Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 dicembre 2009 n. 7678
Pres. Varrone - Est. Atzeni
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Avv. dello Stato) c/ INPS (Avv. Caliulo)


Atto amministrativo - Accesso agli atti – Ispezioni - Dichiarazioni dipendenti – Riservatezza identità e sottrazione azioni discriminatorie - Diniego – Ammissibilità

In tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme che precludono l’accesso alla documentazione contente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni, fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quelle cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro, prevalgono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita “comunque” dall’art.24, comma 7 della legge n. 241/1990


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2009, proposto da:

 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro



Federazione Banche Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

 

Cisia Progetti s.r.l. in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

 

Apicella Rosetta, non costituita in giudizio;

 

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caliulo, Antonietta Coretti, Lelio Maritato, domiciliato elettivamente in Roma, via della Frezza n. 17;

per la riforma



della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA n. 00112/2009, resa tra le parti, concernente ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A INDAGINE ISPETTIVA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avv.to dello Stato R. Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, la Federazione Banche Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise in persone del legale rappresentante impugnava il provvedimento n. 40129 in data 18/12/2008 con il quale il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara aveva negato l’accesso ai documenti amministrativi relativi all’indagine ispettiva condotta nei suoi confronti e conclusa con il verbale di accertamento ispettivo in data 31/10/2008 e chiedeva la declaratoria del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti e collaboratori e di eventuali dichiarazioni con l’ordine di esibizione dei suddetti documenti.
Sosteneva di avere necessità della suddetta documentazione in quanto l’amministrazione ha contestato la genuinità del contratto d’appalto con Cisia Progetti s.r.l., ipotizzando violazione dell’art. 28 del D. Lgs. 276/2003, ovvero la somministrazione fraudolenta di lavoro intimando l’assunzione dei lavoratori interessati versando i contributi assicurativi e previdenziali.
Lamentava violazione degli artt. 24 e 111 della costituzione, degli artt. 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 3, 9 e 10 del D.P.R. 184/2006, formulando quindi le sopra riportate conclusioni.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, Sezione I, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto di accesso con il duplice limite del necessario oscuramento delle parti delle dichiarazioni dei dipendenti e collaboratori idonei ad identificarli con certezza e dell’unico documento (il rapporto informativo inviato all’autorità giudiziaria penale) sicuramente rientrante tra quelli assunti dagli ispettori nella loro veste di ufficiali di polizia giudiziaria, e condannando l’amministrazione a porre a disposizione della parte ricorrente i documenti in questione entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, per estrarne copia.
Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in persona del Ministro in carica, chiedendo il suo annullamento o riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’INPS depositando la sola procura.
Dopo che con ordinanza collegiale istruttoria n. 4415 in data 13 luglio 2009 è stata integrata la documentazione agli atti, alla camera di consiglio del 13 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
Questa Sezione con decisione 29 luglio 2008, n. 3798, ha affermato che in tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni, - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro-, prevalgono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita “comunque” dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (in termini anche C. di S., VI 10 aprile 2003, n. 1923; 3 maggio 2002, n. 2366, 26 gennaio 1999, n. 59).
Il principio, che il Collegio condivide, si attaglia con particolare evidenza al caso in esame, nel quale l’indagine ai cui atti l’appellata chiede di accedere non era ancora conclusa, all’epoca della presentazione dell’istanza, non essendo stato emesso alcun provvedimento lesivo, mentre l’appellata non si era ancora avvalsa della possibilità di avviare il contraddittorio presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Di conseguenza, all’interesse alla riservatezza dei dipendenti che hanno reso le dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, non si contrappone una reale e, soprattutto, attuale esigenza di difesa dell’appellante.
Giova osservare, infine, che le precauzioni individuate dal TAR, relative alla cancellazione dei nominativi dei dipendenti interrogati, non appaiono idonee ad assicurare il rispetto del diritto di questi ultimi alla riservatezza, essendo normalmente agevole, per chi conosce la realtà dei fatti, ricavare il nominativo del dichiarante dal contenuto della dichiarazione
L’appello deve, di conseguenza, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese per entrambi i gradi di giudizio in ragione della parziale novità della questione.

P.Q.M.



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento