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n. 11-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 24 novembre 2009 n. 7393
Pres. Ruoppolo Est. Chieppa
Buzzi Unicem S.p.a. ( Avv. Sanino) c/
Dow Italia Divisione Commerciale srl ( Avv. Lirosi) ed altri


Giurisdizione e competenza – Ordinanze emergenziali – Competenza inderogabile Tar Lazio - Ordinaria attività gestionale – Competenze ordinarie

Ai sensi dell’art. 3, co. 2-bis, d.l. n. 245/2005, sussiste la competenza inderogabile del Tar Lazio- Roma in tutte le situazione che riguardano ordinanze emergenziali e provvedimenti commissariali strettamente consequenziali. Viene esclusa tale competenza riguardo ai provvedimenti amministrativi, che, sia pure esplicantesi in una situazione emergenziale, costituiscono esercizio di un’ordinaria attività gestionale; trovano quindi applicazione, in tale situazioni, le ordinarie regole sul riparto di competenza tra i Tar.


N. 07393/2009 REG.DEC.
N. 08373/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2009, proposto da:

 

Buzzi Unicem S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Claudio Vivani, Alessandro Licci Marini, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;

contro



Dow Italia Divisione Commerciale Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Capria, Antonello Lirosi, Teodora Marocco, con domicilio eletto presso Gianni Origoni Grippo & Part. in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

nei confronti di
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Sicilia, Commissario Delegato Per L'Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque in Sicilia, Ispra (Gia’ Apat), Ispra (Gia’ Icram), Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – Uff. Sp.Le Aree Ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Assess.To Reg.Le Bb Cult. e Amb. e Pi – Dip.To Bb Cult. e Amb. ed E.P. – Area Sopraint. Beni, Assess.To Reg.Le Bb Cult. e Amb. e Pi – Dip.To Bb Cult. e Amb. ed E.P. – Area Sopraint. del Mare, Commissario Delegato Per L'Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Vicecommissario Per L'Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Prefetto di Siracusa, Presidente Piano Risanamento Ambientale - Provincia di Siracusa, Arpa Sicilia, Arpa Sicilia – Sede Provinciale di Siracusa, Capitaneria di Porto di Augusta, Autorita' Portuale di Augusta, Capitaneria di Porto di Siracusa, Enea, Ispesl, Istituto Superiore di Sanita', Corpo Regionale delle Miniere-Servizio Geologico e Geofisico, Ministero della Difesa, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Maristat), Comando in Capo Squadra Navale (Cincnav) della Marina Militare, Marisicilia, Comando delle Forze Da Pattugliamento per la Sorveglianza e La Difesa Costiera (Comformat), Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (Ram), Assessorato Industria Regione Siciliana, Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa, Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Siracusa – Dipartimento Arpa Provinciale - Dap, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Sviluppo Italia S.p.A., Sviluppo Italia – Aree Produttive S.p.A., Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque (Arra), Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale per la Zona Sud della Sicilia Orientale - Siracusa, Consorzio Per Le Aree di Sviluppo Industriale (Asi), Edison S.p.A., Sogesid S.p.A., Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.;

per regolamento di competenza
in ordine al giudizio pendente davanti al T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 6045/2009, concernente RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN AREE COMPRESE IN SITO DI INTERESSE NAZIONALE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dow Italia Divisione Commerciale Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Delegato Per L'Emergenza Rifiuti e La Tutela delle Acque in Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispra (Gia’ Apat);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispra (Gia’ Icram);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Viviani, Capria,Lirosi e l'avvocato dello Stato D'Ascia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con ricorso di primo grado proposto al Tar Lazio – Roma, la società Dow Italia ha impugnato l’accordo di programma stipulato il 7 novembre 2008 tra amministrazioni statali, regionali e infraregionali (della Regione Sicilia) avente ad oggetto <> e il relativo atto modificativo del 5 marzo 2009.
La società Buzzi Unicem s.p.a., nel costituirsi in tale giudizio, ha proposto regolamento di competenza, eccependo che la competenza spetterebbe al Tar Sicilia – Catania, trattandosi di atto destinato ad avere efficacia territoriale limitata. Non basterebbe a radicare la competenza del Tar Lazio – Roma la circostanza che all’accordo di programma abbia preso parte il Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione siciliana, non ricorrendo i presupposti dell’art. 3, co. 2-bis, d.l. n. 245/2005.
Il Tar del Lazio, rilevata la mancata adesione delle altre parti all’istanza di regolamento, e ritenuto che l’istanza non fosse manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione sull’istanza di regolamento.
L’istanza è fondata.
L’art. 3, co. 2-bis, d.l. n. 245/2005 attribuisce al Tar Lazio – Roma, la competenza inderogabile, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, co. 1, l. n. 225/1992, sulle ordinanze adottate e sui consequenziali provvedimenti commissariali.
Tale norma, introducendo una deroga all’ordinario riparto di competenza territoriale, è norma eccezionale da interpretare restrittivamente. La competenza del Tar Lazio – Roma sussiste solo con riguardo alle ordinanze emergenziali e ai provvedimenti commissariali strettamente consequenziali, non anche con riguardo ai provvedimenti amministrativi che, sia pure esplicantesi in una situazione emergenziale, costituiscono esercizio di una ordinaria attività gestionale.
Ora, nel caso specifico, l’accordo di programma non è un atto commissariale in senso proprio; ad esso hanno partecipato molteplici amministrazioni, statali, regionali, infraregionali, e, tra dette amministrazioni, anche il commissario delegato per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione siciliana.
Tuttavia l’accordo di programma non risulta adottato nell’esercizio di poteri emergenziali di specifica spettanza del commissario delegato, costituendo l’emergenza, piuttosto, l’occasione e il contesto per la stipula di detto accordo, ma non la causa immediata e diretta.
Si esula, pertanto, dall’ambito applicativo del citato art. 3, co. 2-bis, d.l. n. 245/2005, e trovano invece applicazione le ordinarie regole sul riparto di competenza tra i Tar.
Trattandosi di provvedimento ad efficacia territoriale limitata, la competenza va intestata in capo al Tar Sicilia – Catania.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto e, per l’effetto, dichiara la competenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009

 

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