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n. 12-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 dicembre 2009 n. 7682
Pres. Varrone Est. Vigotti
Angela ( Avv. Caradonna ) c/ Ministero dell’interno ( Avv. dello Stato)


Concorsi pubblici – Vice revisore tecnico infermiere – Valida costituzione e funzionalità organica – Necessità – Motivazione – Mancanza evidente incompatibilità - Irrilevanza

Ai sensi dell’art. 6 DPR n.299 del 1989, in materia di concorsi pubblici per vice revisore tecnico infermiere , la valida costituzione e funzionalità organica, oltre che la mancanza di infermità o imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio costituiscono condizioni per partecipare al concorso. Inoltre nessun obbligo di particolare motivazione, può ritenersi gravare sull’amministrazione in ordine all’influenza sul servizio delle condizioni fisiche riscontrate, data l’evidente incompatibilità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2003, proposto da Barbara Angela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Caradonna e Girolamo Fischetti, elettivamente domiciliata in Roma, via del Casale Strozzi 33, presso l’avv. Alessandro Pioli

contro



Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma



della sentenza del Tar Lazio - Roma , sezione I Ter n. 10956/2001, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO PUBBLICO 174 P. ALLIEVO VICE REVISORE-TEC.INFERMIERE PS.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il consigliere Roberta Vigotti;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La ricorrente, che ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di 174 posti di allievo vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, espone di essere stata escusa in esito alla visita di cui all’art. 4 del bando, in quanto giudicata non idonea per “obesità con adiposità distrettuale e ginocchio valgo bilaterale, non compatibile con il pieno espletamento dei compiti di istituto”.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso al Tar del Lazio che, con la sentenza impugnata, lo ha respinto.
L’appellante deduce violazione dell’art. 4 del bando di concorso e dell’art. 6 DPR n. 299 del 1989, difetto di motivazione e disparità di trattamento, in quanto la commissione medica, preposta all’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati, non avrebbe potuto limitarsi ad una valutazione “de visu” delle condizioni del soggetto esaminato (come nella specie è avvenuto), ma avrebbe dovuto esperire indagini attraverso strumenti tecnici e di laboratorio. Inoltre, l’amministrazione non spiega come le imperfezioni riscontrate possano influire sull’attività di infermiera di polizia, a differenza di quanto avviene presso le strutture civili.
Si è costituita l’amministrazione appellata, che conclude per la conferma della sentenza impugnata.
All’odierna pubblica udienza l’appello è passato in decisione.

DIRITTO



L’appello è infondato.
La sentenza impugnata ha sottolineato come il giudizio di non idoneità sia stato pronunciato dalla commissione medica all’esito della visita della candidata, che ha evidenziato una situazione di obesità, essendo il peso della ricorrente eccedente del 20% quello ottimale.
Anche la diagnosi di ginocchio valgo bilaterale è stata pronunciata all’esito dell’esame clinico della ricorrente, che è stata sottoposta a misurazione del peso e della struttura fisica, senza necessità di approfondimenti di laboratorio. Le irregolarità riscontrate hanno legittimamente determinato l’esclusione della ricorrente, giacché a norma del bando di concorso e dell’art. 6 DPR n. 299 del 1989 la valida costituzione e funzionalità organica, oltre che la mancanza di infermità o imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio costituivano condizione per partecipare al concorso. Nessun obbligo di particolare motivazione, infine, può ritenersi gravare sull’amministrazione in ordine all’influenza sul servizio delle condizioni fisiche riscontrate, data l’evidente incompatibilità.
L’appello deve, in conclusione, essere respinto, ma le spese di lite possono essere compensate tra le parti, per motivi di equità.

P.Q.M.



Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, sezione VI, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Aldo Fera, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2009






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