Lifegate Radio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Guglielmetti, Mario Mossali, con domicilio eletto presso Bruno Guglielmetti in Roma, via Alessandria, 129;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico -Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Trc - Tele Radio Comunicazioni, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, con domicilio eletto presso Grippo & Partners Studio Legale Gianni, Origoni in Roma, via delle Quattro Fontane, 20; Elemedia Spa, Radio Nazionali Associate;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 09696/2008, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE AUMENTO POTENZA EMITTENTE RADIOFONICA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico -Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trc - Tele Radio Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Guglielmetti e Lirosi;
Ritenuto di poter decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, come da avviso dato alle parti all’odierna camera di consiglio;
Rilevato che la sentenza del Tar n. 9698/08 è stata impugnata dalla LifeGate Radio s.p.a., che non era parte del giudizio di primo grado e che fa valere il proprio interesse all’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado (autorizzazione alla emittente radiofonica TRC s.r.l. ad operare con una maggiore potenza, da cui deriverebbero interferenze alle trasmissioni della società qui appellante);
Ritenuto che il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da un soggetto co-interesato rispetto al ricorrente di primo grado, che assume di essere leso dal provvedimento impugnato davanti al Tar e che avrebbe dovuto quindi impugnare tale atto;
Ritenuto, infatti, che la legittimazione a proporre appello di terzo è stata riconosciuta solo ai soggetti che, pur non rivestendo la posizione processuale di controinteressati, traggono un beneficio diretto o personale dal provvedimento impugnato e possono subire un pregiudizio dalla sentenza di accoglimento del Tar (Cons. Stato, IV, n. 4970/07), mentre resta ferma l’inammissibilità dell’appello di terzo proposto rispetto ad una sentenza di reiezione dal soggetto co-interessato all’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado;
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso in appello non rende necessario disporre la riunione con l’appello proposto dalla società Elemedia;
Ritenuto, infine, che alla soccombenza seguono le spese di giudizio, liquidate nella misura indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore di T.R.C. s.r.l. e del Ministero, delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna parte nella somma di Euro 2.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)