CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 dicembre 2009 n. 7673
Pres. Barbagallo Est. Meschino
Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca ( Avv. dello Stato) c/ Giunta ( n.c.) |
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Università – Procedura selettiva – Annullamento quesiti - Alterazione par condicio - Non sussiste - Caducazione procedura – Inammissibilità
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Nelle procedure selettive per l’accesso ad un corso di laurea , l’annullamento dei quesiti costituisce un’attività dovuta dall’Amministrazione , in quanto basata su una valutazione ragionevole. Tale annullamento non può in nessun modo comportare alterazione della par condicio fra i candidati , in quanto disposto per tutti i partecipanti alla procedura selettiva e l’errore nella predisposizione dei quesiti non comporta, considerato il numero dei valutati, la caducazione dell’intera procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7818 del 2009, proposto da: Ministero dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca, Universita' degli Studi di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Alessandra Giunta;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00508/2008, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2007/2008.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 il Consigliere Maurizio Meschino;
Nessuno è comparso per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con l’appello in epigrafe si impugna la sentenza del TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 508 del 2008, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla sign.ra Alessandra Giunta, che ha sostenuto la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina per l’anno accademico 2007-2008, avverso: il decreto rettorale n. 4201 del 4 dicembre 2007 con il quale il Rettore dell'Università degli Studi di Messina ha preso atto delle considerazioni espresse nel Decreto Ministeriale del 21 novembre 2007, recante l’annullamento di due dei quesiti posti, n. 71 e n. 79, con la loro esclusione dalle prove selettive, corrette, pertanto, senza tenerne conto, e ha confermato, approvandola definitivamente, la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2007/2008; il suddetto decreto ministeriale del 21 novembre 2007; la graduatoria di merito pubblicata dal 15 settembre 2007 fino al 24 ottobre 2007, approvata definitivamente con il citato decreto del 4 dicembre 2007; le operazioni della commissione di concorso ancora non conosciute dalla ricorrente; il decreto n. 2215 del rettore dell'Università degli Studi di Messina del 29 giugno 2007; il decreto ministeriale 19 giugno 2007; il decreto ministeriale 17 maggio 2007; tutti gli atti presupposti, susseguenti e consequenziali.
2. Nella sentenza di primo grado si censura l’annullamento del quesito n. 71 (contenente due risposte esatte), rilevandosi che si doveva invece considerare la sua idoneità a recare vantaggio ai candidati stante la accresciuta possibilità di risposte esatte, con conseguente spazio per più congrue soluzioni in sanatoria; si ritiene quindi ingiustificatamente lesa la legittima posizione acquisita dalla ricorrente che aveva comunque dato risposta esatta al detto quesito, dovendosi ritenere la violazione dei principi dell’azione amministrativa della proporzione della misura adottata e del minor sacrificio per le posizioni dei soggetti interessati, della conservazione, dell’affidamento e della buona fede e, non ultimo, quello della parità di trattamento, poiché la soluzione adottata dall’Amministrazione assoggetta allo stesso trattamento sia i candidati che hanno, come la ricorrente, data risposta esatta al quesito, sia i candidati che a tale quesito non hanno dato alcuna risposta o dato risposta sbagliata, benché avvantaggiati dalla doppia risposta esatta. Si censura anche per altri profili la modalità della procedura selettiva utilizzata, con riguardo in particolare alla irragionevolezza di altri quesiti posti, giudicandola perciò inidonea a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali dei candidati, con effetto di limitazione del diritto allo studio.
Valutato infine che l’annullamento delle graduatorie, con la conseguente nuova correzione di tutti gli elaborati, porterebbe in particolare a travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, non essendo stati evocati in giudizio tutti i detti soggetti quali controinteressati, nella sentenza si conclude per l’accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla posizione della ricorrente, con la sua iscrizione eventualmente in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Sono compensate tra le parti le spese del giudizio.
3. Nell’appello si deduce, in particolare:
-l’annullamento in autotutela dei quesiti sopra citati non ha prodotto disparità di trattamento tra i concorrenti, essendone stata salvaguardata la par condicio in quanto disposto con effetto per tutti i candidati, né la riduzione dei quesiti da 80 a 78 ha inficiato la regolarità della procedura selettiva consentendo un adeguato riscontro della preparazione degli aspiranti; l’annullamento del quesito, n. 71, avente la possibilità di due risposte esatte ha inoltre evitato la mera casualità della risposta corretta;
-la valutazione dei restanti quesiti svolta nella sentenza impugnata è inammissibile in quanto attinente all’esercizio della discrezionalità tecnica propria dell’amministrazione.
DIRITTO
1. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in appello in esame –pervenuto in Camera di Consiglio in data odierna per la decisione sull’istanza cautelare- sia manifestamente fondato e possa essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971.
La questione centrale della controversia deve essere individuata infatti nel giudizio sulla legittimità dell’annullamento dei due quesiti, n. 71 e n. 79, con la loro mancata considerazione in sede di correzione.
Al riguardo il Collegio, come già indicato da pronunce di questo Consiglio in sede cautelare (Sez. VI: numeri 241, 1106, 1817 e 1385 del 2008) ritiene che il detto annullamento costituisca attività dovuta, poiché basata su una valutazione ragionevole (quanto in particolare al quesito n. 71, le due risposte esatte allo stesso quesito, invece che una sola, configurano un’anomalia), in nessun modo comportante alterazione della par condicio fra i candidati in quanto disposto per tutti i partecipanti alla procedura selettiva e che l’errore nella predisposizione dei detti due quesiti non comporta, considerato il numero di quelli valutati, la caducazione dell’intera procedura.
2. Per quanto considerato l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2009
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