REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 6903/2008, proposto dal
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di-feso dall’avvocato Ennio Magrì con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido D’Arezzo n. 18;
CONTRO
La Signora Franca Guadagni, non costituita;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campa-nia, Sezione I, del 2 aprile 2008, n. 1796;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 aprile 2009, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Udito l’avvocato Magrì come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con la deliberazione della Giunta Municipale del 17 giugno 2003, n. 392, e con le successive ordinanza sindacali del 18 giugno 2003, n. 97, e del 24 giugno 2003, n. 101, il Comune di Bacoli stabilì un sistema di tariffe per l’ingresso di autoveicoli e motoveicoli in determinate aree del territorio co-munale.
Tali provvedimenti furono annullati su ricorso straordinario al Capo dello Stato definito con il decreto presidenziale del 7 luglio 2005 e su ricorso giu-risdizionale, con la sentenza del T.A.R. della Campania, V Sezione n. 896 del 2005.
Il Sig.ra Franca Guadagni (come altri cittadini) chiese il rimborso della somma di 5,00 Euro pagati per accedere ad una delle predette aree.
Il Comune di Bacoli, con la deliberazione della Giunta Municipale del 25 novembre 2005, n. 150, respinse tutte le richieste di rimborso.
Tale deliberazione e la conseguente nota di comunicazione della delibera-zione stessa sono state impugnate dal Sig. Foglia al T.A.R. della Campa-nia.
Con la sentenza del 2 aprile 2008, n. 1796, la V Sezione del T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e ha dichiara-to la irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente concernenti l’art. 7, comma 1, lettere a e b, 4 e 9 del D.Lgs 30 a-prile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 3, 97 e 2 della Costituzione e l’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, relativamente agli artt. 24 e 113 della costituzione.
La sentenza è appellata dal Comune di Caserta.
L’appello è infondato.
Non è assolutamente da dubitare che la giurisdizione in ordine alla contro-versia in esame spetti al giudice ordinario, essendo originata dalla domanda diretta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite dall’amministrazione.
La sentenza appellata correttamente rileva che la controversia attiene a dirit-ti soggettivi e che la deliberazione annullata concretizza in modo diretto il rifiuto del Comune di rimborsare le somme richieste.
La deliberazione in questione, inoltre, indicando personalmente i soggetti interessati al rimborso non si configura, contrariamente all’assunto del Co-mune appellante, come mero atto di indirizzo rivolto ai dirigenti comunali sul comportamento da tenere in ordine alle richieste di rimborso.
Le contrarie deduzioni del Comune appellante, a fronte di tali punti fermi, si rivelano del tutto inconsistenti.
E’ infatti irrilevante che la restituzione delle somme indebitamente percepite consegua all’annullamento di atti con i quali l’amministrazione ha esercitato un potere pubblicistico (i provvedimenti istitutivi delle tariffe per l’ingresso in zone del territorio comunale).
Va poi rilevato, per contestare un altro rilievo mosso dal Comune appellante - secondo cui l’annullamento delle tariffe non gioverebbe alla società appel-lata, che non si è gravata contro i relativi provvedimenti - che l’annullamento del provvedimento istitutivo delle tariffe per l’ingresso in zone del territorio comunale, data la natura regolamentare di tale atto, ha ef-ficacia erga omnes di tal che anche soggetti diversi da quelli che hanno determinato l’annullamento dell’atto con il loro ricorso, avendone in-teresse, possono avvantaggiarsene.
Non sono attinenti alla presente controversia, pertanto, a tacer d’altro, le de-duzioni del Comune appellante che chiamano in causa la giurisdizione del giudice amministrativo sui diritti patrimoniali consequenziali.
Neppure vagamente, infine, la controversia è ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia. E’ evidente, infatti, che allorché l’art. 31 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, chiarisce che “la ma-teria urbanistica concerne tutti gli aspetti d’uso del territorio” non si riferisce certamente alla viabilità, pur essendo la viabilità un aspetto dell’uso del territorio, ma ad ogni attività di trasformazione di questo.
Tutti gli altri tentativi di ancorare la questione dedotta in controversia ai provvedimenti istitutivi delle tariffe per derivarne la giurisdizione del giudi-ce amministrativo possono ritenersi respinte in quanto implicitamente as-sorbite dalle considerazioni che precedono.
L’appello del Comune di Bacoli, in conclusione, va respinto.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio, non essendosi costituita l’appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 7 aprile 2009, con l'inter-vento dei signori:
Domenico La Medica - Presidente
Claudio Marchitiello - Consigliere Est.
Aldo Scola - Consigliere
Vito Poli - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19.10.2009
(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)