imposta ( a cioè fra lavoratore e datore di lavoro) relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo, in quanto l’indagine sulla legittimità della ritenuta comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia.


N. 07719/2009 REG.DEC.
N. 04825/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2008, proposto da:

 

Bucci Aldo, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bucci, con domicilio eletto presso Aldo Bucci in Roma, via Attio Labeone, 16/B/4;

contro



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia;

per la riforma
della sentenza del TAR MOLISE - CAMPOBASSO n. 00231/2008, resa tra le parti, concernente della sentenza del Tar Molise - Campobasso n. 00231/2008, resa tra le parti, concernente LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA (ES.SENT.TAR)..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avv.to dello Stato Nicoli.;

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Avv. Aldo Bucci avverso la sentenza del T.a.r. Molise n. 231/2008.
2. L’appello non merita accoglimento.
3. Con i primi due motivi di appello si contesta, sotto diversi profili, l’anomalo svolgimento del processo di primo grado che, a dire del ricorrente, avrebbe determinato una violazione del suo diritto di difesa. In particolare, l’avv. Bucci contesta il deposito, a suo dire tardivo, dei documenti da parte del Ministero, deposito avvenuto solo due giorni prima dell’udienza, e sostiene che la stessa mole dei documenti depositati (300 grammi) avrebbe leso il contraddittorio e sviato il libero convincimento del giudice.
Le censure non sono fondate.
3.1. In primo luogo, l’avv. Bucci afferma espressamente di agire per ottenere l’esecuzione della sentenza del T.a.r Molise n. 372/1999. Il relativo giudizio deve allora essere qualificato come giudizio per l’ottemperanza al giudicato, il che già vale ad escludere in radice l’applicazione dei termini perentori per il deposito di documenti e memorie previsti dall’art. 23, comma IV, l. n. 1034/1971. Tale norma, infatti, si riferisce agli ordinari giudizi di cognizione e non può trovare applicazione con riferimento ai giudizi per la esecuzione del giudicato, che, a norma degli artt. 90 e 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, sono soggetti ad una procedura semplificata.
3.2. In ogni caso, anche a prescindere da tali considerazioni, non risulta che i documenti di cui si contesta il tardivo deposito abbiano influito in maniera decisiva sul contenuto della decisione oggi appellata.
4. Infondata è anche la censura con cui si lamenta il mancato riconoscimento di 986 euro (con successivi interessi e rivalutazione), Come si evince dalla relazione depositata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise a seguito dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con decisione interlocutoria n. 4803/2009 (relazione non specificamente contestata da parte appellante) all’avv. Bucci è stata liquidata una prima volta la somma di € 17.233,38 e poi la somma di € 26.091,66 che addizionate tra loro danno l’intera somma spettante.
5. La sentenza di primo grado va ancora confermata laddove declina la giurisdizione sulla contestazione delle ritenute Irpef operate sulle somme liquidate. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invero, la controversia fra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè fra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga né quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione , mentre è compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso (art. 99-102 c.p.c., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) - nè quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso (Cass. Sez. Un. n. 2803/1993).
6. Infondata è anche la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui contesta le spese di lite, compensazione nella fattispecie giustificata dall’accoglimento solo parziale del ricorso.
7. L’appello in definitiva deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2009


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