- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente “pro tempore”, non costituita;
nei confronti di
IMPRESA VECCHIETTI AUGUSTO & FIGLI, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituita,
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.A.R. delle Marche nr. 1923 del 5 novembre / 29 dicembre 2003, notificata in data 24 gennaio 2004, con la quale è stato respinto il ricorso rubricato al nr. 587/1994 R.G., proposto dalla Impresa Vecchietti Augusto & Figli, con intervenuta “ad adiuvandum” la società Pieroni S.n.c., per l’annullamento della variante generale al P.R.G. di Ancona, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ancona del 7 aprile 1988, nr. 690, ed approvata dalla Giunta Regionale delle Marche con deliberazione del 28 dicembre 1993, nr. 5841, nella parte in cui ha reso inedificabile l’area di proprietà della società ricorrente, sita in località Baraccola di Ancona.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Ancona;
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione in data 1 luglio 2009 a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009, il Cons. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Perucca, in sostituzione dell’avv. Discepolo, per la società appellante e l’avv. Romanucci per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società Pieroni F. & C. S.n.c. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. delle Marche ha respinto il ricorso proposto dall’Impresa Vecchietti & Figli avverso gli atti relativi alla variante generale al P.R.G. di Ancona, con riferimento alla destinazione non edificatoria impressa a un’area di proprietà della ricorrente, giudizio nel quale la società odierna appellante è intervenuta “ad adiuvandum”, avendo “medio tempore” acquistato i suoli suindicati.
A sostegno dell’appello, la società Pieroni deduce:
1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza, nella specie, di una aspettativa qualificata in capo all’Impresa Vecchietti, tale da imporre all’Amministrazione un onere di più puntuale motivazione delle scelte di pianificazione, atteso che era stata già accolta un’istanza di concessione “ad aedificandum” formulata dalla stessa Impresa Vecchietti in relazione all’area per cui è processo;
2) l’erronea declaratoria di inammissibilità dei rilievi svolti dalla stessa società Pieroni in ordine all’insussistenza dei presupposti per la riconduzione dell’area “de qua” a versanti e crinali meritevoli di particolare tutela, altro non essendo detti rilievi che una specificazione delle censure svolte dall’originaria ricorrente.
Si è costituito il Comune di Ancona, reiterando le eccezioni di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività e di inammissibilità dello stesso già sollevate in primo grado, e comunque assumendo nel merito l’infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.
All’udienza del 14 luglio 2009, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, rimasta assorbita dalla pronuncia di infondatezza del T.A.R. e qui riproposta dall’Amministrazione con la memoria conclusiva.
Infatti, nel caso in cui l’eccezione di tardività del ricorso , proposta dall’Amministrazione resistente, non sia stata definita dal giudice di primo grado, la stessa può essere riproposta nel giudizio di appello con semplice memoria, non necessitando delle forme dell’appello incidentale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, nr. 1213).
L’eccezione è fondata.
Ed invero, l’atto introduttivo del giudizio risulta notificato in data 9 aprile 1994, oltre il sessantesimo giorno dalla data (3 febbraio 1994) di pubblicazione dell’impugnata delibera regionale nr. 5841 del 1993, con la quale è stata definitivamente approvata la variante generale del P.R.G. del Comune di Ancona.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo dal quale questa Sezione non intende deflettere, per le varianti generali degli strumenti urbanistici, il termine di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera, alla quale si ricollega una presunzione di conoscenza da parte dei soggetti interessati, stante il carattere generale del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2007, nr. 4198; id. 11 aprile 2007, nr. 1613).
Pertanto, non v’è spazio per deduzioni (comunque non svolte nella specie) in ordine all’esigenza di notifica individuale delle delibere in questione, né all’intervenuta piena conoscenza delle stesse in un momento diverso e successivo a quello di pubblicazione.
La fondatezza dell’eccezione testé esaminata, essendo assorbente di ogni altra questione di rito e di merito, esonera dall’approfondimento delle altre eccezioni preliminari e dei motivi d’appello.
Tenuto conto della peculiarità della presente vicenda processuale (irricevibilità ascrivibile non all’odierna appellante, ma alla ricorrente in primo grado), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sull’appello, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)