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| n. 12-2009 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 dicembre 2009 n. 7681
Pres. Barbagallo - Est. Meschino
Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ Fusco ed altri (Avv. D’Ascoli) |
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1. Concorsi pubblici – Abilitazione o idoneità all’insegnamento scuole materne, primarie e secondaria – Accesso - Limitazioni – Inammissibilità - Ragioni
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2. Concorsi pubblici – Ordinanza ministeriale – Abilitazione o idoneità all’insegnamento scuole materne, primarie e secondarie - Cause ostative - Inammissibilità - Ragioni
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1. L’Amministrazione, nell’ambito dei procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, nel caso di specie il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole materne, primarie e secondarie, ha l’obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre limitazioni che non trovano riscontro in espresse cause di esclusione previste dalle legge o che siano giustificate dalla ratio della stessa, sia alla luce dei principi costituzionali in punto di tutela del diritto alla formazione e all’elevazione professionale dei lavoratori che nel settore del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento a favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l’assunzione all’impiego in condizioni di uguaglianza.
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2. L’art. 2, del comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, riaprendo i termini di partecipazione alle sessioni riservate di esame per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole materne, primarie e secondarie, non esclude dalla partecipazione i soggetti abilitati per altra classe di concorso all’esito di una precedente sessione riservata. Tale ordinanza , quale atto di normazione secondaria, non può porre cause ostative alla partecipazione non previste ed autorizzate dalla normativa primaria, ed in tal senso deve essere privilegiato il criterio interpretativo “secundum legem”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 321 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Sala Isabella;
Sul ricorso numero di registro generale 453 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Fusco Angela, Smilzo Adelaide;
Sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Gherardelli Maria Rosaria;
Sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Fusco Angela; Smilzo Adelaide, rappresentate e difese dagli avv. Ida D'Ascoli, Maria Rosaria Punzo, Aniello Salvi, con domicilio eletto presso Alessandra Augusto in Roma, via D. Galimberti, 20;
Sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Magnacca Paola;
Sul ricorso numero di registro generale 2759 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Garzarella Adriana;
Sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Mingione Felice Aldo Domenico;
Sul ricorso numero di registro generale 3174 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Illiano Pasquale;
Sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2004, proposto da:
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Palma Sebastiano;
per la riforma
quanto al ricorso n. 321 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 12392/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 453 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione Ii n. 00739/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZIONE.
quanto al ricorso n. 1059 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 03538/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 1442 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 00739/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZ. ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 1720 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 00887/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 2759 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 00556/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 2760 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 02712/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 3174 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 00022/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE SESSIONE RISERVATA PER L'ABILTAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
quanto al ricorso n. 4435 del 2004:
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione II n. 03744/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il Consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con distinti decreti dirigenziali del Provveditorato agli studi di Napoli è stata disposta l’esclusione delle parti appellate in epigrafe dalla sessione riservata di esami indetta con l’ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001 per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Nei provvedimenti in questione l’esclusione è motivata con il fatto che ciascuno degli interessati aveva già partecipato a precedente sessione riservata per una diversa disciplina, sostenendo il relativo esame finale, indetta ai sensi delle ordinanze n. 153 del 1999 e/o n. 33 del 2000, dovendosi perciò applicare quanto previsto nell’art. 2 della ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, per il quale sono ammessi a partecipare alla sessione di cui si tratta soltanto gli aspiranti che non abbiano partecipato alle sessioni riservate indette con le ordinanze ministeriali n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000 (comma 2), prevedendosi inoltre che “In nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità, attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate al comma precedente, ed ha sostenuto l’esame finale” (comma 3).
2. Gli interessati, con ricorsi proposti al TAR per la Campania, hanno chiesto l’annullamento dei detti decreti dirigenziali e di ogni atto connesso, presupposto e conseguente.
3. Il Tar, con le sentenze citate in epigrafe, ha accolto i ricorsi annullando gli atti impugnati comportanti l’esclusione delle parti ricorrenti dalla sessione riservata di esami alla quale ha chiesto di partecipare. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
4. Con gli appelli in esame è stato chiesto l’annullamento delle sentenze di primo grado.
5. All’udienza del 21 luglio 2009 le cause sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli in epigrafe, connessi poiché riguardanti controversie della stessa natura e aventi ad oggetto sentenze sostanzialmente identiche, devono essere riuniti e decisi congiuntamente.
2. Nella sentenze di primo grado si afferma che la preclusione di cui al comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 è riferita a chi presenti domanda per la medesima classe di concorso per la quale ha già sostenuto gli esami finali al termine di un corso riservato al quale abbia partecipato, essendo questa l’unica ratio della disposizione, avvalorata da elementi testuali, quali la citazione “al singolare”delle parole “abilitazione” e idoneità”, e ciò in quanto:
-l’esclusione di chi voglia frequentare il medesimo corso già utilmente frequentato o di chi non abbia superato il relativo esame finale non risulta illogica mentre lo è quella di chi, pur abilitato all’insegnamento di una materia, voglia conseguire il titolo per insegnarne un’altra per cui avverta maggiore propensione o perché più utile ai fini occupazionali;
-si devono applicare sia i principi della più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti per il rilascio di titoli ampliativi dello loro facoltà e diritti, se non si riscontrino espresse cause di esclusione nella normativa, sia quelli costituzionali della tutela del diritto alla formazione ed all’elevazione professionale dei lavoratori e dell’accesso ai posti di pubblico impiego in condizioni di eguaglianza;
-l’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 non avrebbe potuto introdurre l’esclusione di cui si tratta poiché non prevista nella normativa primaria;
-la possibilità di presentare domanda di ammissione per una “sola” abilitazione, prevista nella precedente ordinanza ministeriale in materia (n. 124 del 1999), è stata espressamente cancellata con la successiva ordinanza n. 33 del 2000, nelle cui premesse, peraltro, la possibilità di conseguire più titoli abilitanti è contemplata espressamente.
3. Nell’appello si deduce l’erroneità di tale interpretazione per profili sia letterali che di ratio delle disposizioni in oggetto.
Nel comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 è stabilito infatti che “in nessun caso” è consentita la frequentazione di un’ulteriore sessione riservata per chi ne abbia frequentate in precedenza; l’uso al singolare dei termini “abilitazione o idoneità” è riferibile a qualsiasi di questi titoli già conseguito; non è esplicitato che l’esclusione si applichi soltanto se si tratti della stessa abilitazione o idoneità. L’ordinanza, d’altro lato, è stata adottata per il solo scopo di consentire il conseguimento dell’abilitazione a quanti non avessero potuto prima frequentare alcuna sessione riservata, provvedendosi perciò con essa soltanto alla riapertura dei termini, e non quindi per consentire di ottenere un’ulteriore abilitazione.
4. Tali censure non sono fondate.
Questo Consiglio ha infatti chiarito, affermando un indirizzo dal quale non vi è motivo di discostarsi per i casi in esame, che “L'art. 2 comma 3 della citata ordinanza ministeriale, che riapre i termini di partecipazione alle sessioni riservate di esame, precedute dalla frequenza di un corso, per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole materne, primarie e secondarie, non esclude dalla partecipazione i soggetti abilitati per altra classe di concorso all'esito di una precedente sessione riservata.
La mancanza di un dato testuale chiaramente ostativo induce ad optare per una interpretazione capace di valorizzare la libertà dell'insegnante di accedere a corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse, e ciò sia in forza del generale principio in base al quale l'Amministrazione, nell'ambito dei procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l'obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre limitazioni che non trovano riscontro in espresse cause di esclusione previste dalla legge o che siano giustificate dalla ratio della stessa, sia alla luce dei principi costituzionali in punto di tutela del diritto alla formazione e all'elevazione professionali dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2 Cost.), che nel settore del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento a favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.): così Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3216. A ciò va aggiunta la considerazione che l'introduzione, in via interpretativa, della più ampia limitazione contrasterebbe anche con quanto prevedono le leggi 3 maggio 1999, n. 124 e 27 agosto 2000, n. 306, della quale l'ordinanza n. 1 del 2001, al pari di quelle che l'hanno preceduta, costituisce attuazione e che non pongono preclusioni nel senso voluto dall'amministrazione. Consegue che l'ordinanza citata, quale atto di normazione secondaria, non può porre cause ostative alla partecipazione non previste ed autorizzate dalla normativa primaria, ed in tal senso deve essere privilegiato il criterio interpretativo "secundum legem" (Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 711; vedi anche Sez. VI: 2, febbraio 2009, n. 538; 21 marzo 2005, n. 1123; 21 maggio 2007, n. 2544).
5. Per quanto considerato gli appelli devono perciò essere respinti.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell’unica appellata costituita.
Nulla deve essere pronunciato sulle spese per le cause in cui le parti appellate non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge.
Compensa le spese fra la la parte appellante e la signora Adelaide Smilzo, parte appellata costituita nel giudizio sul ricorso n.1442 del 2004; nulla per le spese per quanto concerne gli altri rapporti processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
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